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Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
LIBERAZIONE BENI MOBILI DELL'ESECUTATO
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Massimo Schiavi
Martinsicuro (TE)22/08/2024 11:16LIBERAZIONE BENI MOBILI DELL'ESECUTATO
Buongiorno, in qualità di Professionista Delegato e Custode di una procedura esecutiva, l'esecutato liberando l'immobile ha lasciato diversi beni mobili, arredi, indumenti, articoli per la casa che devo essere liberati.
Essendo i beni mobili di notevole entità ho dovuto fare richiesta di un sopralluogo da parte di una ditta specializzata, la quale mi ha rimesso un preventivo di spesa.
Ritento che la spesa debba essere addebitata alla Procedura, utilizzando parte del ricavato dalla vendita dell'immobile e che tale spesa mi debba comunque essere autorizzata dal Giudice per l'Esecuzione, siete d'accordo? Grazie.-
Zucchetti SG
23/08/2024 18:37RE: LIBERAZIONE BENI MOBILI DELL'ESECUTATO
La prospettazione del da farsi ci sembra corretta.
L'attuale art. 560, comma decimo c.p.c., prevede tra l'altro che in occasione della liberazione, "quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima al soggetto tenuto al rilascio di asportarli, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato a cura del custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne cura lo smaltimento o la distruzione".
Dunque, quando nell'immobili si trovano beni mobili che non devono essere consegnati all'aggiudicatario (consegna che invece sarà necessaria quando si tratta di accessori o di beni mobili che sono stati pignorati unitamente all'immobile a norma dell'art. 556 c.p.c., e che sono stati aggiudicati unitamente all'immobile, al medesimo soggetto) il custode è tenuto ad una serie di adempimenti.
In primo luogo occorrerà intimare al soggetto obbligato al rilascio di asportarli. Questa intimazione deve risultare dal verbale di accesso, se l'intimato è presente, altrimenti gli deve essere notificata.
A proposito di siffatta notificazione occorre svolgere una duplice considerazione.
In primo luogo, parlando di notificazione e non già di comunicazione, il legislatore sembra richiedere la necessità di procedere per il tramite di un vero e proprio procedimento notificatorio, sicché il custode dovrà rivolgersi all'ufficiale giudiziario.
Inoltre, a nostro avviso il custode non potrà utilizzare il procedimento di cui alla L. 21 gennaio 1994, n. 53 per eseguire le notifiche, neppure ove rivesta la qualifica di avvocato. Invero, l'art. 1 di questa legge prevede che "L'avvocato, munito di procura alle liti a norma dell'art. 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto… può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente". Aggiunge la norma che "Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata".
L'art. 3-bis, comma 5 let. c), a proposito della notifica a mezzo pec prescrive che la relata di notifica debba contenere, tra l'altro, "il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti".
L'art. 11 dispone inoltre che "Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica".
Come si vede, la norma disciplina le notifiche che l'avvocato esegue quale difensore di una delle parti del processo (instaurato o suscettibile di essere instaurato) e richiede la procura ad litem.
Essa dunque non può trovare applicazione per le notifiche eseguite nella diversa qualità di organo di una procedura o di ausiliario del giudice.
Scaduto il termine assegnato i beni non asportati si considerano abbandonati.
A questo punto occorrerà procedere allo smaltimento o alla vendita di essi, a seconda che abbiano o non abbiano un valore di mercato, tenuto comunque presente quanto ha previsto il giudice dell'esecuzione.
In ogni caso, se il custode ritiene che tali beni mobili abbiano un valore di vendita che possa apportare alla procedura una utilità apprezzabile, dovrà rappresentare la circostanza al giudice dell'esecuzione, suggerendo se del caso la nomina di uno stimatore.
Se invece questa eventualità non dovesse ricorrere, se ne darà conto al giudice dell'esecuzione, avendo preliminarmente cura di acquisire una serie di preventivi di smaltimento.
Quanto alle spese di smaltimento, occorre premettere che attualmente (così come si era premurato di specificare l'art. 560, nel testo riscritto dal d.l. 3 maggio 2016 n. 59, convertito in l. 30 giugno 2016 n. 119) l'art. 560 c.p.c., prevede che l'ordine di liberazione, e dunque anche la liberazione dell'immobile dai mobili, è attuato "senza spese a carico dell'aggiudicatario". Del resto la giurisprudenza (Cass., sez. Un., 14-12-2020, n. 28387; Cass. Sez. 3, 10-06-2020, n. 11116; Cass., sez. III, 28-3-2022, n. 9877) è ferma nel sostenere che l'ordine di liberazione è un provvedimento ordinatorio funzionale agli scopi del processo, ed in particolare alla materiale apprensione del cespite pignorato ai fini della sua liquidazione, in vista dell'obiettivo ultimo, di rilievo pubblicistico, del maggiore soddisfacimento possibile dei diritti dei creditori.
La regola per cui le spese sono a carico della procedura può declinarsi almeno attraverso 3 modalità operative.
La prima è quella di porre le spese di liberazione a carico del creditore, ex art. 8 dpr 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle spese di giustizia) rimborsabili in sede di distribuzione del ricavato quali crediti assistiti dal privilegio per spese di giustizia di cui all'art. 2770 e 2776 c.c..
La seconda potrebbe essere quella per cui il bene si colloca in vendita senza procedere allo smaltimento (ciò accade quando si tratta di spese rilevanti), i cui costi vengono calcolati e decurtati dal prezzo base.
La terza (che a nostro avviso si attaglia al caso prospettato) è quella di provvedere allo smaltimento prelevando le somme a tal'uopo necessarie dal ricavato dalla vendita.
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