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PROGETTO DI DISTRIBUZIONE - SPESE CONDOMINIO

  • Nicola Peruzzi

    Arezzo
    01/03/2025 14:07

    PROGETTO DI DISTRIBUZIONE - SPESE CONDOMINIO

    Buon pomeriggio,
    dovendo predisporre la bozza del piano di riparto per una procedura esecutiva immobiliare iscritta nel 2021, ho riscontrato che il condominio privo di titolo esecutivo si è limitato a depositare nella predetta procedura e dopo l'udienza ex art. 569 cpc, la propria precisazione del credito, chiedendo peraltro l'ammissione in "prededuzione ... trattandosi di spese sostenute per la conservazione dell'immobile". Il condominio allagava la situazione contabile versamenti esercizio ordinario 2023/2024, il preventivo ripartizione esercizio ordinario 2023/2024, il consuntivo consumi esercizio ordinario 2022/2023 ed il bilancio dettagliato per conto esercizio 2022/2023.
    Per quanto sopra sono a chiedere:
    1) se il condominio sia o meno da considerarsi validamente intervenuto nella procedura immobiliare in questione;
    2) se il credito del condominio sia eventualmente da ammettere in prededuzione e/o sia assistito da privilegio (quale?) o se invece sia semplicemente chirografario.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      02/03/2025 17:21

      RE: PROGETTO DI DISTRIBUZIONE - SPESE CONDOMINIO

      A nostro avviso il creditore non può ritenersi intervenuto nella procedura esecutiva, e non può neppure vantare un diritto all'accantonamento delle somme, diritto riconosciuto ai creditori intervenuti senza titolo esecutivo..
      L'art. 499 c.p.c. riconosce il diritto di intervenire nella procedura anche ai creditori che al momento del pignoramento risultavano titolari di diritto di credito di somme di danaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c..
      La ratio del riconoscimento della possibilità di intervento a questa categoria di creditori nasce dalla considerazione per cui a mente dell'art. 634, co. 2 c.p.c., "per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale [c.c. 2195], anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture". È quindi evidente che la ragione di questa opportunità di intervento è deflattiva, poiché i creditori indicati dall'art. 499 sono dispensati dal proporre ricorso per decreto ingiuntivo, essendo rinviata ad una fase successiva (ed eventuale) la verifica giudiziale del credito.
      Tuttavia, a differenza di quanto prevede l'art. 634 appena citato, l'art. 499 riconosce il diritto ad intervenire solo ai creditori il cui credito risulti dalle scritture contabili obbligatorie ex art. 2214 c.c.; sono dunque considerati solo il libro giornale, l'inventario, il bilancio, il conto profitti e perdite.
      Sulla scorta di questi elementi la dottrina che si è occupata dell'argomento tende generalmente ad escludere che il condominio possa intervenire sulla base dei documenti indicati nella domanda, poiché non si tratta di documenti riconducibili alla previsione di cui all'art. 2214 c.c.
      In proposito, si è detto che per la validità della delibera di approvazione del bilancio preventivo non è necessario che la relativa contabilità sia tenuta dall'amministratore con forme rigorose analoghe a quelle previste per i bilanci delle società, essendo invece sufficiente che essa sia idonea a rendere intelligibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione e che sia consentita l'individuazione delle modalità con cui l'incarico è stato eseguito, al fine di stabilire se l'operato di chi rende il conto sia adeguato a criteri di buona amministrazione.
      È ben vero che queste affermazioni probabilmente andrebbero riviste in ragione del fatto che la riforma del condominio, attuata con l. 11 dicembre 2012, n. 220, ha meglio disciplinato la tenuta della contabilità condominiale, riformulando l'art. 1130 c.c.., che oggi disciplina la tenuta della contabilità in termini assai più rigorosi che in passato, introducendo altresì una norma, l'art. 1130-bis c.c., specificamente dedicata al rendiconto.
      Sennonché a questa evoluzione normativa non si è accompagnata una modifica dell'art. 499 c.p.c., e poiché le ipotesi di intervento non titolato costituiscono una deroga alla regola generale, voluta dall'art. 499 c.p.c., per cui è ammesso solo l'intervento sorretto da un titolo esecutivo, in difetto di una previsione normativa, dobbiamo ritenere che l'intervento non titolato del condominio sia inammissibile. L'intervento di questi creditori deve essere accompagnato dal deposito dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili da cui il credito risulta.