Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Progetto di distribuzione

  • Antonio Carduccelli

    Catanzaro (CZ) (CZ)
    21/09/2026 16:51

    Progetto di distribuzione

    Buonaserra
    Ad una procedura esecutiva del 1994 sono state riunite n.2. procedure del 1995 e 1996, istruite nei confronti di medesimi debitori ma su beni diversi..
    Nel l'anno 2025 le due procedure del 1995 e 1996 sono state dichiarate estinte ed improcedibili a seguito di un sentenza passata di giudicato , che nel definire un procedimento di opposizione ex art 615 c.p.c., ha accertato la mancata rinnovazione delle trascrizione dei pignoramenti del 1995 e 1996.
    Nel corso degli anni sono stati venduti una seria di beni, sui quali sussisteva ipoteche di vario grado, senza che il professionista delegato proceda alla redazione del piano di riparto parziale.
    Alla data odierna su richiesta del sig. G.E. il professionista ha redatto il progetto attribuendo tutte le somme al debitore sostenendo che in seguito ai decreti di trasferimento i beni sono liberi da garanzia reali.
    Rappresentando un creditore ipotecario, Si domanda se anche in questo caso trova applicazione l'art 2808 c.c. nella parte relativa al ricavato considerando che il mancato rispetto degli art.li 2668 bis e ter c.c. determina la cancellazione dei pignoramenti non già delle garanzie reali che è stata un conseguenza degli effetti dei decreti di trasferimento.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      24/09/2026 16:51

      RE: Progetto di distribuzione

      La prospettazione del delegato ci sembra francamente incomprensibile.
      Intanto, anche a voler ritenere che con il decreto di trasferimento fossero venute meno le garanzie reali (il che non è) non si capisce per quale ragione le somme dovrebbero andare al debitore e non già ai creditori (che a tutto concedere avrebbero perso la garanzia e non il credito).
      In secondo luogo, il diritto di sequela di cui all'art. 2808 c.c. consente proprio al creditore di far vendere il bene e di soddisfarsi sul ricavato con preferenza rispetto ai creditori chirografari. Sostenere quanto sostiene il delegato vorrebbe dire abrogare il sistema della garanzia ipotecaria (e con esso l'art. 2741 c.c.), perché quella garanzia proprio per potersi attuare abbisogna del fatto che il bene sia venduto, ed affinché ciò accada è necessario che l'acquirente lo acquisti libero (la qualcosa si determina con la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sul bene, a norma dell'art. 586 c.p.c.).
      Quella cancellazione non è causa di estinzione della garanzia ipotecaria iscritta a favore del creditore ma costituisce un presupposto necessario a consentire che essa possa essere attuata.
      • Antonio Carduccelli

        Catanzaro (CZ) (CZ)
        24/09/2026 17:04

        RE: RE: Progetto di distribuzione

        Mi sono accorto di non aver specificato che i beni venduti erano oggetto solo dei pignoramenti del 1995 e 1996 e non quello del 1994.
        Posto che l'estinzione per mancata rinnovazione della trascrizione opera ex tunc dal giorno in cui è scaduto il termine ventennale della validità dell'annotamento e le vendite di fatto e materialmente sono state effettuate successivamente nel tempo, la garanzia non rimane sempre valida?
        Grazie per le risposte