Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

progetto di distribuzione art. 528 cpc

  • Debora Campagna

    Garbagnate Mil.se (MI)
    20/02/2024 13:41

    progetto di distribuzione art. 528 cpc

    il termine ultimo per l'intervento tardivo di cui all'art. 528 c.p.c.: (PRONUNCIA DEL PROVVEDIMENTO DI DISTRIBUZIONE) coincide con il verbale dell'udienza di approvazione del PDD?

    Qualora vi sia un creditore chirografario intervenuto tardivamente (dopo l'udienza 569 in cui viene stabilita la vendita) ed creditore chirografario intervenuto tardivamente (ovvero dopo il deposito del PDD nel fascicolo telematico, ma prima dell'udienza di approvazione del PDD), questi creditori chirografari vanno pagati in percentuale? o va comunque pagato prima il creditore chirografario intervenuto per primo e il secondo con l'importo che residua?
    • Zucchetti SG

      22/02/2024 07:31

      RE: progetto di distribuzione art. 528 cpc

      In linea generale, l'art. 499, comma primo, c.p.c., dispone che "Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile". Il comma secondo aggiunge che il ricorso per intervento deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569".
      Con riferimento alle esecuzioni immobiliari, a norma dell'art. 564 c.p.c. l'intervento è tempestivo se avviene non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita. In questo caso l'interveniente partecipa alla distribuzione assieme agli altri creditori, ferme restanti le rispettive cause di prelazione. L'art. 565 considera invece intervento tardivo quello che avviene oltre questo termine, "ma prima di quella prevista nell'articolo 596". In tal caso l'interveniente, a norma del combinato disposto degli artt. 565 e 566 c.p.c.: se chirografario concorre alla distribuzione sulla somma che sopravanza dopo che si sono soddisfatti i creditori tempestivi ed i creditori, anche se tardivi, privilegiati; se privilegiato concorre comunque alla distribuzione secondo la sua causa di prelazione.
      L'individuazione di cosa debba intendersi per "prima udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita" è stata, in passato, controversa. La soluzione che si è affermata in giurisprudenza è quella secondo la quale l'intervento è tempestivo se avviene non oltre l'udienza nella quale il Giudice "per la prima volta" autorizza la vendita (così Cass., sez. III, 18 gennaio 2012, n. 689, la quale ha affermato, in motivazione, che "invero un'interpretazione meno rigorosa di quella strettamente letterale risponde più compiutamente allo scopo della norma che è quello di avere contezza, al momento in cui si adotta l'ordinanza di vendita, di quali siano i creditori che partecipano all'espropriazione dell'immobile (arg. ex art. 564 cod. proc. civ., parte prima) durante la fase di liquidazione dei beni pignorati, cui quella ordinanza è finalizzata". Nella stessa direzione, Cass., sez. III, 24 gennaio 2012, n. 940).
      In riferimento al termine ultimo per intervenire, va invece osservato che, secondo la giurisprudenza, "In tema di espropriazione immobiliare, la previsione, ex art. 565 cod. proc. civ., - sia nel testo ante riforma di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che in quello ad essa successivo - secondo cui il limite temporale ultimo dell'intervento tardivo del creditore chirografario è "prima dell'udienza di cui all'art. 596 cod. proc. civ.", doveva e deve intendersi nel senso che tale intervento è ormai precluso dopo che l'udienza abbia avuto inizio (nella data e nell'ora fissate) e si sia ivi svolta un'attività di trattazione effettiva, ancorché venga disposto, in esito ad essa, un rinvio in prosieguo, restando, invece, lo stesso ancora possibile se, in tale udienza, siano compiute attività esclusivamente dirette a rimediare ad una nullità impediente il suo normale svolgimento e finalizzate all'adozione del conseguente provvedimento, con fissazione di una nuova udienza ex art. 596 cod. proc. civ., ovvero se l'udienza stessa non venga tenuta per mero rinvio derivante da ragioni di ufficio. In tali casi, l'intervento è ancora possibile prima dell'udienza di rinvio. (Cass., 31/03/2015, n. 6432).
      Orbene, nel caso di specie, il creditore che sia intervenuto dopo la predisposizione, da parte del professionista delegato, della bozza del piano di riparto, ma prima che sia celebrata l'udienza di cui all'art. 569 c.p.c. (che, con la riforma approvata con d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149 – c.d. riforma Cartabia-, è stata sostituita dalla convocazione dei creditori dinanzi al professionista delegato), partecipa alla distribuzione del ricavato secondo le regole generali, e dunque: se privilegiato, concorre con i tempestivi, se chirografario si soddisferà sul ricavato dalla vendita, dopo che saranno stati pagati i creditori privilegiati ed i creditori chirografari tempestivi.