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Rilascio copie conformi dei decreti di trasferimento da parte del delegato

  • Gualtiero Contu

    Cagliari
    02/10/2020 10:38

    Rilascio copie conformi dei decreti di trasferimento da parte del delegato

    Egregi Signori,
    gradirei un Vostro parere su un mio modo comportamentale circa l' attestazione di conformità di copie di atti sia dei fallimenti che nelle procedure delle esecuzione immobiliari.
    A causa dello smart working il servizio reso dai pubblici uffici, agli utenti, è pessimo e per ovviare all'inconveniente ho ritenuto necessario ricorrere al D.L. 2012 n 170 in particolare agli art. 16 bis, comma 9 bis e art 16 undecies, comma 1, per effettuare copie conformi di atti relativi a procedure fallimentari e esecuzioni immobiliari, nelle fattispecie i decreti di trasferimento immobiliare, affinché le operazioni di registrazione, trascrizione e cancellazione venissero svolte più celermente senza richiedere per ogni fase copia conforme alla Cancelleria del Tribunale. La conformizzazione è avvenuta mediante regolare annotazione sulla copia degli atti dei riferimenti legislativi di cui sopra e l'indicazione che " ....trattasi di copia analogica conforme alla copia informatica presente nel fascicolo informatico n. xx dell'anno yyyy presso il Tribunale di Cagliari dalla quale è estratta..." apponendo i bolli e i timbri necessari. Ora il mio dubbio è questo: secondo alcuni colleghi le mie copie non sono valide poiché esiterebbe una vecchia norma che proibirebbe a chiunque, avvocati, delegati e curatori di conformizzare copie di atti dove la pubblica amministrazione, ivi compresi i Tribunali, trasferisce somme di denaro e/o valori rendendo quindi impossibile il rilascio di copie di atti relativi ai decreti di trasferimento da parte dei professionisti delegati alle vendite giudiziarie, quali curatori e delegati avvocati e/o commercialisti. E se cosi fosse avrei commesso il reato di falso in atto pubblico, come affermano alcuni? RingraziandoVi anticipatamente porgo i miei più cordiali saluti.
    Gualtiero Contu
    • Zucchetti SG

      05/10/2020 07:46

      RE: Rilascio copie conformi dei decreti di trasferimento da parte del delegato

      La norma cui ci si riferisce nella domanda è rappresentata dall'art. 16-bis, comma 9-bis del D.L. 18/10/2012, n. 179, (il comma 9-bis è stato aggiunto dall'art. 52, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e, successivamente, così modificato dall'art. 19, comma 1 lett. a), n. 2), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) il quale dispone che "Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine".
      L'ultimo capoverso del presene comma avverte che "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice".
      Quindi, la compia conforme non può riguardare un atto processuale del giudice che autorizzi il prelievo di somme di danaro le quali risultino vincolate all'ordine del giudice stesso.
      Sulla scosta del dato normativo che abbiamo appena richiamato, pertanto, non esiste alcuna norma che vieti al professionista delegato di estrarre dal fascicolo telematico una copia conforme del decreto di trasferimento, poiché non si tratta di un provvedimento giudiziario (qual è, tipicamente, il mandato di pagamento) che autorizza il prelievo di somme vincolate all'ordine del giudice dell'esecuzione.
      • Lara Tordi

        Forlì (FC)
        26/09/2023 17:48

        RE: RE: Rilascio copie conformi dei decreti di trasferimento da parte del delegato

        Chiedo se detta disposizione possa applicarsi anche al Custode Giudiziario quale ausiliario del Giudice ad esempio per quel che riguarda l'ordine di liberazione da notificare al terzo occupante.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          27/09/2023 07:21

          RE: RE: RE: Rilascio copie conformi dei decreti di trasferimento da parte del delegato

          Premettiamo che, almeno formalmente, la disposizione di cui all'art. 16-bis, comma 9-bis del D.L. 18/10/2012, n. 179 è stata abrogata dal D.Lgs. 10/10/2022, n. 149 (riforma Cartabia).
          La disposizione, comunque, la ritroviamo nell'art. 196 octies e seguenti delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, introdotto dall'art. 4, comma 12, del citato d.lgs.
          La norma (rubricata "Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria") prevede, al comma 2, che "Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al primo comma e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall'allegato alla comunicazione telematica e munite dell'attestazione di conformità hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono".
          Come si vede, manca la figura del custode. Si tratta, a nostro avviso, di una svista legislativa.
    • Gualtiero Contu

      Cagliari
      05/10/2020 10:51

      RE: Rilascio copie conformi dei decreti di trasferimento da parte del delegato

      Grazie,
      come sempre precisi e puntuali ed esaustivi, buon lavoro
      Gualtiero Contu
      • Zucchetti SG

        05/10/2020 10:53

        RE: RE: Rilascio copie conformi dei decreti di trasferimento da parte del delegato

        Grazie a lei!
    • Gualtiero Contu

      Cagliari
      10/10/2020 11:49

      RE: Rilascio copie conformi dei decreti di trasferimento da parte del delegato

      Egregi Signori,
      in riferimento al mio quesito del 2/10/2020, ore 10:38, vorrei precisare che la mia affermazione generica " ....il pessimo servizio reso dai pubblici uffici, a causa dello smart working,..." non può essere assolutamente riferita alla Cancelleria della Prima Sezione Civile del Tribunale di Cagliari in quanto pur nelle oggettive difficoltà dovute al periodo straordinario non è mai venuta meno la sua efficienza e collaborazione.
      Cordialmente
      Gualtiero Contu