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Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
progetto di distribuzione art. 528 cpc
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Debora Campagna
Garbagnate Mil.se (MI)20/02/2024 13:41progetto di distribuzione art. 528 cpc
il termine ultimo per l'intervento tardivo di cui all'art. 528 c.p.c.: (PRONUNCIA DEL PROVVEDIMENTO DI DISTRIBUZIONE) coincide con il verbale dell'udienza di approvazione del PDD?
Qualora vi sia un creditore chirografario intervenuto tardivamente (dopo l'udienza 569 in cui viene stabilita la vendita) ed creditore chirografario intervenuto tardivamente (ovvero dopo il deposito del PDD nel fascicolo telematico, ma prima dell'udienza di approvazione del PDD), questi creditori chirografari vanno pagati in percentuale? o va comunque pagato prima il creditore chirografario intervenuto per primo e il secondo con l'importo che residua?-
Zucchetti Software Giuridico srl
22/02/2024 07:31RE: progetto di distribuzione art. 528 cpc
In linea generale, l'art. 499, comma primo, c.p.c., dispone che "Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile". Il comma secondo aggiunge che il ricorso per intervento deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569".
Con riferimento alle esecuzioni immobiliari, a norma dell'art. 564 c.p.c. l'intervento è tempestivo se avviene non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita. In questo caso l'interveniente partecipa alla distribuzione assieme agli altri creditori, ferme restanti le rispettive cause di prelazione. L'art. 565 considera invece intervento tardivo quello che avviene oltre questo termine, "ma prima di quella prevista nell'articolo 596". In tal caso l'interveniente, a norma del combinato disposto degli artt. 565 e 566 c.p.c.: se chirografario concorre alla distribuzione sulla somma che sopravanza dopo che si sono soddisfatti i creditori tempestivi ed i creditori, anche se tardivi, privilegiati; se privilegiato concorre comunque alla distribuzione secondo la sua causa di prelazione.
L'individuazione di cosa debba intendersi per "prima udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita" è stata, in passato, controversa. La soluzione che si è affermata in giurisprudenza è quella secondo la quale l'intervento è tempestivo se avviene non oltre l'udienza nella quale il Giudice "per la prima volta" autorizza la vendita (così Cass., sez. III, 18 gennaio 2012, n. 689, la quale ha affermato, in motivazione, che "invero un'interpretazione meno rigorosa di quella strettamente letterale risponde più compiutamente allo scopo della norma che è quello di avere contezza, al momento in cui si adotta l'ordinanza di vendita, di quali siano i creditori che partecipano all'espropriazione dell'immobile (arg. ex art. 564 cod. proc. civ., parte prima) durante la fase di liquidazione dei beni pignorati, cui quella ordinanza è finalizzata". Nella stessa direzione, Cass., sez. III, 24 gennaio 2012, n. 940).
In riferimento al termine ultimo per intervenire, va invece osservato che, secondo la giurisprudenza, "In tema di espropriazione immobiliare, la previsione, ex art. 565 cod. proc. civ., - sia nel testo ante riforma di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che in quello ad essa successivo - secondo cui il limite temporale ultimo dell'intervento tardivo del creditore chirografario è "prima dell'udienza di cui all'art. 596 cod. proc. civ.", doveva e deve intendersi nel senso che tale intervento è ormai precluso dopo che l'udienza abbia avuto inizio (nella data e nell'ora fissate) e si sia ivi svolta un'attività di trattazione effettiva, ancorché venga disposto, in esito ad essa, un rinvio in prosieguo, restando, invece, lo stesso ancora possibile se, in tale udienza, siano compiute attività esclusivamente dirette a rimediare ad una nullità impediente il suo normale svolgimento e finalizzate all'adozione del conseguente provvedimento, con fissazione di una nuova udienza ex art. 596 cod. proc. civ., ovvero se l'udienza stessa non venga tenuta per mero rinvio derivante da ragioni di ufficio. In tali casi, l'intervento è ancora possibile prima dell'udienza di rinvio. (Cass., 31/03/2015, n. 6432).
Orbene, nel caso di specie, il creditore che sia intervenuto dopo la predisposizione, da parte del professionista delegato, della bozza del piano di riparto, ma prima che sia celebrata l'udienza di cui all'art. 569 c.p.c. (che, con la riforma approvata con d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149 – c.d. riforma Cartabia-, è stata sostituita dalla convocazione dei creditori dinanzi al professionista delegato), partecipa alla distribuzione del ricavato secondo le regole generali, e dunque: se privilegiato, concorre con i tempestivi, se chirografario si soddisferà sul ricavato dalla vendita, dopo che saranno stati pagati i creditori privilegiati ed i creditori chirografari tempestivi.-
Roberto Tosa
Prato07/03/2025 15:47RE: RE: progetto di distribuzione art. 528 cpc
Un creditore, nel caso di specie Agenzia Entrate Riscossione, ha depositato un intervento tardivo (allegando estratti di ruolo) tre giorni prima dell'udienza di distribuzione. Non vi è nel fascicolo alcun intervento precedente. Ader insinua crediti in privilegio ed in chirografo. La riforma Cartabia prevede, con riferimento al progetto di distribuzione, di trasmettere il progetto medesimo al GE che ne ordina il deposito e la trasmissione ai creditori.
Considerato , quindi, che il progetto era già stato trasmesso al GE , sarebbe opportuno, visto l'intervento ancorché tardivo di Ader, di depositare nuovamente il progetto al GE e rinviare, quindi , l'udienza di distribuzione?
Da una prima analisi riterrei di "ammettere" la parte in privilegio e di considerare il chirografo "postergato".-
Zucchetti Software Giuridico srl
12/03/2025 09:56RE: RE: RE: progetto di distribuzione art. 528 cpc
L'art. 565 c.p.c. considera tardivo l'intervento spiegato oltre l'udienza fissata per la vendita ma prima di quella di cui all'art. 596 c.p.c. (in cui si discute ed approva il progetto di distribuzione).
A proposito del termine ultimo per intervenire la giurisprudenza ha affermato che la previsione di cui all'art. 565 c.p.c., secondo cui il limite temporale ultimo dell'intervento tardivo del creditore chirografario è "prima dell'udienza di cui all'art. 596 cod. proc. civ.", deve intendersi nel senso che tale intervento è ormai precluso solo dopo che l'udienza abbia avuto inizio (nella data e nell'ora fissate) e si sia ivi svolta un'attività di trattazione effettiva, ancorché venga disposto, in esito ad essa, un rinvio in prosieguo, restando, invece, lo stesso ancora possibile se, in tale udienza, siano compiute attività esclusivamente dirette a rimediare ad una nullità impediente il suo normale svolgimento e finalizzate all'adozione del conseguente provvedimento, con fissazione di una nuova udienza ex art. 596 cod. proc. civ., ovvero se l'udienza stessa non venga tenuta per mero rinvio derivante da ragioni di ufficio. In tali casi, l'intervento è ancora possibile prima dell'udienza di rinvio (è questa l'opinione espressa da Cass., 31-3-2015, n. 6432).
Questo arresto giurisprudenziale può essere tenuto fermo anche all'indomani delle novità introdotte dalla riforma Cartabia.
In forza del combinato disposto del nuovo art. 591-bis, co. 2, n. 12 e del novellato art. 596 si prevede che il professionista delegato provvede alla formazione del progetto di distribuzione "secondo le direttive impartite dal giudice dell'esecuzione" ed alla sua trasmissione a quest'ultimo.
Ricevuto il piano di riparto, il giudice lo esamina nei dieci giorni successivi, ed apportate eventuali variazioni, lo deposita nel fascicolo (affinché possa essere consultato dalle parti) e ne dispone la comunicazione al professionista delegato.
Potrà dunque accadere, in concreto, che il giudice dell'esecuzione, se non ritiene di modificarlo, preso atto del piano di riparto trasmesso dal delegato (e che risulta già depositato) ne ordinerà semplicemente la trasmissione al delegato. Se invece rileva la necessità di modifiche, potranno darsi due eventualità: o il giudice dell'esecuzione rideposita un nuovo piano di riparto modificato, oppure semplicemente adotterà un provvedimento in cui indicherà quali modifiche intende apportare al piano.
La novella prevede che, ricevuta la comunicazione, sia il professionista delegato a fissare, nei trenta giorni successivi, l'audizione delle parti per la discussione sul progetto di distribuzione (non è previsto che il piano debba essere loro trasmesso, essendo consultabile mediante accesso al fascicolo), mantenendosi comunque ferma la previsione per cui tra la comunicazione dell'invito e la data della comparizione innanzi al delegato debbono intercorrere almeno dieci giorni.
È chiaro dunque che nel caso di specie occorrerà procedere alla elaborazione di un nuovo riparto tenendo conto dell'intervento di ADER perché costei è intervenuta prima dell'udienza di cui all'art. 596 c.p.c.
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