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Piano di riparto

  • Paolo Gaini

    San Giovanni Teatino (CH)
    24/02/2021 10:52

    Piano di riparto

    Buongiorno,
    viste le precisazioni di credito depositate da un avvocato, nella predisposizione del piano di riparto mi trovo dinanzi a più problemi.
    1. Nel conteggio del credito in prededuzione ex art.93 cpc, il legale mi chiede anche il proprio onorario con relativi accessori per "fase introduttiva+fase istruttoria": in merito non sarei favorevole alla suddetta richiesta in quanto trattasi esclusivamente di una quantificazione di anticipazioni effettuate dal creditore procedente (o per suo conto dal legale) e non di un credito per il quale è stata depositata un'istanza di intervento;
    2. Per ogni intervento (in quanto lo stesso creditore procedente, ha depositato in seguito altri interventi) il legale chiede il proprio onorario per "fase introduttiva+fase istruttoria": in merito sarei favorevole al riconoscimento di questi crediti, applicando il tariffario professionale medio degli Avvocati, essendo collegato a più interventi distinti e non facendo riferimento;
    3. Ogni istanza di intervento trova origine in una sentenza emessa dal Tribunale e il credito nasce esclusivamente dagli onorari riconosciuti all'avvocato del creditore e alle relative spese: negli interventi pertanto è chiesto a credito il rimborso di suddette spese legali oltre agli interessi legali maturandi sino al momento del riparto (gli interessi sono richiesti anche nella "precisazione"). Essendo il credito originario esclusivamente un "rimborso per competenze legali" quantificato da Tribunali in sentenze, possono essere richiesti in sede di riparto finali gli interessi legali su suddetti crediti?
    Vi sarei grato di avere un riscontro alla presente.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      25/02/2021 17:41

      RE: Piano di riparto

      Cerchiamo di rispondere separatamente a ciascuna delle domande formulate.
      Il punto 18 della tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, recante "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" prevede che ai fini della determinazione del compenso dovuto al difensore nelle procedure esecutive immobiliari siano considerate due fasi: la "fase introduttiva" e la "fase istruttorie e/o di trattazione"; ne ricaviamo dunque che l'indicazione delle due voci nella parcella è corretta..
      Con riferimento al secondo quesito ci pare di comprendere che lo stesso creditore abbia spiegato una pluralità di interventi nella procedura. A questo proposito occorrerebbe preliminarmente verificare se vi sia stata una ingiustificata parcellizzazione del credito, e per far ciò occorrerebbe accertare se al momento del pignoramento o dell'intervento il creditore disponesse già dei titoli esecutivi in forza dei quali ha spiegato gli interventi successivi. Se così fosse, siamo dell'avviso per cui nessun compenso dovrebbe riconoscersi per gli interventi che avrebbero potuto essere anticipati al momento del pignoramento o dell'intervento precedente. A questo proposito va osservato che secondo la giurisprudenza (cfr, di recente, Cass., 6.6.2019, n. 15398) "Il frazionamento del credito si pone in contrasto tanto con il principio di correttezza e buona fede, quanto con il principio costituzionale del giusto processo sicché, ove si contesti l'avvenuta parcellizzazione della domanda, la sentenza pronunziata in prime cure del giudice di pace secondo equità, ex art. 113 c.p.c., è appellabile ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., disposizione che per l'appunto include, tra i casi in cui è esperibile detto mezzo di impugnazione, anche la violazione delle norme costituzionali".
      Questa regola, a nostro giudizio, va applicata anche al processo esecutivo, quante volte il creditore, potendo agire con una unica azione esecutiva, si premuri di frazionare il credito, o i crediti azionabili cumulativamente, in una pluralità di interventi.
      Se invece si trattasse di interventi effettuati sulla scorta di titoli esecutivi che si sono formati successivamente al pignoramento (o al precedente intervento) riteniamo che il compenso sia dovuto, e che possa comunque essere liquidato nella misura minima.
      Infine, a proposito della terza questione, rispondiamo osservando che gli interessi richiesti spettano per il principio della così detta "fecondità del danaro" che trova collocazione all'art. 1282 c.c., a mente del quale "i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo non dispongano diversamente".
      Ricordiamo comunque in ogni caso che gli importi indicati dal professionista delegato nel piano di riparto sono un sorta di "proposta", la quale necessita comunque di un decreto di liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione ex art. 91 c.p.c., il quale a volte è contenuto nello stesso provvedimento di approvazione del piano di riparto.