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Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
Calcolo del compenso del Custode nel caso di ritiro degli atti comunicato dal procedente
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Marcello Cosentino
Portogruaro (VE)08/11/2024 10:53Calcolo del compenso del Custode nel caso di ritiro degli atti comunicato dal procedente
Buongiorno, sottopongo al Forum ed ai Vs. esperti il seguente caso .
Sono stato recentemente nominato Custode di un immobile oggetto di una E.I.
Il creditore procedente, dopo circa due mesi dall'avvio della procedura, ha depositato la rinuncia agli atti.
Non risultano creditori intervenuti, per cui l'esecuzione è destinata alla chiusura. Infatti, il GE ha invitato Custode e CTU a presentare l'istanza per la liquidazione del compenso.
Ora, in questo particolare caso, ho serie difficoltà a predisporre l'istanza perché non dispongo del valore di stima che è il parametro su cui basare il calcolo del compenso al Custode nel caso in cui la procedura si estingua prima della vendita ma dopo il deposito della perizia .
L'attività svolta dal sottoscritto è stata minima e viene così riassunta:
• Esame del fascicolo;
• Eseguiti due accessi all'immobile staggito di cui il secondo accompagnando il CTU nominato per la stima
• Redatto verbale di primo accesso
• Deposito prima relazione del Custode
• Apertura del c/c dove il creditore procedente ha versato il f.do spese di euro 750,00
Ciò detto, chiedo se, in un caso come questo, il valore da considerare per il suddetto calcolo possa essere basato sul valore catastale dell'immobile, parametro che viene utilizzato nella determinazione dell'asse ereditario nelle successioni legittime o testamentarie, ai fini del calcolo dell'imposta di successione così come nelle donazioni e nella tassazione delle compravendite immobiliari.
Vi ringrazio molto
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Zucchetti SG
09/11/2024 10:36RE: Calcolo del compenso del Custode nel caso di ritiro degli atti comunicato dal procedente
L'art. 2 comma 1 del dm 15 maggio 2009, n. 80 (recante "Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati") prevede, quale regola generale, che il compenso sia calcolato sul valore di aggiudicazione o di assegnazione di ciascun lotto, con un minimo di euro 250,00.
Questo compenso, specifica il comma 2, è dovuto unitariamente per lo svolgimento delle seguenti attività:
a) accessi presso l'ufficio giudiziario per il conferimento dell'incarico e la consultazione del fascicolo, nonché presso altri pubblici uffici;
b) accessi all'immobile pignorato, anche in caso di apertura forzata delle porte;
c) verifica dello stato di conservazione del bene e dell'esistenza di eventuali mutamenti rispetto a quanto risultante dalla relazione dell'esperto;
d) verifica dello stato di occupazione del bene e dell'eventuale sussistenza di titoli opponibili da parte di terzi;
e) quantificazione delle spese condominiali relative all'ultimo biennio, nonché di quelle future già deliberate;
f) sostituzione di serrature, installazione o sostituzione di dispositivi di sicurezza;
g) informazioni relative all'immobile pignorato e alla procedura di vendita, rese agli interessati mediante l'utenza telefonica indicata nell'avviso di vendita;
h) invio agli interessati, anche tramite posta elettronica o fax, di copie o estratti della perizia di stima;
i) accompagnamento degli interessati presso l'immobile posto in vendita;
l) cura degli adempimenti pubblicitari previsti nell'ordinanza di vendita;
m) chiarimenti resi al giudice o suo delegato, alle parti ed agli offerenti nel corso delle operazioni di vendita;
n) attività di liberazione dell'immobile;
o) redazione e deposito del rendiconto;
Il comma 3 aggiunge che in caso di cessazione anticipata dell'incarico o della procedura, il compenso è calcolato sul valore indicato nell'ultima ordinanza di vendita o, se non ancora pronunciata, su quello stimato, ed è ridotto in proporzione all'attività effettivamente svolta.
Si aggiunge al comma 4 che se l'immobile è libero o la custodia non è complessa, il compenso può essere ridotto fino alla metà; di contro, il comma 5 previsa che lo stesso compenso può essere aumentato del 20% nei casi di eccezionali difficoltà nello svolgimento dell'incarico.
Infine, l'art 3 prevede specifici aumenti per determinate attività.
Dalla combinata lettura delle norme sopra richiamate si ricava la regola per cui se il bene non è stato ancora stimato il compenso dovrà essere riconosciuto nella misura minima di €. 250,00; tale importo potrà essere aumentato fino al 20% nel caso in cui le attività svolte siano state di eccezionale difficoltà.
In aggiunta, potranno essere riconosciuti gli specifici compensi per le attività di cui al comma 3, ove effettivamente svolte.
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