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RIPARTO _ANNULLAMENTO PIGNORAMENTO_FONDO SPESE

  • Michela Gaudenzi

    FANO (PU)
    10/09/2020 16:17

    RIPARTO _ANNULLAMENTO PIGNORAMENTO_FONDO SPESE

    Buon giorno,
    per la vendita di un lotto ho ricevuto a gennaio 2019 dal creditore procedente la somma di €. 2.000,00 a titolo di fondo spese utilizzate per pagare le spese di pubblicità.
    A settembre 2019 interviene la sentenza della Corte di Appello che annulla la sentenza di primo grado che ha promosso il pignoramento e Il tribunale mi notifica ordinanza nella quale si rigetta la richiesta di sospensione e mi rimette il fascicolo per la vendita poichè presenti creditori intervenuti muniti di titolo.
    Nel 2020 aggiudico il lotto e deposito il progetto di riparto.
    Mi viene contestato il rimborso del fondo spese al creditore procedente per €. 2.000,00 che non ha più titolo a riceverli.
    Mi sembra corretta la restituzione del fondo spese al creditore procedente anche se è intervenuta l'annullamento della sentenza perchè la procedura è proseguita a favore dei creditori intevenuti; delle sue spese ne hanno usufruito altri. Cosa ne pensate?


    • Zucchetti SG

      13/09/2020 19:38

      RE: RIPARTO _ANNULLAMENTO PIGNORAMENTO_FONDO SPESE

      A nostro avviso la soluzione patrocinata dal professionista delegato è corretta.
      Gli argomenti che suffragano questa opzione ricostruttiva riposano sulla natura da attribuire ai crediti per spese di giustizia.
      Ai sensi dell'art. 2770 c.c. hanno privilegio i "crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori".
      La norma non subordina il riconoscimento del privilegio alla sussistenza del credito a tutela del quale il creditore agisce. La causa di prelazione, infatti, si giustifica (solo) ove sia riscontrata la funzionalità dell'azione giurisdizionale compiuta alla conservazione del patrimonio del debitore nell'interesse comune di tutti i creditori. Invero, se questo presupposto ricorre, la "prededucibilità" viene accordata, poco importando se poi il credito a tutela del quale si è agito sia stato definitivamente accertato o meno (questione che, peraltro, richiederebbe di interrogarsi sul grado di definitività che dovrebbe rivestire questo accertamento, sotto il profilo della necessità o meno che esso si sia consacrato in cosa giudicata). Dunque, se l'atto conservativo ha sortito l'effetto di preservare la garanzia patrimoniale, il fatto che poi non si sia giunti ad un definitivo accertamento del credito (la qualcosa potrebbe anche non accadere, ad esempio, nelle ipotesi di sopravvenuto fallimento del debitore, quante volte esso intervenga prima della definizione del relativo giudizio di cognizione), non rileva, poiché tutti i creditori ne hanno comunque tratto vantaggio.
      Proprio in ragione di queste considerazioni si giustifica quella giurisprudenza secondo la quale, ad esempio "Al creditore che abbia ottenuto nei confronti del debitore successivamente fallito un sequestro conservativo va riconosciuto il privilegio speciale di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., ancorché a questo non sia seguito il pignoramento, atteso che la ratio del privilegio per atti conservativi è quella di assicurare proprio la conservazione dei beni, impedendone l'alienazione a terzi, in vista del soddisfacimento delle ragioni di tutti i creditori, che si realizza nel fallimento come nell'esecuzione individuale attraverso la liquidazione dei beni medesimi (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza 05/12/2017, n. 29113).
      Dunque, il credito per spese di giustizia è ontologicamente diverso dal credito per la cui riscossione un creditore agisce, ed i presupposti per il riconoscimento del privilegio, come scanditi dall'art. 2770 c.c., prescindono dalla fondatezza della pretesa creditoria.
      A questi argomenti si potrebbe obiettare che a norma dell'art. 632 c.p.c. e dell'art. 8 d.P.R. 115/2002, quando la procedura esecutiva si estingue anzitempo le spese restano a carico di colui che le ha anticipate, ed il definitivo accertamento della inesistenza del credito in capo ad uno dei creditori si dovrebbe tradurre in una estinzione parziale della procedura.
      Tuttavia, a prescindere dalla non pacifica ammissibilità di una estinzione parziale della procedura, resta il dato per cui quante volte vi sia un attivo ripartibile, il creditore ha diritto ad ottenere il rimborso di quelle spese sostenute nell'interesse comune di tutti i creditori (e la presenza di attivo ne è la riprova), i quali diversamente argomentando risulterebbero avvantaggiati dall'intervenuto accertamento della inesistenza del credito del creditore procedente, poiché si ritroverebbero ad aver beneficiato delle attività processuali e non da questi compiute senza sostenerne il relativo peso economico.