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Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
Contributi consorzio bonifica
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Michele Feltrin
Ceggia (VE)17/12/2024 15:47Contributi consorzio bonifica
Buonasera.
In fase di precisazione del credito, l'Agenzia Riscossione, intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare, ha precisato evidenziando la sussistenza di un credito del Consorzio di Bonifica assistito da privilegio ex art. 2775 c.c.
La procedura è stata avviata da creditore fondiario, richiedente tra l'altro l'applicazione dell'art. 41 TUB.
Nel progetto di distribuzione, ferme le prededuzioni, prima della destinazione delle somme al creditore fondiario, provvederei a disporre il pagamento del credito del Consorzio di Bonifica in quanto assistito da privilegio speciale sugli immobili e pertanto meritevole di soddisfazione antecedente al credito fondiario.
Vorrei chiedere conferma di quanto sopra.
Cordiali saluti.-
Zucchetti SG
19/12/2024 08:05RE: Contributi consorzio bonifica
Il privilegio indicato nella domanda prevale sull'ipoteca.
Premettiamo, a questo proposito, che non esistono privilegi generali immobiliari vale a dire crediti assistiti da privilegio su tutti i beni immobili del debitore. L'art. 2746 c.c., a norma del quale "Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili", sul punto non lascia adito a dubbi.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 2748, comma secondo, c.c., il privilegio speciale immobiliare prevale sull'ipoteca, salvo che la legge disponga diversamente.
Sono quindi postergati al creditore ipotecario i crediti i seguenti crediti:- crediti del promissario acquirente (privilegio generale ex art. 2775 bis c.c.);
- crediti per T.F.R. e indennità sostitutiva di preavviso (privilegio generale ex artt. 2776, c. 1, e 2751 c.c.);
- crediti per spese funebri, d'infermità e alimenti (privilegio generale ex 2776, c. 2, e 2751 c.c.); crediti per retribuzioni e risarcimento danni ai dipendenti; crediti dei professionisti per gli ultimi due anni di prestazione; crediti dell'agente per l'ultimo anno;
- crediti del coltivatore diretto, crediti dell'impresa artigiana;
- crediti delle società cooperative e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (crediti generali ex artt. 2776, c. 2, e 2751-bis c.c.);
- crediti per contributi obbligatori di invalidità, vecchiaia e superstiti (crediti generali ex artt. 2776, c. 2, e 2753 c.c.) compreso il 50% degli accessori (art. 2754 c.c.)
- crediti dello Stato per imposte e sanzioni dovute per IRPEF, IRES, IRAP, IVA. Il d.l. 6 luglio 2011, n. 98, art. 23, comma 39, ha esteso il privilegio sussidiario anche ai crediti per imposte dirette; la disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto.
Precisiamo inoltre che dalla lettura dell'art. 2748 c.c. si ricava il dato per cui ai fini della risoluzione del conflitto cui non è rilevante né la data di costituzione del privilegio, né la data di iscrizione dell'ipoteca, con la conseguenza per cui il privilegio speciale immobiliare prevale sull'ipoteca anche quando questa sia stata iscritta prima del sorgere del privilegio stesso.-
Michele Feltrin
Ceggia (VE)23/12/2024 17:59RE: RE: Contributi consorzio bonifica
Grazie della risposta.
Se invece uno dei creditori è intervenuto per un credito con privilegio ex art. 2752 co. 3 c.c. questo risulta postergato rispetto al soddisfacimento del creditore munito di ipoteca volontaria derivante da mutuo fondiario.
Corretto?-
Zucchetti SG
26/12/2024 17:25RE: RE: RE: Contributi consorzio bonifica
Esatto, anche perché quello di cui all'art. 2752 è un privilegio mobiliare.
Premesso questo, occorre ricordare che a norma dell'art. 2776, "I crediti dello Stato indicati dal primo e dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente". Come chiarito dalla giurisprudenza, "Questa norma non crea un nuovo privilegio, ma soltanto deroga alla regola della par condicio creditorum (art. 2741 cod. civ.) in sede di distribuzione di quanto eventualmente residua del prezzo degli immobili dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari" (Corte Cost., 18 giugno 1991, n. 287).
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Michele Feltrin
Ceggia (VE)09/01/2025 17:57RE: RE: Contributi consorzio bonifica
Il creditore intervenuto tardivamente, quindi dopo l'udienza in cui è stata disposta la vendita, assistito da privilegio speciale ex art. 2775 c.c., il relativo credito prevale sempre sul credito del creditore ipotecario fondiario?
A mio avviso sì, stante la specialità del credito anche se intervenuto tardivamente.
Ringrazio della risposta.-
Zucchetti SG
10/01/2025 14:02RE: RE: RE: Contributi consorzio bonifica
Certamente. Trattasi di privilegio che, sulla base delle regole sopra esposte, prevale sulla ipoteca, per cui è irrilevante il tempo dell'intervento.
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