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Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
Progetto di Distribuzione con presenza di comproprietari
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Grazia De Simone
GUIDONIA MONTECELIO (RM)20/01/2025 20:06Progetto di Distribuzione con presenza di comproprietari
Buonasera,
dovrei procedere alla graduazione dei crediti in una procedura esecutiva in cui vi è la presenza di due comproprietari non esecutati che sono tra l'altro gli aggiudicatari del bene.
Posto che i crediti in prededuzione andranno a erodere quasi tutta la somma incassata, per una piccola parte rimarrà da ripartire secondo graduazione. I comproprietari acquirenti sono convinti che otterranno la restituzione di parte della loro quota ma io non sono dello stesso avviso e sarei orientato a corrispondere il residuo al creditore procedente con credito garantito da ipoteca ( gli intervenuti hanno crediti minori).
E' corretta la mia analisi o il comproprietario non esecutato è tutelato da qualche privilegio particolare in questo caso?
Grazie anticipatamente.-
Zucchetti SG
24/01/2025 08:12RE: Progetto di Distribuzione con presenza di comproprietari
Avremmo bisogno di qualche indicazione ulteriore per rispondere alla domanda, ma in linea generale possiamo certamente dire che se si è trattata di una vendita della quota pignorata in capo al comproprietario esecutato (e dunque di una vendita compiuta in sede esecutiva e non nell'ambito di un giudizio di scioglimento della comunione), il ricavato andrà distribuito tra i creditori, in forza delle regole generali di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c.
Se invece è stato venduto l'intero in seno ad una divisione così detta "endoesecutiva", il riparto andrà eseguito provvedendo al previo pagamento delle spese di procedura e distribuendo il residuo tra i comproprietari, von versamento sul conto corrente della procedura esecutiva spettante al comproprietario esecutato.-
Grazia De Simone
GUIDONIA MONTECELIO (RM)24/01/2025 19:01RE: RE: Progetto di Distribuzione con presenza di comproprietari
Integro il quesito con le informazioni mancanti. Antecedentemente all'emissione dell'ordinanza di vendita è stato instaurato un giudizio di divisione endoesecutiva, il quale ha portato alla pronuncia dello scioglimento della comunione e alla vendita dell'intero compendio.
Nel caso delineato dunque, tolte le spese in prededuzione e del giudizio di divisione che andranno ripartite pro quota dal ricavato della vendita (ricadendo dunque anche sui comproprietari non esecutati), come consigliate di procedere per l'importo residuo? Dovrò soddisfare prima la quota dei comproprietari e successivamente i creditori ipotecari e chirografari?
Grazie anticipatamente per la risposta.-
Zucchetti SG
27/01/2025 08:17RE: RE: RE: Progetto di Distribuzione con presenza di comproprietari
Dalle ulteriori precisazioni contenute nella domanda osserviamo che, soddisfatte le spese della divisione, i creditori del debitore esecutato non dovranno essere soddisfatti in seno al giudizio di scioglimento della comunione, ma nell'ambito della procedura esecutiva, poichè il codice di procedura civile riserva al giudice dell'esecuzione la distribuzione del ricavato tra i creditori.
Quindi, la quota parte che residua dopo il pagamento delle spese, andrà divisa tra i comproprietari, e solo l'importo spettante al comproprietario esecutato andrà versato sul conto della procedura, nella quale sarà distribuito, con un autonomo piano di riparto tra i creditori dell'esecutato che in quella procedura siano intervenuti.-
Grazia De Simone
GUIDONIA MONTECELIO (RM)27/01/2025 11:58RE: RE: RE: RE: Progetto di Distribuzione con presenza di comproprietari
Grazie, per l'integrazione. L'ultimo dubbio rimarrebbe sulle spese in prededuzione del custode e del delegato alla vendita: anch'esse si rifanno su tutto il ricavato della vendita o solo sulla quota dell'esecutato? -
Zucchetti SG
28/01/2025 10:54RE: RE: RE: RE: RE: Progetto di Distribuzione con presenza di comproprietari
Il custode e delegato alla vendita che tale è stato nominato nel giudizio di scioglimento della comunione dovrà essere remunerato con onere a carico delle quote di tutti i comproprietari.
Diversamente, il delegato eventualmente nominato dal giudice dell'esecuzione per il riparto, nonché il custode nominato in sede esecutiva, saranno liquidati con prelievo da eseguire sulla quota parte dovuta all'esecutato.
Accade che a volte queste figure siano materialmente gli stessi soggetti, ma questo non deve trarre in inganno: l'attività svolta nel giudizio di divisione grava su tutti; quella espletata in sede esecutiva grava sulla sola quota dell'esecutato.
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