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Art. 3 della L.400/1975 - Riparto - Assegnazione somme

  • Giuliano Cervini

    PERUGIA
    14/04/2026 13:09

    Art. 3 della L.400/1975 - Riparto - Assegnazione somme

    In una esecuzione immobiliare contro una Cooperativa, promossa da un creditore fondiario, sono stati venduti tutti gli immobili nel corso di 10 anni. Non sono presenti creditori intervenuti.
    Il creditore fondiario, nel corso degli anni, ha incassato per ciascun lotto aggiudicato somme ai sensi dell'art. 41 TUB. Il PD era in procinto di predisporre il progetto di riparto di tutte le somme incassate quando è intervenuto il decreto ministeriale di scioglimento d'autorità della Cooperativa ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. con nomina del Commissario Liquidatore.
    La Liquidazione della cooperativa è intervenuta, tramite legale, nell'esecuzione immobiliare, chiedendo l'assegnazione di tutte le somme nel frattempo incassate dal fondiario ex art. 41 TUB e chiedendo la sospensione immediata della PE, in applicazione (anche contro il fondiario) della legge n. 400 del 1975.
    Chiedo un vostro parere circa l'applicazione, in via automatica, della previsione di cui all'art. 3 della L.400/1975 alla liquidazione di cui all'art. 2545 septiesdecies c.c., trattandosi nella fattispecie di liquidazione avente natura sanzionatoria e non di insolvenza.
    Vi ringrazio anticipatamente.
    G.C.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      19/04/2026 11:05

      RE: Art. 3 della L.400/1975 - Riparto - Assegnazione somme

      Anticipando le conclusioni che ci apprestiamo a rappresentare osserviamo che a nostro avviso l'art. 3 si applica anche al caso di scioglimento di cui all'art. 2545 septiesdecies ma che il fondiario non è tenuto alla immediata restituzione delle somme medio tempore riscosse, dovendolo eventualmente fare solo all'esito dell'approvazione del riparto concorsuale.
      A nostro avviso per rispondere alla domanda occorre partire dalla previsione di cui all'art. 3 comma 1 della l. 17/07/1975, n. 400, recante "Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi".
      Questa norma dispone che "Dalla data del provvedimento di liquidazione coatta di uno degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge, sui beni compresi nella liquidazione, non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga del disposto dell'articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , né possono acquistarsi diritti di prelazione sopra i beni mobili dell'ente né iscriversi ipoteche per causa o titolo anteriori alla data del provvedimento di liquidazione".
      Come si vede, la norma sancisce il principio della improseguibilità delle procedure esecutive, esplicitando che tale improseguibilità opera anche laddove norme speciali consentissero la prosecuzione delle esecuzioni individuali in deroga all'art. 51 l.f. (oggi art. 151 c.c.i.i.).
      Detto questo, l'interrogativo posto dal caso rappresentato nella domanda è duplice:
      se esso valga in ogni caso;
      in caso di risposta affermativa, che ne è degli incassi già ottenuti dal creditore fondiario a norma dell'art. 41 TUB.
      Per rispondere al primo interrogativo occorre far riferimento all'art. 1 della medesima legge, la quale prevede che la improseguibilità opera dalla data della liquidazione coatta "di uno degli anti di cui all'art. 1 della presente legge", il quale a sua volta dispone è soggetta alla legge 400/1975:
      la liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative disposta ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile;
      la liquidazione delle società cooperative conseguente allo scioglimento della società per atto dell'autorità nei casi di cui all'articolo 2544 del codice civile e di cui all'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, e modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127;
      la liquidazione coatta dei consorzi riconosciuti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422 , e delle associazioni di cooperative erette in ente morale disposta ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554;
      la liquidazione dei predetti consorzi conseguente allo scioglimento d'ufficio nei casi di cui all'articolo 85 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 ;
      la liquidazione dei consorzi cooperativi specificati nell'articolo 27- quater del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127, conseguente al provvedimento di scioglimento di cui all'articolo 2544 del codice civile;
      infine, la liquidazione coattiva di ogni altro ente cooperativo assoggettato alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
      Orbene, rispetto a questo tessuto normativo si potrebbe dire che al di fuori dei casi di liquidazione coatta di cui all'art. 1 la previsione dell'art. 3 non opera, per cui lo scioglimento disposto ex art. art. 2545 septiesdecies c.c., non vi dovrebbe essere soggetto.
      Si tratta tuttavia di una opzione esegetica che non ci sentiamo di patrocinare.
      Invero, l'art. 3 prevede che esso si applica Dalla data del provvedimento di liquidazione coatta "di uno degli enti di cui all'articolo 1", non già dalla data del provvedimento di liquidazione coatta pronunciata "nei casi di cui all'art. 1". Gli enti dunque soggetti all'art. 3 sono tutti quelli di cui all'art. 1.
      Aggiungiamo che:
      il mancato richiamo all'art. 2545 septiesdecies non può ascriversi ad una precisa voluntas legis, semplicemente in ragione del fatto che questa norma codicistica è successiva alla legge 400/1975, ed è questa per cui l'art. 1 non la contempla;
      la causa di scioglimento di cui all'art. 2544 indicata nell'art. 1 corrisponde, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 400, alla causa di scioglimento oggi contenuto nell'art. 2545 septiesdecies (impossibilità di conseguire l'oggetto sociale).
      Del resto, che questa soluzione sia da preferirsi deriva dal fatto che anche lo scioglimento ex art. 2545 septiesdecies comporta comunque la liquidazione del patrimonio ed il pagamento dei creditori tutti secondo le regole della concorsualità.
      Detto questo, e venendo alla seconda parte del quesito, se i riparti sono già stati compiuti (in applicazione dell'art. 41 TUB), il creditore fondiario non potrà essere chiamato a restituire le somme se non all'esito del riparto concorsuale, deve sulla scorta del piano di riparto approvato si potrà stabilire se ha ricevuto o non ha ricevuto in sede di esecuzione individuale più di quanto non gli spetti in ambito concorsuale.
      • Giuliano Cervini

        PERUGIA
        22/04/2026 09:29

        RE: RE: Art. 3 della L.400/1975 - Riparto - Assegnazione somme

        Buongiorno,
        ringrazio per la puntuale ed esaustiva disamina.
        La soluzione che prospettate ("il fondiario non è tenuto alla immediata restituzione delle somme medio tempore riscosse, dovendolo eventualmente fare solo all'esito dell'approvazione del riparto concorsuale").
        è equilibrata e consentirebbe la soddisfazione degli interessi di entrambe le parti (creditore fondiario e Procedura di Liquidazione).
        Poiché le somme ricavate dall'esecuzione immobiliare sono in parte già state incassate dal fondiario ex art. 41 TUB, ed in parte (cauzioni) depositate presso il conto corrente intestato alla procedura esecutiva, il riparto in sede concorsuale dovrebbe essere fatto "sulla carta", ossia senza che la Procedura di Liquidazione disponga di somme sui propri conti, e sulla base di documentazione contabile fornita dal PD della procedura esecutiva.
        Il Liquidatore, tuttavia, si è già dichiarato indisponibile a questa soluzione e anche alla soluzione di far predisporre un riparto parziale in sede esecutiva a cura del PD, con assegnazione del residuo alla Procedura di Liquidazione.
        Viene infatti invocata la norma dell'Art. 3 comma 1, della legge 400/75, in maniera rigida, richiedendosi l'improseguibilità assoluta della PEI e l'assegnazione di tutte le somme alla Liquidatela per un successivo progetto di riparto.
        Ciò senza che si abbia notizia su come verranno utilizzate, nell'ambito della procedura di Liquidazione, le somme della massa immobiliare.
        Vi chiedo un parere circa la posizione assunta dalla procedura di Liquidazione e se, nella vostra casistica, avete avuto modo di reperire sentenze in materia.
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          25/04/2026 19:02

          RE: RE: RE: Art. 3 della L.400/1975 - Riparto - Assegnazione somme

          Come abbiamo provato a spiegare, la posizione del liquidatore non ci sembra condivisibile. Non abbiamo trovato precedenti giurisprudenziali specifici