Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

SPESE IN PREDEDUZIONEAGGIUNTE DAL PROFESSIONISTA DELEGATO

  • Silvia De Santis

    Monterotondo (RM)
    12/02/2024 11:34

    SPESE IN PREDEDUZIONEAGGIUNTE DAL PROFESSIONISTA DELEGATO

    Buongiorno, sono un Professionista delegato e sto predisponendo la bozza del piano di riparto.
    Mi sono accorta che il creditore procedente ha omesso di indicare alcune spese riferite all'acconto del custode e del CTu che, invece, vanno rimborsate in prededuzione.
    Posso aggiungerle io come Professionista delegato ritenendole ammissibili e rimborsabili in prededuzione?
    Gtrazie, Saluti a tutti.
    • Zucchetti SG

      12/02/2024 14:55

      RE: SPESE IN PREDEDUZIONEAGGIUNTE DAL PROFESSIONISTA DELEGATO

      A nostro avviso il professionista delegato non può riconoscere importi che, seppur dovuti, non sono stati richiesti dall'avente diritto.
      A questo proposito va premesso, in linea generale, che anche nel processo esecutivo il creditore che agisce (o interviene) formula una, seppur particolare, domanda giudiziale, con la quale il chiede di poter concorrere alla distribuzione del ricavato dalla vendita (in questi termini, cfr. ex multis, Cass. 6.5.2015, n. 9011).
      Vale dunque, anche nell'esecuzione forzata, il principio della domanda (indicazioni in questo senso si ricavano da Cass., sez. III, 27 gennaio 2017, n. 2044, dove si è detto che attraverso la nota di precisazione del credito il creditore indica le ragioni giustificatrici della sua pretesa) per cui il giudice decide nei limiti di questa, trattandosi di diritti (di credito) disponibili, a norma dell'art. 112 c.p.c., a norma della quale il giudice deve decidere su tutta la domanda, ma nei limiti di questa.
      In particolare, nella sentenza appena citata la Corte (decidendo un caso in cui in sede di riparto non erano state riconosciute alcune voci di credito poiché la relativa documentazione era stata depositata oltre il termine a tal'uopo fissato dal giudice dell'esecuzione) osserva che "la predisposizione del progetto di distribuzione non è attività semplice, … implicando invece (come è noto, soprattutto in presenza di una pluralità di ragioni di credito concorrenti…) un vero e proprio subprocedimento, articolandosi nella preliminare ricostruzione della somma ricavata e nella successiva puntuale individuazione del totale delle ragioni creditorie potenzialmente concorrenti e del loro preciso ammontare con suddivisione delle eventuali quote in chirografo e in privilegio nelle classi successivamente ordinate, al qual fine è indispensabile l'acquisizione di tutti i documenti necessari…, non solo in base agli atti già prodotti, ma pure di quelli che gli interessati potrebbero ancora produrre, visto che esclusivamente da quei documenti dipende dapprima la stessa ammissione del credito alla distribuzione, poi la sua quantificazione … e solo all'esito la sua collocazione…".
      In relazione a questo obiettivo la Corte ha riconosciuto il potere del giudice di fissare alle parti un termine per il deposito di siffatta documentazione (potere che può ricondursi "alla sua generale potestà di direzione del processo, riconosciutagli, nel processo esecutivo, dal richiamo all'art. 175 operato dall'art. 484 cod. proc. civ."), aggiungendo che "a complemento funzionale di questo potere generale del giudice, è agevole configurare un autentico dovere di cooperazione in capo ai soggetti coinvolti nel processo esecutivo, in applicazione del generale dovere di lealtà processuale consacrato dall'art. 88 cod. proc. civ., che si estrinseca in un'attività di somministrazione di documenti indispensabili per la celere definizione della relativa fase processuale, onde evitare il rischio che una volontaria contraria condotta di quelli comporti l'irragionevole protrazione della durata del processo esecutivo, mediante la dispersione o la vanificazione di attività complesse e implicanti dispendio di ingenti energie processuali invece comunque espletate, con una vera e propria distorsione dalle finalità del processo esecutivo medesimo e, quindi, in ultima analisi con un suo abuso. Si tratta, in sostanza, né più né meno dell'estrinsecazione, in questa fase subprocedimentale, dell'onere - in senso tecnico - di dimostrazione delle ragioni giustificatrici del proprio credito, già elaborato perfino nel più elastico regime previgente, riferito al momento in cui l'attività di predisposizione del progetto di distribuzione si avvia e necessita appunto e indefettibilmente di quei dati per potere ricostruire come esistente il diritto che aspira al concorso, prima ancora di calcolarne l'entità e di ripartirla se del caso tra eventuali classi di privilegio e in chirografo".
      Dunque, in ragione di queste considerazioni, a nostro avviso il delegato non può sopperire, d'ufficio, alla mancata richiesta e documentazione di specifiche voci di credito.
      • Silvia De Santis

        Monterotondo (RM)
        12/02/2024 15:47

        RE: RE: SPESE IN PREDEDUZIONEAGGIUNTE DAL PROFESSIONISTA DELEGATO

        Veramente preziosi ed esaustivi.
        Grazie per il servizio offerto.
        Avv. Silvia De Santis
        • Zucchetti SG

          12/02/2024 16:10

          RE: RE: RE: SPESE IN PREDEDUZIONEAGGIUNTE DAL PROFESSIONISTA DELEGATO

          Grazie a lei