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Piano di riparto insinuazione agenzia riscossione

  • Giovanni Santoro

    LECCE
    08/11/2020 12:06

    Piano di riparto insinuazione agenzia riscossione

    Buongiorno,

    Con intervento nella procedura in data 20.11.2018 l'agenzia entrate riscossione depositava gli estratti di ruolo chiedendo l'ammissione come credito chirografario.
    la maggior parte di questi estratti di ruolo riportano come notifica l'anno 2000.2001.2002, risultando quindi prescritte vista l'assenza di atti interruttivi.

    Siamo ora alla fase di riparto delle somme, l'avvocato del debitore deposita una nota difensiva nella quale chiede di non ammettere le cartelle prescritte vista l'assenza di atti interruttivi e le notifiche datate.

    Il sottoscritto in virtù di queste, ha redatto nel piano di riparto un duplice calcolo:
    - Il primo in cui si tiene conto del credito dell'agenzia totalmente ammesso;
    - il secondo ammettendo il credito dell'agenzia solo per le cartelle non prescritte ed escidendolo per il resto.
    Il tutto da sottoporre al giudice per una sua decisione.

    Non essendo un fallimento e non avendo come professionista delegato la possibilità di decidere sull'ammissione, avendo l'obbligo di attenermi a quanto depositato dai creditori, ritenete questo approccio corretto?.
    Non è consentito al professionista delegato una maggiore autonomia?

    Grazie


    • Zucchetti Software Giuridico srl

      09/11/2020 17:24

      RE: Piano di riparto insinuazione agenzia riscossione

      Rispondiamo alla sollecitazione posta osservando che a nostro avviso non è possibile espungere dal piano di riparto quella porzione di credito che, sulla scorta di una valutazione del professionista delegato, sia prescritta, senza che sia stato sollevato alcunchè dalle altre parti della procedura.
      Cerchiamo di spiegare le ragioni del nostro convincimento.
      Per farlo, occorre muovere dalla premessa per cui rappresenta una costante l'affermazione giurisprudenziale secondo la quale l'eccezione di prescrizione costituisce una eccezione in senso stretto, con la conseguenza che essa non può essere rilevata d'ufficio ma deve essere eccepita dalla parte che intende farlo valere (cfr., ex multis, Cass. Sez. VI– L. 23/05/2019, n. 1435; sez. II, 18/06/2018, n. 15591; Sez. L, 13/07/2009, n. 16326; Sez. III, 19/01/2007 n. 1194).
      Dunque, poiché il professionista delegato ex art. 591 bis c.p.c. è un ausiliario (sui generis) del giudice, non può rilevare d'ufficio la prescrizione, così come non può farlo il giudice che lo ha delegato, se non in presenza di una eccezione sul punto formulata dal debitore o da altro creditore.
      Peraltro, occorre altresì osservare che l'esercizio dell'azione esecutiva (mediante pignoramento o intervento nell'esecuzione da altri intrapresa) determina un effetto interruttivo permanente della prescrizione, che si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. Così cass., sez. III, 9 maggio 2019, n. 12239 (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prescritto il credito azionato in una procedura esecutiva immobiliare, sul presupposto che, essendosi quest'ultima estinta per l'omessa rinnovazione della trascrizione del pignoramento ai sensi dell'art. 2668 ter c.c., all'atto introduttivo della stessa dovesse riconoscersi efficacia interruttiva istantanea e non già permanente - della prescrizione).
      Nel caso di specie, poiché l'eccezione è stata sollevata, se il delegato la ritiene fondata, dovrà predisporre un piano di riparto che non tenga conto dei crediti prescritti.
      • Santina Meli

        siracusa
        20/02/2025 19:45

        RE: RE: Piano di riparto insinuazione agenzia riscossione

        Buonasera, sono a professionista delegato in una procedura esecutiva immobiliare e dovrò predisporre piano di riparto. Nella procedura ha depositato atto di intervento ADE per un credito ipotecario indicando in atto di depositare tra la documentazione gli estratti ruolo. Tuttavia, deposita solo la nota di iscrizione ipotecaria, l'attestazione di conformità agli originali di quanto depositato, compresa l'indicazione degli estratti ruolo, sottoscritta dal funzionario preposto, ma non deposita gli estratti ruolo sicuramente per dimenticanza. Il problema si pone, in quanto ADE ha un credito garantito da ipoteca di primo grado e, dunque, il ricavato della vendita dovrebbe esserle assegnato, mentre il creditore procedente, avendo un credito garantito da ipoteca di secondo grado, potrebbe essere soddisfatto solo per le spese di esecuzione. Posso assegnare ad ADE il ricavato della vendita essendo il suo credito garantito da ipoteca di primo grado pur in assenza di deposito degli estratti ruolo? Tuttavia, non potendo visionare gli estratti ruolo non posso avere certezza che il credito per cui ha iscritto ipoteca è quello indicato in atto di intervento, ma, nel contempo, è pur vero che l'ipoteca di ADE è precedente a quella del creditore procedente e assegnare a un ipotecario di secondo grado con un intervento di un ipotecario di primo grado non mi pare una strada percorribile. Ho pensato di scrivere ad ADE per inviatrli a depositare gli estratti ruolo, che potrebebro fare anche in sede di precisazione del credito.
        Vi ringrazio anticipatamente per la risposta
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          25/02/2025 08:32

          RE: RE: RE: Piano di riparto insinuazione agenzia riscossione

          A mente dell'art. 499 c.p.c., l'intervento nella espropriazione postula l'esistenza di un credito assistito da titolo esecutivo.
          Con riferimento ai crediti fatti valere dall'agente della riscossione l'art. 49 comma primo d.P.R. 29 settembre 1973 , n. 602 dispone che "Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo".
          Lo stesso art. 499 c.p.c. ammette – in via di eccezione rispetto alla regola dell'intervento con titolo esecutivo – l'intervento nella procedura espropriativa di alcune categorie di creditori sine titulo: la disposizione si riferisce, in particolare, ai «creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile».
          Orbene, nel caso di specie l'intervento dell'ADE era astrattamente ammissibile a prescindere dal titolo esecutivo in quanto si tratta di un creditore munito di "diritto di prelazione risultante da pubblici registri" (id est l'ipoteca iscritta).
          Ciò tuttavia non significa essa possa concorrere ipso iure nella distribuzione del ricavato.
          La presenza dei requisiti formali per l'intervento sine titulo nel processo esecutivo, è cosa diversa dall'accertamento dei presupposti sostanziali per la partecipazione alla distribuzione del ricavato. La giurisprudenza ha infatti osservato come "il fatto che il creditore privo di titolo esecutivo possa legittimamente intervenire nell'esecuzione rispettando le regole dettate nei primi tre commi dell'art. 499 cod. proc. civ. non vale di per sé a ritenere che lo stesso sia esonerato dall'onere di dare compiuta prova del proprio credito qualora lo stesso sia ritualmente contestato da un altro creditore concorrente o dallo stesso debitore" (Cass. Sez. III, 18 maggio 2022, n. 15996).
          Dunque se nel caso di specie il creditore decide di concorrere nella distribuzione del ricavato in forza di un titolo esecutivo, quel titolo dovrà produrre poiché si tratta, nella sostanza, del documento che attesta il suo diritto ad ottenere il soddisfacimento coattivo del credito in esso consacrato, tanto è vero che la giurisprudenza ha affermato che "in tema di espropriazione immobiliare, il progetto di distribuzione può prescindere dai crediti per i quali non siano stati prodotti i necessari documenti giustificativi entro il termine a tale scopo fissato, nell'ambito della potestà prevista dagli artt. 484, 175 e 152 c.p.c., dal giudice dell'esecuzione (o dal professionista delegato)" (Cass., Sez. III, 27/01/2017, n. 2044).
          Nel caso di specie, pertanto, il creditore intervenuto dovrà essere invitato a depositare (al più tardi in sede di precisazione del credito) il titolo esecutivo in forza del quale domanda di concorrere nella distribuzione del ricavato.
          In difetto, non potrà vedersi assegnate somme.