Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Comunione legale

  • ANTONIO DE LUCA

    LUCERA (FG)
    07/02/2012 18:49

    Comunione legale

    Dovendo predisporre un progetto di riparto di somme ricavate dalla vendita di un bene immobile indiviso ed in comunione legale tra i coniugi, dove solo uno di essi è esecutato nella procedura, in caso di interventi di creditori particolari dell'esecutato e creditori di entrambi i coniugi (nel caso ipoteca iscritta a seguito di Decreto ingiuntivo portato da titolo di credito impagato a firma di entrambi i coniugi), la somma da distribuire è l'intero ricavato dalla vendita oppure solo la metà? Nella seconda ipotesi a chi va assegnata la somma non ripartita?
    Fermo restando che i creditori particolari del coniuge esecutato posso aggredire i beni della comunione per intero, ma soddisfarsi solo sulla metà del ricavato, come stabilito dalla sentenza della Cassazione a sezioni unite del 7/08/1988 n. 7640, come orientarsi nel caso descritto ove insistono anche creditori di entrambi i coniugi?


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/02/2012 13:20

      RE: Comunione legale

      In primo luogo va ricordato che la Cassazione S.Un., nella sentenza citata che crediamo sia la n. 7640 del 04/08/1998) ha affermato due principi:
      a)-in regime di "comunione legale dei beni" tra i coniugi le "obbligazioni contratte separatamente dai coniugi", di cui all'art. 189 c.c. e per l'adempimento coattivo delle quali i creditori "possono soddisfarsi... sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato" sono sia quelle nascenti da contratto, sia quelle da fatto illecito;
      b)-"la lettera e la ratio della norma" - di cui all'art. 189, comma 2, c.c. - sono "nel senso che ciascun creditore particolare del coniuge, in regime di comunione legale, può soddisfarsi, in via sussidiaria, sui singoli beni della comunione "fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato"". Correttamente, pertanto,- aggiungono le S.Un.-la sentenza dei giudici del merito "letta nell'insieme tra motivazione e dispositivo, ha seguito la strada della legittimità del sequestro di uno o più beni della comunione legale, aggrediti per l'intero ai fini della soddisfazione su tutto il loro ricavato, ma fino al valore corrispondente a quello spettante sull'intera massa comune al coniuge debitore".
      Quest'ultima affermazione si spiega con il fatto che, come statuito dalla Corte Cost. n. 311 del 1988, la comunione legale tra coniugi, a differenza di quella ordinaria, è una comunione senza quote, in seno alla quale i coniugi sono solidamente titolari di un diritto avente per oggetto i beni della comunione stessa, alla quale non è ammissibile la partecipazione di terzi estranei. Questo comporta che non può essere pignorata la quota del 50% di un bene in comunione legale, ma l'intero bene, fermo restando che ciò che può essere distribuito ai creditori personali è soltanto la metà del ricavato dalla vendita del bene comune, e la restante metà va all'altro coniuge non esecutato.
      Diventa quindi importante stabilire quali sono i debiti personali e quali quelli della comunione. Di questi ultimi- tra i quali rientrano i debiti elencati nell'art. 186, tra cui sono comprese le obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi (lett.d)- rispondono i beni della comunione in via diretta, per cui i creditori possono aggredire detti beni e soddisfarsi sull'intero; delle obbligazioni contratte separatamente dai coniugi- che danno luogo a debiti personali- risponde primariamente chi li ha contratti con i propri beni personali e poi, in caso di incapienza, sono coinvolti i beni della comunione "fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato" (art. 189).
      Applicando, quindi questi principi al suo caso e dando per scontato che il pignoramento sia stato effettuato sull'intero bene in comunione legale, il creditore comune ipotecario partecipa sull'intero ricavato e i creditori personali soltanto sulla metà di spettanza del loro diretto debitore, sempre che questi non abbia beni personali sui quali primariamente i creditori personali debbono rivalersi. Non è agevole tradurre questi criteri in pratica, ma considerato che il creditore comune è anche ipotecario per cui presumibilmente ha una posizione prioritaria rispetto agli altri, potrebbe, detratte le spese per l'esecuzione- che vengono prima di tutto ex art. 2770 e 2748 c.c.- soddisfare costui e, dividere il residuo a metà; con la metà del coniuge obbligato personalmente soddisfa i creditori personali e attribuisce l'altra metà all'altro coniuge.
      Zucchetti Sg Srl
      • Lisa Buzzetti

        Busto Arsizio (VA)
        25/03/2024 15:19

        RE: RE: Comunione legale

        Buongiorno,
        avrei un caso analogo da sottoporVi.
        Nel 2006 viene concesso un mutuo fondiario ad una società, in forza del quale viene iscritta ipoteca su diversi immobili.
        Nel 2008 la Banca acconsente che il mutuo venga frazionato in 10 quote a cui corrispondono altrettante unità negoziali.
        Successivamente (fine 2008) la società vende un immobile a Tizio, che acquista in comunione dei beni con la coniuge. Tizio, con tale atto, si accolla e fa propria la quota n. 5 del mutuo.
        Nel 2020 la Banca chiede ed ottiene l'emissione di un Decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti di Tizio, resosi inadempiente alle rate del mutuo.
        In forza del Decreto ingiuntivo viene promossa esecuzione immobiliare nei suoi confronti.
        Il pignoramento viene notificato ad entrambi i coniugi (e trascritto contro entrambi).
        In sede di progetto di distribuzione, premesso che l'ipoteca di cui al Mutuo fondiario originario è stata iscritta sull'intero immobile pignorato, come dovrà essere distribuito il ricavato?
        Si soddisferà la Banca sull'intero (vista l'ipoteca) oppure sarà necessario individuare due masse, l'una in capo al debitore e l'altra in capo alla coniuge in regime di comunione dei beni (visto che il Decreto ingiuntivo è stato emesso solo nei confronti di Tizio)?
        Alla moglie non spetterà la metà del ricavato dalla vendita del bene pignorato?
        Ringrazio e porgo cordiali saluti.
        • Zucchetti SG

          26/03/2024 11:20

          RE: RE: RE: Comunione legale

          L'art. 177 c.c. prevede che costituiscono oggetto della comunione, tra gli altri, "gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali" (così la let. a) del citato articolo).
          Secondo la giurisprudenza (ex multis Cass. n. 6575 del 14 marzo 2013) la comunione dei beni nascente dal matrimonio è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei (cfr, ex multis, Cass. civ., sez. II, 24 luglio 2012, n. 12923; Cass. civ., sez. VI, ord. 25 ottobre 2011, n. 22082; Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2006, n. 4890), trattandosi di comunione finalizzata, a differenza della comunione ordinaria, non già alla tutela della proprietà individuale, ma piuttosto a quella della famiglia (Cass. civ., sez. I, 9 ottobre 2007, n. 21098; Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 2011, n. 517).
          Sulla scorta di questa premessa i giudici di legittimità affermano che i beni della comunione vanno pignorati per l'intero (e sull'intero bene esso dovrà trascriversi il pignoramento), dal che consegue la messa in vendita o l'assegnazione del bene per intero e lo scioglimento (eccezionale e desumibile dal sistema legislativo) della comunione legale limitatamente a quel bene, scioglimento che si perfeziona al momento del trasferimento della proprietà del bene, con diritto del coniuge non debitore, in applicazione dei principi generali sulla ripartizione del ricavato dallo scioglimento della comunione, ad ottenere il controvalore lordo del bene nel corso della stessa procedura esecutiva, neppure potendo a lui farsi carico delle spese di trasformazione in denaro del bene (cioè quelle della procedura medesima), rese necessarie per il solo fatto del coniuge debitore che non ha adempiuto i suoi debiti personali.
          In questa procedura esecutiva il coniuge non debitore veste i panni di soggetto passivo del giudizio, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato: tale sua condizione imporrà la notificazione anche al coniuge non debitore del pignoramento, come pure l'applicazione al medesimo dell'art. 498 e dell'art. 567 c.p.c., vale a dire la necessità dell'avviso ai suoi creditori iscritti personali e della documentazione c.d. ipotecaria almeno ventennale a lui relativa, al fine di non pregiudicare diritti di terzi validamente costituiti anche da lui sul medesimo bene.
          Questa disciplina deve essere coordinata con il principio generale, scolpito nell'art. 2808, comma primo, c.c., secondo cui l'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.
          Da questo coordinamento deriva che il diritto di sequela riconosciuto dall'art. 2808 c.c. non può essere intaccato dalla circostanza per cui, dopo l'iscrizione ipotecaria, il bene è entrato a far parte della comunione legale a norma dell'art. 177 c.c.
          Ergo, il creditore ipotecario avrà diritto di soddisfarsi sull'interno, ed al coniuge non debitore potrà essere attribuito solo il 50% di quanto sopravanza.