Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Progetto di distribuzione

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    19/01/2025 18:48

    Progetto di distribuzione

    Buonasera,
    sono a porre il seguente quesito.
    In qualità di Delegato alla vendita sto predisponendo un progetto di Riparto di una Procedura esecutiva promossa nei confronti del terzo acquirente l'immobile ipotecato, per un Lotto Unico.
    La procedura esecutiva si compone di due procedure riunite, con due distinti creditori procedenti; nel corso dell'esecuzione uno di questi- con ipoteca di primo grado su alcune porzioni immobiliari- rinuncia all'esecuzione avendo trovato l'accordo con il soggetto esecutato.
    Detto questo sono a chiedere conferma che sia corretto che il ricavato della vendita della porzione immobiliare su cui gravava l'ipoteca di primo grado del creditore che ha rinunciato all'esecuzione lo distribuisca in favore del creditore ipotecario di secondo grado. Io riterrei di si.
    Ho invece il dubbio che il fondo per spese di procedura versato da detto creditore, che dunque non ha più titolo per la restituzione, lo debba restituire al soggetto esecutato ovvero diversamente distribuire a favore dei creditori come generica entrata della procedura.
    Ringrazio come sempre per il prezioso contributo.
    • Zucchetti SG

      20/01/2025 10:22

      RE: Progetto di distribuzione

      Condividiamo la prospettazione offerta sulla distribuzione del ricavato.
      La rinuncia del creditore ipotecario di primo grado, facendo venir meno il diritto di questi a concorrere nella distribuzione del ricavato, determina la conseguenza che andrà soddisfatto il creditore ipotecario di secondo grado.
      Quanto al fondo spese, esso a nostro attivo costituisce attivo da ripartire (per quanto si tratti di somma non espressamente contemplata dall'art. 509 c.p.c.), non essedo più presente nella procedura il soggetto avente titolo al rimborso.
      Peraltro, a ben vedere, non dovrebbe neppure esistere un "fondo spese" da restituire. Normalmente esso viene versato dal creditore ed utilizzato dal delegato (o dal custode) per sostenere le spese di procedura, e colui il quale lo ha versato diviene titolare di un credito per spese di giustizia, da riconoscere in sede distributiva con il privilegio di cui all'art. 2770 c.c.. L'ipotesi di un fondo spese da restituire è concepibile solo laddove la somma anticipata dal creditore risulti essere stata superiore a quella sostenuta per la vendita, per cui v'è una differenza.
      Sennonché, anche in questo caso, essendo venuto meno (per rinuncia) il soggetto avente diritto al rimborso, quell'importo non potrà che essere considerato attivo da distribuire.