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Spese di giustizia art. 2770 cc

  • Alessandro Di Vara

    PALERMO
    16/12/2020 17:23

    Spese di giustizia art. 2770 cc

    In una procedura esecutiva immobiliare vengono pignorati due immobili, A e B.

    Il bene A viene aggiudicato, dopodiché la procedura viene dichiarata estinta limitatamente al bene B per rinuncia dei creditori.

    Sul bene A gravava ipoteca in favore di un creditore intervenuto.

    Dati 1.000 l'importo ricavato dalla vendita di A e 1.800 l'importo delle spese di giustizia complessivamente anticipate dal creditore procedente ma gravanti in egual misura su entrambi gli immobili (ovvero 900 per ciascuno immobile), è corretto -in fase di distribuzione del ricavato del bene venduto-, attribuire 900 al creditore procedente a titolo di spese di giustizia 2770 c.c. gravanti pro quota sul bene A ed il residuo di 100 al creditore intervenuto con prelazione ipotecaria?

    Con l'ovvia conseguenza che il creditore procedente rimarrà insoddisfatto per la quota parte di spese di giustizia riferibili al bene B invenduto.

    In altri termini è corretto ritenere che, nell'ipotesi di procedura che investa più lotti, il privilegio di cui all'art. 2770 riguardi soltanto le spese di giustizia attribuibili pro quota agli immobili venduti, restando invece a carico del creditore che le abbia anticipate le spese degli immobili invenduti seguito rinuncia?

    Anticipatamente grato per la Vs risposta.
    • Zucchetti SG

      19/12/2020 12:15

      RE: Spese di giustizia art. 2770 cc

      Per rispondere all'interrogativo corre preliminarmente intendersi sul concetto di rinuncia.
      Invero, il creditore procedente il quale per le più svariate ragioni non abbia più interesse alla vendita di uno dei beni pignorati può "rinunciare parzialmente" alla procedura, cioè limitatamente ad alcuni dei beni pignorati.
      In dottrina tuttavia non vi è Concordia nel qualificare una situazione di tal fatta in termini di vera e propria rinuncia tipica all'esecuzione. Infatti, mentre taluni parlano di rinuncia propriamente detta, con la conseguenza che applicano la disciplina di cui agli articoli 629, 630 e 632 del codice di procedura civile, altri preferiscono richiamare la nozione di riduzione della domanda esecutiva o di modificazione dei dati del processo esecutivo.
      Sembrano ammettere un concetto di estinzione parziale "tipica" della procedura Cass. civ. Sez. III, 30-11-2015, n. 24354, nonché Cass. civ. Sez. III, 28-06-2011, n. 14268 in relazione al caso della omessa produzione della documentazione ipocatastale riferita solo ad alcuni dei beni pignorati, nonché Sez. 3, Sentenza n. 19960 del 30-8-2013, e sez. III, 28-6-2011, n. 14268 chiamate ad occuparsi del termine per reclamare l'estinzione parziale della procedura.
      Il tema è stato invece affrontato ex professo nel processo di cognizione, dove il concetto di estinzione parziale è ammesso sin dagli anni '60 (Cass. Sez. III, 30/07/1966, n. 2140 ; Cass. Sez. II, 16/10/1976, n. 3532; Cass. Sez. I, 04/10/1984, n. 4924, fino ad arrivare a Cass. sez. III, 13/12/2018, n. 32228).
      Il concetto di rinuncia parziale pare a noi condivisibile. Invero, sul piano degli effetti, sembra congruo trattare allo stesso modo il creditore che rinuncia a proseguire alla vendita di un bene pignorato, che quindi esce dalla procedura esecutiva, indipendentemente dal fatto che esistano altri beni rispetto ai quali la essa possa seguire il suo corso. Invero, a bene vedere, nulla esclude che una pluralità di immobili potrebbero risultare oggetto di pignoramenti diversi, per le ragioni più disparate, suscettibili ciascuno di dare origine ad una singola procedura esecutiva.
      Se allora si ammette che la rinuncia parziale vada intesta nella sua accezione tipica (con la conseguenza che, ad esempio, il rimedio praticabile avverso il provvedimento che la dispone è quello del reclamo al collegio e non l'opposizione agli atti esecutivi), deve conseguentemente affermarsi che le spese vive sostenute in relazione al bene espunto dalla procedura gravano sui creditori rinuncianti che le hanno sostenute in applicazione dei principi generali.