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Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
Approvazione piano di riparto regime iva
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Rosamaria D'Amore
nocera inferiore (SA)25/10/2024 18:27Approvazione piano di riparto regime iva
Ho depositato ad ottobre 2023 il piano di riparto di una procedura esecutiva indicando il
Mio compenso senza iva perché rientravo nel regime forfettario. Il giudice a marzo fa proprio la bozza del pino di riparto da fissa a luglio udienza per discussione dello stesso con le parti. Non si ricevono osservazioni e ad ottobre rende esecutivo il progetto . Nel frattempo in tutto questo arco temporale il professionista delegato cambia regime e diventa ordinario. Come fa a richiedere l'IVA che nn era prevista nel piano di riparto depositati ?-
Zucchetti SG
27/10/2024 09:18RE: Approvazione piano di riparto regime iva
Temiamo che l'IVA sul compenso non possa essere richiesta alla procedura.
La ragione di questo va ricercata nelle scansioni processuali che regolano la fase del riparto.
Invero, Cass., Sez. III, 20 novembre 2023, n. 32143, ha affermato che "l'esecuzione forzata immobiliare si conclude con il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, preso atto dell'approvazione del progetto di distribuzione ai sensi dell'articolo 598 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), ovvero risolvendo le contestazioni avanzate dai creditori concorrenti e/o dal debitore esecutato a norma dell'articolo 512 c.p.c., dichiara l'esecutività del progetto, ordinando il pagamento delle singole quote in favore degli aventi diritto".
Questa affermazione riposa, a giudizio della corte, sul presupposto di fondo per cui con l'approvazione del piano di riparto le somme in esso indicate passano in proprietà dei creditori, con la conseguenza che il pagamento da eseguirsi a cura del professionista delegato costituisce mera attività materiale, alla quale non possono essere subordinate le sorti della procedura.
Si tratta di una posizione giurisprudenziale parzialmente distonica rispetto ad un precedente, consolidato e risalente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale "A seguito del provvedimento del giudice dell'esecuzione, con il quale viene disposta l'assegnazione di una somma di denaro al creditore procedente, la proprietà di detta somma rimane al debitore fino a quando non avvenga in concreto il passaggio nella sfera patrimoniale del creditore. Pertanto, qualora il debitore venga dichiarato fallito prima che sia avvenuto il materiale pagamento della somma assegnata, rimane precluso al creditore pretenderne la consegna e soddisfare così il proprio credito al di fuori della procedura fallimentare, mentre un eventuale pagamento intervenuto successivamente alla declaratoria di fallimento sarebbe inefficace, ai sensi dell'art. 44 legge fall., nei confronti del fallimento. (Cass., Sez. I, 17 dicembre 2004, n. 23572; Cass., Sez. III, 6 aprile 2005, n. 7093; analogamente, sez. I, 14 marzo 2011, n. 5994, sez. I, 28 dicembre 2012, n. 23993, quest'ultima richiamata da Cass., sez. I, 19 luglio 2018, n. 19176, e tutte derivanti da Cass., 24 marzo 1955 n. 873, Cass., 21 febbraio 1966 n. 528, Cass. 30 gennaio 1985 n. 586).
Siffatto contrasto giurisprudenziale intorno al momento in cui la proprietà delle somme indicate nel piano di riparto non muta il dato (condiviso anche da molte delle pronunce sopra citate) per cui la procedura esecutiva si chiude con l'approvazione del piano di riparto, che dunque non può più essere messo in discussione mediante la riapertura o quanto meno la regressione del procedimento.
Da un diverso angolo prospettico vanno considerati gli approdi cui è giunta Cass., sez. III, 27 gennaio 2017, n. 2044, secondo la quale "la potestà del giudice di fissare un termine per ordinare la relativa attività e consentire l'ordinato e coerente sviluppo del processo trova fondamento nell'art. 152 cod. proc. civ., da interpretarsi nel senso che solo il termine perentorio può essere dal giudice fissato a pena di decadenza, mentre gli altri termini, ordinatori o acceleratori o dilatori, ben possono ricondursi alla sua generale potestà di direzione del processo, riconosciutagli, nel processo esecutivo, dal richiamo all'art. 175 operato dall'art. 484 cod. proc. civ.: pertanto, del tutto legittimamente egli esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento, fissando, tra l'altro, i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali".
Osserva la sentenza che "a complemento funzionale di questo potere generale del giudice, è agevole configurare un autentico dovere di cooperazione in capo ai soggetti coinvolti nel processo esecutivo, in applicazione del generale dovere di lealtà processuale consacrato dall'art. 88 cod. proc. civ., che si estrinseca in un'attività di somministrazione di documenti indispensabili per la celere definizione della relativa fase processuale, onde evitare il rischio che una volontaria contraria condotta di quelli comporti l'irragionevole protrazione della durata del processo esecutivo, mediante la dispersione o la vanificazione di attività complesse e implicanti dispendio di ingenti energie processuali invece comunque espletate, con una vera e propria distorsione dalle finalità del processo esecutivo medesimo e, quindi, in ultima analisi con un suo abuso. Si tratta, in sostanza, né più né meno dell'estrinsecazione, in questa fase subprocedimentale, dell'onere – in senso tecnico – di dimostrazione delle ragioni giustificatrici del proprio credito, già elaborato perfino nel più elastico regime previgente, riferito al momento in cui l'attività di predisposizione del progetto di distribuzione si avvia e necessita appunto e indefettibilmente di quei dati per potere ricostruire come esistente il diritto che aspira al concorso, prima ancora di calcolarne l'entità e di ripartirla se del caso tra eventuali classi di privilegio e in chirografo".
Orbene questi principi, dettati con riferimento al comportamento dovuto dai creditori, che devono tempestivamente depositare le note di precisazione del credito, non possono non valere, per le medesime finalità indicate dalla pronuncia, anche per il professionista delegato.
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