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Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
Chiusura procedura esecutiva in costanza di liquidazione controllata
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Michele Giaccaglia
Ancona24/07/2026 08:20Chiusura procedura esecutiva in costanza di liquidazione controllata
Buon pomeriggio, ho visto diversi interventi sul punto (anche nel forum sovraindebitamento) ma non sono sicuro si adattino completamente al mio caso di specie.
Ho completato in qualità di delegato tutte le attività di mia competenza nella procedura esecutiva (proseguita sulla scorta di mutuo fondiario successivamente all'apertura di liquidazione controllata) e sono pronto a predisporre il progetto di distribuzione finale. Sono in attesa che il Liquidatore proceda alla compiuta quantificazione dei propri compensi e richieda la relativa liquidazione al Giudice Delegato nella procedura di liquidazione controllata. Mi è stata intanto inviata tramite pec richiesta di liquidazione dell'acconto già autorizzato, per il quale ho fatto apposita istanza nella proc. esecutiva.
Tenuto conto che sin dal febbraio 2026 avrei potuto procedere alla chiusura della procedura, è necessario sempre attendere la liquidazione dei compensi nella Liq. controllata? Ci sono altre possibilità? Come dovrei comportarmi?-
Zucchetti Software Giuridico srl
27/07/2026 12:43RE: Chiusura procedura esecutiva in costanza di liquidazione controllata
Trascriviamo qui il testo della opinione che abbiamo espresso in altra parte del forum sul medesimo tema.
A nostro avviso la procedura esecutiva non può e non deve attendere i tempi della liquidazione controllata.
Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482, chiamata ad occuparsi di una procedura esecutiva per credito fondiario, proseguita dunque nonostante il fallimento del debitore (ma le stesse considerazioni valgono per la liquidazione controllata sulla scorta di quanto statuito da Cass., sez. I, 19 agosto 2024, n. 22914), in cui il curatore aveva chiesto, invano, che in sede di distribuzione del ricavato, nel determinare la somma da attribuire al creditore fondiario, fossero scorporate, con versamento in favore della curatela, di crediti prededucibili riconosciuti in sede fallimentare (si trattava del credito per ICI e degli oneri condominiali relativi all'immobile, nonché del compenso spettante alla curatela fallimentare) ha affermato che nell'ambito di un'azione esecutiva iniziata o proseguita dal creditore fondiario, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 385/1993, nei confronti del debitore fallito, il curatore che intenda ottenere la graduazione di crediti di massa maturati in sede fallimentare a preferenza di quello fondiario, e quindi l'attribuzione delle relative somme con decurtazione dell'importo attribuito all'istituto procedente, dovrà costituirsi nel processo esecutivo e documentare l'avvenuta emissione, da parte degli organi della procedura fallimentare, di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi dell'art. 26 l.fall., oggi art. 124 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) che (direttamente o quanto meno indirettamente, ma inequivocabilmente) dispongano la suddetta graduazione.
Afferma a questo proposito la suddetta pronuncia che il giudice dell'esecuzione deve "limitarsi a verificare se esistano provvedimenti degli organi della procedura fallimentare che abbiano - direttamente o indirettamente - operato l'accertamento, la quantificazione e la graduazione del credito posto in esecuzione (nonché di quelli eventualmente maturati in prededuzione nell'ambito della procedura fallimentare, purché già accertati, liquidati e graduati dagli organi competenti con prevalenza su di esso) e conformare ai suddetti provvedimenti la distribuzione provvisoria in favore del creditore fondiario delle somme ricavate dalla vendita, senza in alcun caso sovrapporre le sue valutazioni a quelle degli organi fallimentari, cui spettano i relativi poteri".
Quindi, in buona sostanza, il curatore (e dunque il liquidatore) sono tenuti ai medesimi oneri che gravano sui creditori intervenuti. Devono costituirsi a mezzo del difensore e chiedere, nella procedura, di concorrere nella distribuzione del ricavato depositato i relativi documenti giustificativi dei crediti vantati.
Orbene, se così è il liquidatore non può dettare i tempi della procedura.
Ai sensi dell'art. 596 c.p.c., non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, il Giudice (e, dunque, in caso di delega, il professionista) provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione. Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.
La predisposizione del progetto di distribuzione richiede, preliminarmente, che i creditori siano invitati a depositare in cancelleria (o a fornire al professionista delegato) una nota riepilogativa di credito.
Attraverso essa il creditore assolve all'onere di dimostrare le ragioni giustificatrici del proprio credito; a questo onere si accompagna il potere, del giudice, di fissare il termine entro cui esso deve essere assolto, con la precisazione, formulata da Cass., sez. III, 27 gennaio 2017, n. 2044, che questo potere deve essere riconosciuto anche al professionista delegato, salvo contrarie disposizioni contenute nell'ordinanza di delega.
In questa sentenza la Corte ha osservato che "la potestà del giudice di fissare un termine per ordinare la relativa attività e consentire l'ordinato e coerente sviluppo del processo trova fondamento nell'art. 152 cod. proc. civ., da interpretarsi nel senso che solo il termine perentorio può essere dal giudice fissato a pena di decadenza, mentre gli altri termini, ordinatori o acceleratori o dilatori, ben possono ricondursi alla sua generale potestà di direzione del processo, riconosciutagli, nel processo esecutivo, dal richiamo all'art. 175 operato dall'art. 484 cod. proc. civ.: pertanto, del tutto legittimamente egli esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento, fissando, tra l'altro, i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali".
Aggiunge la pronuncia che "a complemento funzionale di questo potere generale del giudice, è agevole configurare un autentico dovere di cooperazione in capo ai soggetti coinvolti nel processo esecutivo, in applicazione del generale dovere di lealtà processuale consacrato dall'art. 88 cod. proc. civ., che si estrinseca in un'attività di somministrazione di documenti indispensabili per la celere definizione della relativa fase processuale, onde evitare il rischio che una volontaria contraria condotta di quelli comporti l'irragionevole protrazione della durata del processo esecutivo, mediante la dispersione o la vanificazione di attività complesse e implicanti dispendio di ingenti energie processuali invece comunque espletate, con una vera e propria distorsione dalle finalità del processo esecutivo medesimo e, quindi, in ultima analisi con un suo abuso. Si tratta, in sostanza, né più né meno dell'estrinsecazione, in questa fase subprocedimentale, dell'onere in senso tecnico di dimostrazione delle ragioni giustificatrici del proprio credito, già elaborato perfino nel più elastico regime previgente, riferito al momento in cui l'attività di predisposizione del progetto di distribuzione si avvia e necessita appunto e indefettibilmente di quei dati per potere ricostruire come esistente il diritto che aspira al concorso, prima ancora di calcolarne l'entità e di ripartirla se del caso tra eventuali classi di privilegio e in chirografo".
Dunque, in buona sostanza, il professionista delegato potrà assegnare al liquidatore un termine per chiedere di depositare i documenti giustificativi del diritto di concorrere nella distribuzione del ricavato, in difetto dei quali dovrà certamente procedere oltre nello svolgimento delle attività delegategli.
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