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Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
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GIUSEPPINA VASATURO
NAPOLI14/06/2026 20:33PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
Buonasera,
procedura del 2000 avente ad oggetto quota societaria. I terzi pignorati hanno spiegato intervento (ancorchè non abbiano mai partecipato poi alle udienze nè precisato i crediti), ma chiedono di partecipare alla distribuzione del ricavato con opposizione al progetto che li aveva esclusi. chiedo cortesemente precedenti giurisprudenziali
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
16/06/2026 10:31RE: PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
Anticipando le conclusioni del ragionamento che ci apprestiamo a svolgere, osserviamo che, se in punto di fatto la premessa che abbiamo immaginato è corretta, i terzi pignorati non possono intervenire.
Proviamo a spiegare il perché.
L'azione revocatoria è un tipico mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, consistente nel potere del creditore di agire giudizialmente per domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni.
Essa è dunque uno strumento di tutela della effettività della previsione di cui all'art. 2740 c.c.
Come si vede, il legislatore non tutela l'astratto interesse a che i beni del debitore non fuoriescano dal suo patrimonio, quanto piuttosto l'interesse a che gli atti dispositivi del debitore non compromettano la possibilità che su quel patrimonio il creditore possa soddisfarsi in caso mancato spontaneo adempimento delle obbligazioni (Cass., sez. III, 11 giugno 2021, n. 16614).
La funzione dell'azione revocatoria e dunque quella di rendere l'atto di alienazione, che per il resto rimane valido, inefficace rispetto al creditore che agisce in revocatoria. Questo principio si declina nell'affermazione per cui l'effetto della revocatoria non è l'oggettiva reintegrazione del patrimonio del debitore ma la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto, ossia la sua inopponibilità rispetto al creditore revocante, laddove latto revocato conserva i suoi effetti rispetto alle parti (in primis alienante ed acquirente) ed agli altri creditori.
Tali considerazioni trovano albergo nell'art. 2902, comma primo, c.c., a mente del quale il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato, cui segue, con specifico riferimento all'esecuzione per espropriazione, l'art. 2910, secondo comma, c.c., secondo cui "possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore".
Il precipitato processuale di questo paradigma si rinviene nell'art. 602 c.p.c., a mente del quale "Quando oggetto dell'espropriazione è un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono"
L'esercizio dell'azione revocatoria, ed il conseguente effetto della declaratoria di inefficacia dell'atto che ne viene colpito, pongono il problema del conflitto tra i creditori ed aventi causa dell'acquirente, che potrebbero avere interesse ad aggredire quel bene effettivamente entrato nel patrimonio del loro debitore, a garanzia dei loro crediti, o che vedrebbero pregiudicato il loro acquisto dall'esperimento vittorioso di un'azione revocatoria, e creditori dall'alienante, i quali proprio attraverso l'azione revocatoria mirano ad ottenere una sentenza che sostanzialmente renda pignorabile quel bene a tutela di un loro credito nei confronti dell'alienante, benché patrimonio dell'acquirente.
In linea generale va detto che, l'efficacia della sentenza di revoca si concreta in tali casi nel definitivo accertamento della preferenza che sui beni spetta al creditore che ha ottenuto la sentenza stessa di fronte ai creditori del terzo acquirente. Proprio perché l'atto revocato è inefficace per il creditore che agisce, la sussistenza di crediti a carico di chi ha acquistato l'atto revocato non può essere opposta al creditore dell'alienante: se così non fosse, invero, l'inefficacia dell'atto pregiudizievole nei confronti dei primi creditori resterebbe, almeno in parte, lettera morta. In questa ultima fattispecie, pertanto, è ammissibile l'intervento nei limiti di quanto residuerà una volta soddisfatti i creditori dell'alienante.
Quanto detto spiega il perché il terzo pignorato non può spiegare intervento per un credito presumibilmente vantato nei confronti del dante causa.
In primo luogo egli assume la vesta di debitore, e come tale non può spiegare alcun intervento, potendo al limite semplicemente ottenere quando sopravanza dalla distribuzione una volta che siano stati soddisfatti il creditore procedente e quelli intervenuti. Lo si ricava espressamente dall'art.640 c.p.c., il quale prevede che al terzo pignorato si applicano tutte le disposizioni che riguardano il debitore, tranne quella relativa al divieto di formulare offerte di acquisto.
In secondo luogo la revocatoria giova, come abbiamo visto, soltanto al creditore che la esercita e quindi non può avvalersene l'acquirente che viceversa l'ha subita.
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