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Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
Piano di distribuzione parziale
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Mario Grandinetti
Rende (CS)06/02/2025 16:45Piano di distribuzione parziale
Buonasera,
Sono custode e delegato alla vendita in una procedura riunita in un unico RGE ma con 5 diversi debitori e 11 differenti lotti.
Gli unici creditori sono la banca (procedente) e ADER (intervenuto).
Dopo la prima asta ho venduto due degli 11 lotti e realizzato un attivo di circa € 200.000,00.
Il GD ha autorizzato un riparto all'80% e liquidato soltanto un piccolo acconto sul mio compenso.
La banca è creditore ipotecario, ma non per gli immobili che ho venduto, sui quali risulta soltanto il pignoramento.
Alla luce di questo mi sorgono alcuni dubbi:
1) come comportarmi con i crediti in prededuzione, inclusa la restituzione per il compenso pagato al CTU, atteso che ad esempio il mio compenso è stato liquidato soltanto in piccola parte? pagherò la prededuzione con le somme accontanate in futuro?
2) per quanto riguarda la distribuzione, in assenza di privilegi speciali, attesa la natura del credito distribuirò il ricavato in egual misura ad ADER e alla Banca?
3) ADER è intervenuta come creditore di un singolo debitore, concorre comunque in egual misura?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
08/02/2025 10:47RE: Piano di distribuzione parziale
Una delle novità introdotte dal d.l. 3 maggio 2016 n. 59 convertito in l. 30 giugno 2016 n. 119 riguarda la possibilità di eseguire piani parziali di riparto. Analogamente a quanto avviene in sede concorsuale, anche nell'esecuzione individuale è stata dunque introdotta la possibilità di eseguire ripartizioni parziali dell'attivo realizzato.
L'art. 596 c.p.c., oggi dispone che "Se non si può provvedere a norma dell'art. 510 primo comma, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'art. 591 bis, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando udienza per la loro audizione. Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire".
Oggetto di riparto parziale è il novanta per cento delle "somme da ripartire", vale a dire, secondo l'opinione più accreditata, le somme disponibili sul conto della procedura.
I riparti parziali vanno eseguiti non già distribuendo le some proporzionalmente, bensì rispettando l'ordine delle cause legittime di prelazione; ciò al fine di evitare che detto ordine risulti alterato ove, eseguito un riparto parziale, non vi saranno più importi distribuibili.
Inoltre, al fine di evitare che il 10% accantonato sia insufficiente al pagamento delle future spese di procedura, il professionista delegato dovrà quantificare, anche in via approssimativa, i costi della procedura non ancora sostenuti, (compenso del custode, del delegato e dello stimatore, oltre alle spese vive da costoro eventualmente sostenute e non rimborsate, spese per futuri adempimenti pubblicitari, spese di liberazione dell'immobile, spese per la cancellazione di formalità pregiudizievoli, ove poste a carico della procedura).
Ciò premesso, e venendo alla questione prospettata, osserviamo che le spese prededucibili non possono essere inserite tutte automaticamente nel piano di riparto parziale, poiché esse devono essere diversamente considerate a seconda che i creditori partecipanti alla distribuzione concorrano o meno, con riferimento ai lotti oggetto della procedura, nello stesso grado o in gradi diversi.
Infatti, solo nel primo caso (ad esempio creditori tutti chirografi) i crediti di cui all'art. 2770 c.c. possono essere pagati sin dal primo riparto parziale.
Se invece esistono titoli ipotecari che gravano solo per alcuni lotti, questo non è possibile (a meno che non si tratti di spese riferibili con certezza esclusivamente al lotto venduto o il creditore ipotecario non sia soddisfatto per la quota ipotecaria con il primo riparto) poiché altrimenti si corre il rischio di penalizzare l'ipotecario (ove sia stato venduto il lotto gravato da ipoteca) o il chirografario (ove sia stato venduto per primo il lotto non gravato da ipoteca).
Quindi, in sostanza:- Se i creditori partecipano alla distribuzione del ricavato (e del ricavabile) allo stesso titolo le spese ex art. 2770 c.c. possono essere pagate già con il primo riparto parziale;
- Se vi sono cause di prelazione di alcuni creditori, esse non andranno ripartite, a meno che:
- Si tratti di spese certamente riferibili esclusivamente al lotto venduto;
- Il creditore avente causa di prelazione sia integralmente soddisfatto in sede di riparto parziale.
Secondo la giurisprudenza della Corte cassazione "l'art. 2911 c.c., mentre vieta al creditore pignoratizio di assoggettare ad esecuzione tutti i beni, mobili od immobili, del debitore, diversi da quelli gravati da pegno, fa invece divieto al creditore ipotecario soltanto di pignorare i beni immobili del debitore, diversi da quelli gravati da ipoteca, e così gli consente di pignorare qualsiasi bene mobile del debitore stesso, e, quindi, di intervenire nell'esecuzione mobiliare promossa da altro creditore, per il favore con cui è considerata l'esecuzione mobiliare, per la maggiore semplicità, speditezza ed economia" (Cass. Sez. 3, 14/03/1978, n. n. 1294).
L'assunto è stato condiviso anche in successivi arresti, nei quali si è ribadito che la ratio della norma è quella "di tutela contemporanea dei creditori chirografari e del debitore esecutato" (Cass. Sez. 3, 16/01/2006 n. 702), e recentemente confermato da Cass. Sez. 3, 29/05/2015, n. 11177, che ha ritenuto legittimo il pignoramento mobiliare di preziosi non gravati da pegno eseguito da un creditore ipotecario.
Osserviamo ancora che la distribuzione del ricavato deve essere concretamente eseguita, in caso di plurime masse su cui partecipano creditori diversi, in modo tale che venga rispettato il precetto di cui all'art. 2741 c.c., a norma del quale tutti i creditori concorrono in posizione paritetica sul patrimonio del creditore, salve le cause legittime di prelazione.
Detto questo, se i debitori sono più di uno e ci sono creditori intervenuti solo per uno e non per altri tali creditori concorreranno solo rispetto ai beni pignorati in capo ai loro debitori.
Per il resto, in assenza di cause di prelazione, ed in assenza di richiesta, da parte di ADER di ottenere la collocazione sussidiaria ex art. 2776 c.c. (della quale dovrà dimostrare i presupposti) il riparto andrà eseguito proporzionalmente.
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