Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

SPESE IN PREDEDUZIONE

  • Nicoletta Giora

    STRA (VE)
    28/01/2026 17:52

    SPESE IN PREDEDUZIONE

    DEVO PROCEDERE AL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE E IL LEGALE DEL CREDITORE PROCEDENTE (CHE NON E' L'IPOTECARIO) MI HA INVIATO LE SPESE DOCUMENTATE ED I COMPENSI PER L'ATTIVITA' RELATIVA ALL'ESECUZIONE IMMOBILIARE.
    IN MERITO AI COMPENSI MI HA INVIATO DUE FATTURE CON LA DICITURA GENERICA "ACCONTO PROCEDURA ESECUTIVA N. .....) E SALDO PER L'ATTIVITA' RELATIVA ALLA PROCEDURA ESECUTIVA N. ----)
    IN TAL CASO DEVO VERIFICARE SE IL COMPENSO E' CONFORME ALLE TARIFFE FORENSI DI CUI AL d.m. 55 2014 come modificato dal d.m. 147.2022? O IN CASO NEGATIVO A CHE NORMA DEVO FARE RIFERIMENTO?
    IN CASO DI APPLICAZIONE DEL D.M. 147.2022, IN CASO DI ESECUZIONI IMMOBILIARE ESISTE UNA TABELLA PER LA VERIFICA DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL COMPENSO?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      02/02/2026 08:06

      RE: SPESE IN PREDEDUZIONE

      Le spese ed i compensi richiesti dalle difese dei creditori, tanto procedente quanto intervenuti, vanno liquidate dal giudice dell'esecuzione ai fini del loro inserimento nel piano di riparto. La giustificazione normativa di questa affermazione si rinviene negli artt. 91 e 95 c.p.c..
      Ai fini della liquidazione si dovrà tenere conto del dm 55/2014, come modificato dal dm 147/2022, e ciò in forza della previsione di cui all'art. 13, comma 6 l. Legge 31 dicembre 2012 n. 247, recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", il quale precisa che i parametri determinati dal decreto ministeriale si applicano, tra l'altro, "in caso di liquidazione giudiziale dei compensi". Detto dm contiene le tabelle per il calcolo del compenso.
      Quanto detto vale sia per i compensi relativi al processo esecutivo in quanto tale, sia per il compenso relativo all'atto di precetto, a proposito del quale la giurisprudenza di legittimità, ha affermato quanto segue: "Il fatto che il precetto sia un atto pre-esecutivo di natura stragiudiziale non esclude che le relative spese, anche aventi ad oggetto i compensi professionali dovuti al legale officiato per la sua intimazione, siano spese di natura processuale, in senso lato, tanto che non vi sono dubbi che le stesse, benché vadano autoliquidate nel precetto stesso dal creditore intimante, possono sempre essere oggetto di contestazioni da parte del debitore, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., per essere verificate e liquidate dal giudice in tale sede, e devono, comunque, anche in mancanza di qualsiasi opposizione, essere liquidate dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 95 c.p.c., unitamente alle spese del processo esecutivo, sempre ed in ogni caso sulla base dell'applicazione delle tariffe professionali forensi" (Cass. 16.5.2024, n. 13606).