Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

assegno di mantenimento ex coniuge

  • Ambra Fenni

    Torre San Patrizio (FM)
    08/07/2024 16:13

    assegno di mantenimento ex coniuge

    Buongiorno,
    avrei un quesito in merito al corretto trattamento in sede di progetto di distribuzione delle spese di mantenimento dell'ex coniuge e del figlio, nel caso di esecuzione immobiliare.
    il creditore procedente agisce in forza di ipoteca di primo grado derivante da mutuo fondiario.
    il creditore intervenuto agisce in forza di ipoteca giudiziale in conseguenza di sentenza di divorzio. Non si è a conoscenza se vi siano state altre azioni, es. pignoramento.
    Il quesito è se devo accertarmi che vi sia stato un pignoramento da parte dell'ex coniuge ai fini del privilegio delle ultime 3 mensilità ex art. 2751 n. 4 c.c. o se tale accertamento non sia comunque necessario, essendo il privilegio dell'assegno di mantenimento un privilegio generale e sussidiario e quindi non intacchi l'ordine di graduazione delle ipoteche.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      09/07/2024 10:12

      RE: assegno di mantenimento ex coniuge

      Il privilegio indicato nella domanda prevale sull'ipoteca.
      Premettiamo, a questo proposito, che non esistono privilegi generali immobiliari vale a dire crediti assistiti da privilegio su tutti i beni immobili del debitore. L'art. 2746 c.c., a norma del quale "Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili", sul punto non lascia adito a dubbi.
      Ciò posto, ai sensi dell'art. 2748, comma secondo, c.c., il privilegio speciale immobiliare prevale sull'ipoteca, salvo che la legge disponga diversamente.
      Sono quindi postergati al creditore ipotecario i crediti i seguenti crediti:
      • crediti del promissario acquirente (privilegio generale ex art. 2775 bis c.c.);
      • crediti per T.F.R. e indennità sostitutiva di preavviso (privilegio generale ex artt. 2776, c. 1, e 2751 c.c.);
      • crediti per spese funebri, d'infermità e alimenti (privilegio generale ex 2776, c. 2, e 2751 c.c.); crediti per retribuzioni e risarcimento danni ai dipendenti; crediti dei professionisti per gli ultimi due anni di prestazione; crediti dell'agente per l'ultimo anno;
      • crediti del coltivatore diretto, crediti dell'impresa artigiana;
      • crediti delle società cooperative e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (crediti generali ex artt. 2776, c. 2, e 2751-bis c.c.);
      • crediti per contributi obbligatori di invalidità, vecchiaia e superstiti (crediti generali ex artt. 2776, c. 2, e 2753 c.c.) compreso il 50% degli accessori (art. 2754 c.c.)
      • crediti dello Stato per imposte e sanzioni dovute per IRPEF, IRES, IRAP, IVA. Il d.l. 6 luglio 2011, n. 98, art. 23, comma 39, ha esteso il privilegio sussidiario anche ai crediti per imposte dirette; la disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto.
      Gli altri privilegi speciali immobiliari (e dunque anche quello indicato nella domanda) invece non sono postergati al creditore ipotecario e trovano quindi soddisfazione prima dei creditori ipotecari.
      Peraltro, nel caso di specie, il privilegio di cui all'art. 2751 n. 4 c.c. è un privilegio mobiliare, e quindi non viene in considerazione nel caso esecuzione immobiliare, in seno alla quale quel credito andrà trattato alla stregua di un credito chirografario.