Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

progetto di distribuzione - spese legali

  • Angelo Barzelloni

    Mondovì (CN)
    02/05/2024 11:26

    progetto di distribuzione - spese legali

    Buongiorno,
    il creditore procedente nella sua precisazione del credito richiede in prededuzione ( ex artt. 2770 e 2777 c.c.) le spese sostenute per la riassunzione del procedimento a seguito di sospensione ex art. 624 cpc).
    É corretto ammettere tali spese o fanno parte di quelle spese sostenute per procurarsi il titolo e quindi escluse dal suddetto privilegio?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      02/05/2024 15:50

      RE: progetto di distribuzione - spese legali

      Rispondiamo all'interrogativo procedendo ad una preliminare ricostruzione del dato normativo offerto dall'art. 2770 c.c.. Questa norma accorda il privilegio ai "crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori".
      Il credito per spese di giustizia è il credito per le spese del processo esecutivo; esso non è un credito autonomo ma accessorio al credito azionato dal creditore procedente per il quale, a differenza di quanto accade per il giudizio di cognizione, non vige il principio della soccombenza ma la regola di cui all'art. 95 c.p.c., secondo cui sono a carico di chi ha subito l'esecuzione le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione. Tali spese gravano in "prededuzione" sulla massa attiva (nel senso che devono essere riconosciute prima che siano soddisfatti tutti gli altri creditori, anche se assistiti da privilegio o ipoteca) per effetto della previsione di cui all'art. 2777 c.c. (in forza del quale "I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario").
      Le spese di giustizia pongono un problema di loro esatta individuazione. A questo proposito va osservato che sebbene il creditore procedente potrebbe aver sostenuto numerose spese per la tutela giurisdizionale del proprio credito (spese legali nel giudizio di cognizione, spese preliminari al giudizio di esecuzione e spese dell'esecuzione) solo alcune di esse sono assistite dal privilegio di cui all' art. 2770 c.c., e precisamente quelle fatte nell'interesse comune di tutti i creditori; le altre spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti sono collocate nello stesso grado del credito cui si riferiscono.
      Rientrano certamente tra le spese di giustizia quelle del pignoramento (notifica e trascrizione), le spese di conversione del sequestro, quelle di iscrizione a ruolo (e di contributo unificato), le spese della documentazione ipocatastale (o della certificazione notarile sostitutiva), le spese per gli ausiliari (stimatore, delegato e custode), le spese relative al compenso spettante al difensore, la cui liquidazione deve essere comunque compiuta dal Giudice dell'esecuzione.
      Applicando il principio per cui le spese prededucibili sono solo quelle sostenute dal creditore nell'interesse comune di tutti i debitori, riteniamo che nel caso prospettato dalla domanda il credito per le spese di riassunzione sia un credito assistito dal privilegio di cui agli artt. 2777 c.c., poiché quella riassunzione, avendo consentito la prosecuzione della procedura, ha giovato a tutti i creditori.