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CREDITI EX ART.2770 - PSESE DI PROCEDURA

  • Giovanna Antonini

    AVEZZANO (AQ)
    07/02/2024 20:19

    CREDITI EX ART.2770 - PSESE DI PROCEDURA

    Gentilissimi, la presente per avere un Vs. parere in merito alla seguente problematica.
    Piano di riparto procedura esecutiva a seguito della vendita dell'unico lotto.
    Il creditore procedente è titolare di un credito chirografario (pignoramento 06.2020 - da cui si attiva la procedura esecutiva x) mentre l'ipoteca di primo grado è iscritta da altro creditore intervenuto a seguito di riunione dei procedimenti ( secondo pignoramento sull'immobile venduto 09.2020, procedura esecutiva y riunita alla procedura x).
    In fase di riparto della procedura x vengono riconosciute le spese ex art. 2770 al creditore procedente (fondo spese, parcella ctu, etc...) . Il problema si pone per il creditore ipotecario intervenuto il quale ha inserito nella precisazione del credito spese ex art. 2770 relative al secondo pignoramento effettuato sull'immobile, tutti gli oneri connessi oltre le spese per intervento alla procedura x.
    A mio avviso le spese per il secondo pignoramento effettuato nel 09.2021 non possono rientrare fra quelle prededucibili ex art. 2770 nella procedura x, in quanto non significative per la procedura x in trattazione, così come quelle di intervento. Pertanto il creditore ipotecario sarebbe ammesso esclusivamente per il credito vantato e non per le spese di giustizia. E' corretta tale valutazione o ci sono valutazioni ulteriori da effettuare? Grazie per il cortese riscontro
    • Zucchetti SG

      10/02/2024 10:03

      RE: CREDITI EX ART.2770 - PSESE DI PROCEDURA

      La prospettazione offerta nella domanda è corretta.
      Per rispondere all'interrogativo posto occorre procedere ad una attenta ricostruzione del dato normativo offerto dall'art. 2770 c.c.. Questa norma accorda il privilegio ai "crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori".

      Il credito per spese di giustizia è il credito per le spese del processo esecutivo; esso non è un credito autonomo ma accessorio al credito azionato dal creditore procedente per il quale, a differenza di quanto accade per il giudizio di cognizione, non vige il principio della soccombenza ma la regola di cui all'art. 95 c.p.c., secondo cui sono a carico di chi ha subito l'esecuzione le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione. Tali spese gravano in "prededuzione" sulla massa attiva (nel senso che devono essere riconosciute prima che siano soddisfatti tutti gli altri creditori, anche se assistiti da privilegio o ipoteca) per effetto della previsione di cui all'art. 2777 c.c. (in forza del quale "I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario").
      Le spese di giustizia pongono un problema di loro esatta individuazione. A questo proposito va osservato che sebbene il creditore procedente potrebbe aver sostenuto numerose spese per la tutela giurisdizionale del proprio credito (spese legali nel giudizio di cognizione, spese preliminari al giudizio di esecuzione e spese dell'esecuzione) solo alcune di esse sono assistite dal privilegio di cui all' art. 2770 c.c., e precisamente quelle fatte nell'interesse comune di tutti i creditori; le altre spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti sono collocate nello stesso grado del credito cui si riferiscono.
      Rientrano certamente tra le spese di giustizia quelle del pignoramento (notifica e trascrizione), le spese di conversione del sequestro, quelle di iscrizione a ruolo (e di contributo unificato), le spese della documentazione ipocatastale (o della certificazione notarile sostitutiva), le spese per gli ausiliari (stimatore, delegato e custode), le spese relative al compenso spettante al difensore, la cui liquidazione deve essere comunque compiuta dal Giudice dell'esecuzione.
      Applicando il principio per cui le spese prededucibili sono solo quelle sostenute dal creditore nell'interesse comune di tutti i debitori, normalmente non possono essere collocate in prededuzione le spese del pignoramento successivo in quanto esse non hanno apportato alcuna utilità alla procedura.
      Lo si ricava agevolmente dalla lettera dell'art. 561, comma secondo, c.p.c., a mente del quale il pignoramento eseguito successivamente si inserisce nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, ed il creditore pignorante successivo viene considerato alla tregua di un mero creditore intervenuto.
      L'unica ipotesi in cui ha ragione di porsi un problema di "prededucibilità" delle spese del pignoramento successivo è quello in cui il titolo esecutivo in forza del quale è stato eseguito il primo pignoramento viene meno.
      In questo caso occorre distinguere una serie di ipotesi.
      Invero, risolvendo un dibattito dottrinario e giurisprudenziale intorno alla sorte del processo esecutivo in caso di caducazione del titolo originario, Cass. civ., s.u., 7 gennaio 2014, n. 61 ha affermato che "nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a) se l'azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l'azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato validità".
      Ne deriva, allora, che le spese del pignoramento successivo dovranno essere riconosciute in prededuzione quante volte esso, stante l'intervenuta caducazione del titolo esecutivo posto a base del primo pignoramento per vizi originari dello stesso, abbia scongiurato l'improseguibilità della procedura.
      • Giovanna Antonini

        AVEZZANO (AQ)
        11/02/2024 18:10

        RE: RE: CREDITI EX ART.2770 - PSESE DI PROCEDURA

        Si ringrazia per il riscontro.

        Si procederò quindi a non ammettere per il creditore ipotecario di primo grado intervenuto le spese sostenute in quanto non nell'interesse di tutti i creditori. La procedura era stata già azionata e portata in avanzamento dal creditore procedente chirografario.

        E' possibile quindi giustificare la non ammissione di tali spese ex art. 2770 spiegando che sono spese non sostenute per l'interesse della procedura ? Che specifico ulteriore riferimento è opportuno inserire?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          12/02/2024 12:47

          RE: RE: RE: CREDITI EX ART.2770 - PSESE DI PROCEDURA

          La giustificazione ci sembra sufficiente. Il privilegio non può essere riconosciuto perché non è possibile sostenere che la spesa sia stata funzionale agli interessi comuni di tutti i creditori.