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Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
Aggiudicazione compendio staggito, versamento saldo prezzo, creditore fondiario, progetto di distribuzione
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Giuseppe Franco
Nocera Inferiore (SA)02/12/2025 09:19Aggiudicazione compendio staggito, versamento saldo prezzo, creditore fondiario, progetto di distribuzione
Salve,
nella qualità di Professionista delegato per le operazioni di vendita, nell'ambito del mio primo incarico professionale, vengo a parteciparVi la seguente fattispecie onde ricevere conferma della compiutezza delle attività delegate che mi accingo ad espletare.
Premesse:
- creditore fondiario ex art. 38 e segg. D. Lgs. n. 385/1993, il cui ammontare del credito è ampiamente superiore al prezzo di vendita del compendio staggito, verificata l'aggiudicazione ed il versamento del saldo prezzo, deposita istanza onde ottenere il versamento diretto ai sensi dell'art. 41 del prefato D. Lgs..
In seno all'Ordinanza di vendita, il G.E. ha già autorizzato il Professionista Delegato ad operare il versamento diretto in favore del creditore fondiario.
In ragione della superiore premessa chiedo conferma in ordine all'espletamento delle seguenti attività:
- effettuato il versamento del saldo prezzo ad opera dell'aggiudicatario ed ottenuta la liquidazione dell'onorario in favore del Custode Giudiziario e del Professionista Delegato (ferme restando le attività concernenti la redazione del decreto di trasferimento), procedere con il versamento dell'importo residuo (nettamente inferiore all'ammontare del credito fondiario) in favore del creditore fondiario. Per importo residuo deve intendersi, ovviamente, tutta la massa attiva (incasso medio tempore dell'indennità di occupazione) realizzata in seno alla procedura esecutiva.
- redazione del progetto di distribuzione (a tal proposito mi chiedevo se andasse redatto prima o dopo il versamento del residuo importo in favore del creditore fondiario) rilevando che non vi sono altri creditori intervenuti.
Infine, rilevato che il debitore esecutato ha incardinato una procedura di liquidazione controllata del patrimonio ex art. 268 e segg. C.C.I.I., nella quale il liquidatore, in seno al programma di liquidazione, ha ritenuto che il compendio immobiliare dovesse essere venduto nell'ambito della procedura esecutiva (già incardinata), mi chiedevo se, in sede di redazione del progetto di distribuzione, ovvero antecedentemente, il Delegato è tenuto ad ossequiare l'art. 41, comma 4, TUB (quindi effettuare il versamento in favore del creditore fondiario), ovvero, vice versa, versare le somme in favore del liquidatore nell'ambito della prefata procedura il quale, successivamente, procederà con il relativo piano di riparto nel rispetto delle cause legittime di prelazione.
Resto in attesa di un Vostro contributo, nonchè anche di indicazioni operative.
Con Viva Cordialità
Dott. Giuseppe Franco-
Zucchetti Software Giuridico srl
03/12/2025 17:14RE: Aggiudicazione compendio staggito, versamento saldo prezzo, creditore fondiario, progetto di distribuzione
Per affrontare il tema occorre muovere dalla seconda domanda, a proposito della quale va osservato che la Corte di cassazione, intervenendo sulla dibattuta questione, ha stabilito che "In tema di crisi di impresa, il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 385 del 1993, istituto ancora in vigore in quanto non attinto dalla riforma, sia nel caso in cui il debitore esecutato sia sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e ss. del d.lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso in cui sia sottoposto alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui ai successivi artt. 268 e ss., così da di trattare in modo analogo la liquidazione controllata e la liquidazione giudiziale, ormai avvinte da una comunanza di disciplina, in relazione alle procedure esecutive promosse dai creditori fondiari (Cass. 19/08/2024, n. 22914).
Dunque, le prerogative del creditore fondiario sono identiche tanto nel caso di liquidazione giudiziale quanto nel caso di liquidazione controllata.
La conseguenza, allora, è che occorre procedere al versamento diretto, in favore della banca, della parte di ricavato dalla vendita corrispondente al suo credito complessivo.
A questo proposito va ricordato che l'art. 41, comma quarto, TUB, prevede che "Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione il Giudice dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'art. 587 del codice di procedura civile".
Una delle questioni interpretative che la norma pone è quello di definire la nozione di "credito complessivo", atteso che interpretando letteralmente questa previsione occorrerebbe attribuire all'istituto di credito, in via immediata (seppur provvisoria), tutte le somme allo stesso dovute, tanto in via ipotecaria quanto in via chirografaria.
Proprio per queste ragioni la giurisprudenza preferisce un'interpretazione tesa a privilegiare la soluzione secondo cui il versamento diretto in favore del creditore fondiario deve essere limitato alla sola quota di credito garantita dall'ipoteca di primo grado, quota di credito che comprende, oltre al capitale, anche gli interessi determinati a norma dell'art. 2855 c.c..
La soluzione ci sembra del tutto condivisibile atteso che il versamento diretto in favore del creditore fondiario costituisce una ipotesi di privilegio processuale, che in quanto tale non può produrre effetti che vanno oltre il privilegio sostanziale dallo stesso goduto. In secondo luogo, posto che l'attribuzione è provvisoria, è del tutto inutile riconoscere al creditore fondiario somme che certamente non gli spetteranno in sede di definitiva distribuzione del ricavato.
Ed allora, riteniamo che il percorso immaginato nella domanda sia corretto, nel senso che dalla somma da riconosce alla banca vanno detratte le spese di giustizia (vale a dire le spese vive di esecuzione, nonché i compensi dovuto allo stimatore, al custode ed al delegato) assistite dal privilegio di cui all'art. 2770, con privilegio prevalente sull'ipoteca ex art. 2777 c.c., con questa precisazione. In teoria il creditore fondiario ha diritto all'immediato versamento del saldo prezzo corrispondente al suo credito (nei termini sopra descritti), senza che possa essere costretto ad attendere i tempi del provvedimento di liquidazione che il giudice è chiamato ad adottare. Accade allora che molti delegati quantificano forfettariamente quegli importi e versano il residuo al fondiario.
In ogni caso, vale la pena leggere l'ordinanza di vendita, che spesso contiene istruzioni sul punto.
Eseguito il versamento diretto (che, ricordiamo, è provvisorio), occorrerà comunque elaborare il piano di riparto, che serve a rendere definitiva quell'attribuzione provvisoria.-
Giuseppe Franco
Nocera Inferiore (SA)04/12/2025 09:40RE: RE: Aggiudicazione compendio staggito, versamento saldo prezzo, creditore fondiario, progetto di distribuzione
Salve,
anzitutto ringrazio per il prezioso contributo e, a tal proposito, dall'analisi dello stesso, rilevo le seguenti considerazioni.
Premesso che, nel mio caso, la corretta interpretazione della nozione di "credito complessivo" non risulta avere rilevanza in quanto il credito vantato dal creditore fondiario (anche limitandolo alla sola quota di credito garantito da ipoteca di primo grado) e ampiamente superiore rispetto al valore di aggiudicazione del compendio staggito (nonchè della ulteriore massa attiva realizzata promanante dalla riscossione dell'indennità di occupazione).
Ciò premesso, ai fini del versamento diretto ex art. 41, co. 4, TUB, mi ponevo il seguente interrogativo.
Considerato che, in seno alla nota di precisazione del credito, il creditore fondiario, oltre il credito privilegiato ipotecario, richiede, ovviamente, le spese legali in prededuzione e, pertanto, ai fini del versamento diretto ritengo opportuno procedere nei termini di seguito compendiati:
1) accantonare l'importo relativo alle spese legali in prededuzione richieste dal fondiario (per poi versarle all'esito dell'approvazione del progetto di distribuzione), unitamente alle ulteriori spese prededucibili (onorario custode, professionista delegato e stimatore);
2) operare il versamento diretto in favore del creditore fondiario al netto dell'accantonamento di cui al punto precedente, nei limiti della massa attiva residua;
3) elaborazione del progetto di distribuzione onde ripartire, sempre in favore del creditore fondiario, le spese in prededuzione (nei limiti della relativa capienza) e rendere definitiva l'attribuzione provvisoria.
Diversamente, dovendo essere soddisfatte prima le spese prededucibili del creditore fondiario, mi chiedevo se operare prima il versamento diretto delle stesse fino a concorrenza e per il residuo, nei limiti dell'accantonamento operato per le altre spese prededucibili (onorario custode, delegato e stimatore), a titolo di credito privilegiato ipotecario.
Infine, avendo l'Ordinanza di delega già autorizzato il Delegato ad operare il versamento ex art. 41, co. 4, TUB, per la questione della procedura di liquidazione controllata in capo al debitore esecutato, è preferibile ottenere una ratifica, ad opera del G.E., con riferimento al prefato versamento diretto, ovvero risulterebbe ultronea.
In attesa di riscontro, con viva cordialità.
Dott. Giuseppe Franco.-
Zucchetti Software Giuridico srl
07/12/2025 09:30RE: RE: RE: Aggiudicazione compendio staggito, versamento saldo prezzo, creditore fondiario, progetto di distribuzione
Rispondiamo volentieri a questa ulteriore sollecitazione.
La soluzione immaginata è corretta, posto che le spese "prededucibili" (termine frequentemente usato ma improprio, poiché in sede esecutiva individuale non esistono le prededuzioni ma soltanto i crediti per spese di giustizia assistiti dal privilegio di cui all'art. 2770 e 2777 c.c., come chiarito da Cass., 31 luglio 2025, n. 22105) devono essere prima liquidate dal giudice.
Ci sembra dunque corretto accantonare le spese legali, in attesa di cristallizzazione del piano di riparto. Infine, quanto alla tema della sopravvenuta liquidazione controllata, osserviamo che si tratta di argomento che, per quanto affrontato dalla corte di cassazione suscita ancora molte incertezze, per cui ci sentiamo di suggerire comunque una "comunicazione" al ge, in cui si potrebbe scrivere che, "conformemente alle prescrizioni contenute nella ordinanza di vendita, e dando seguito ai principi affermati da Cass. 19/08/2024, n. 22914, (secondo cui "In tema di crisi di impresa, il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 385 del 1993, istituto ancora in vigore in quanto non attinto dalla riforma, sia nel caso in cui il debitore esecutato sia sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e ss. del d.lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso in cui sia sottoposto alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui ai successivi artt. 268 e ss., così da di trattare in modo analogo la liquidazione controllata e la liquidazione giudiziale, ormai avvinte da una comunanza di disciplina, in relazione alle procedure esecutive promosse dai creditori fondiari", si procederà) al versamento diretto in favore del creditore fondiario".
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