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ART 2929 bis cc

  • Elena Pompeo

    Salerno
    07/11/2024 10:41

    ART 2929 bis cc

    In un pignoramento eseguito ex art. 2929 bis codice civile ad oggetto un immobile trasferito dal debitore ai figli con atto di donazione una volta soddisfatti tutti i creditori del debitore, il residuo del ricavato della vendita va al debitore o ai figli? grazie
    • Zucchetti SG

      07/11/2024 11:53

      RE: ART 2929 bis cc

      L'art. 2929 bis c.c. (introdotto dall'art. 12, comma 1 del d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 6 agosto 2015 n. 132) è stato coniato al fine di tutelare il creditore contro gli atti di trasferimento a titolo gratuito fraudolentemente posti in essere dal debitore al fine di sottrarre i propri beni alla garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c..
      L'utilità dell'istituto risiede nel fatto che attraverso di esso il creditore è dispensato dalla necessità di intraprendere, prima di dar corso all'azione esecutiva, un'azione di revocazione.
      Essa prevede che il creditore pregiudicato da un atto del debitore a titolo gratuito avente ad oggetto la costituzione di un vincolo di indisponibilità o l'alienazione di beni immobili o mobili registrati compiuto successivamente al sorgere del credito, può procedere, se munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente agito in revocatoria, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto.
      Il comma 2 della disposizione (nel testo riscritto dall'art. 4, comma 1-bis, d.l. 3.5.2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla l. 30.6.2016, n. 119), aggiunge che se con l'atto di trasferimento è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'articolo 2812 c.c. (tra cui il diritto di abitazione), il creditore pignora la cosa come se fosse libera, e tali diritti si estinguono con la vendita del bene. I titolari dei diritti estinti per effetto del pignoramento potranno far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.
      La norma si conclude con la previsione per cui l'azione esecutiva non può essere esercitata nei confronti degli acquirenti a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento.
      Come si vede, la funzione della norma è quella di consentire al creditore di aggredire il bene trasferito al terzo, come se avesse ottenuto la pronuncia in suo favore di una sentenza revocatorio. Si tratta, pertanto, di un pignoramento contro il terzo proprietario.
      Corollario di questa impostazione è quella per cui l'eventuale residuo del ricavato dalla vendita andrà versato in favore dell'esecutato, e cioè di colui che risulta proprietario del bene staggito.
    • Elena Pompeo

      Salerno
      07/11/2024 12:35

      RE: ART 2929 bis cc

      Per esecutato che deve avere le somme si intendono i figli?
      • Zucchetti SG

        07/11/2024 12:46

        RE: RE: ART 2929 bis cc

        Esatto