Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Progetto di distribuzione con interventi ex art. 511cpc

  • Lisa Prosperi

    Roseto degli Abruzzi (TE)
    13/11/2023 08:35

    Progetto di distribuzione con interventi ex art. 511cpc

    Buongiorno, mi trovo a dover redigere un piano di riparto di una procedura in cui hanno fatto intervento ex art 511 tre creditori in sostituzione del creditore procedente, una banca. La banca ha fatto opposizione avverso tali interventi ed ancora si deve tenere udienza per la relativa discussione. Nel frattempo i creditori della banca mi hanno notifica il pignoramento delle somme vantate dalla banca nella mia procedura. Premesso ciò mi è stata fissata udienza per l'approvazione del piano di riparto in cui evidenziero' che le somme della banca sono 'congelate', ma il comma 2 prevede che le eventuali contestazioni relative alle domande di sostituzione "... non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori". Questo vuol dire che gli altri creditori verranno liquidati e quindi il giudice deve dichiarare l'esecutivita' del progetto escluse le somme spettanti alla banca, o prima deve pronunciarsi in merito agli interventi in sostituzione? Resta il problema del pignoramento delle somme della banca che mi è stato notificato e nel quale mi viene precisato che è vietato distribuire tali somme. Dovrei allora chiedere un rinvio per l'approvazione del progetto andando però in contrasto con quanto previsto dal comma 2 art. 511 cpc? Grazie
    • Zucchetti SG

      16/11/2023 08:03

      RE: Progetto di distribuzione con interventi ex art. 511cpc

      La domanda richiede il preliminare svolgimento di alcune considerazioni di carattere generale.
      Nell'esecuzione forzata la domanda di sostituzione esecutiva, ai sensi dell'articolo 511 c.p.c., realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale, e quindi nel diritto a concorrere alla distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione (Cass. 19/10/2006, n. 22409 Cass. 20/09/2012, n. 15932; Cass. 17/11/2020, n. 26054, e da ultimo Cass. 01/8/2023, n. 23482).
      Con la domanda di sostituzione, il creditor creditoris è legittimato a partecipare, in luogo del (e nella misura spettante al) creditore sostituito, alla ripartizione della massa attiva dell'espropriazione: ed anzi, l'art. 511, secondo comma, c.p.c. stabilisce che il giudice dell'esecuzione "provvede alla distribuzione" nei confronti del terzo creditore, cioè a dire attribuisce direttamente a quest'ultimo la porzione del ricavato che altrimenti (ovvero in mancanza di un'istanza di tal fatta) sarebbe stata devoluta al creditore sostituito.
      Il tenore testuale della norma (in specie, i reiterati richiami alla "distribuzione" ivi contenuti) e la sua collocazione topografica nella sezione quinta del libro terzo del codice (sezione rubricata "della distribuzione della somma ricavata") evidenziano, in maniera univoca, la finalità esclusivamente satisfattiva dall'istituto: la sostituzione mira a consentire al terzo creditore la realizzazione, immediata e diretta, del suo diritto nei riguardi del creditore sostituito, tramite l'incameramento della somma a questi (coattivamente) dovuta dall'esecutato.
      Essa non è tuttavia espressione di un diritto di surroga nell'esercizio delle facoltà processuali in senso stretto, per cui il creditore che si sostituisce ex art. 511 c.p.c. non può ad esempio impedire che alla rinuncia al processo esecutivo da parte del proprio debitore, creditore sostituito, consegua l'effetto tipico dell'estinzione, essendo legittimato, sul piano processuale, esclusivamente a contestare o a resistere rispetto a contestazioni mosse al piano di riparto(Così Cass., sez. III, 17.11.2020, n. 26054).
      Risulta perciò evidente la disomogeneità tra le fattispecie dell'intervento nel processo esecutivo e della sostituzione ex art. 511 c.p.c.: con il primo, il creditore agisce nei confronti del debitore esecutato ed invoca il riconoscimento del proprio diritto a concorrere alla distribuzione del ricavato; con la seconda, il creditore fa valere una pretesa nei confronti di un altro creditore (procedente o intervenuto) e richiede di subentrare nel diritto al riparto competente al proprio debitore diretto, creditore dell'esecutato. L'unico elemento che li accomuna è quello relativo alle modalità di deposito della relativa domanda (così la citata Cass. 01/8/2023, n. 23482).
      Quanto al termine ultimo entro cui la domanda ex art. 511 può intervenire, la Corte di Cassazione ha osservato che la stessa deve essere proposta prima dell'inizio dell'udienza ex art. 596 c.p.c. ovvero, per i processi iniziati dopo il 28 febbraio 2023, prima dell'inizio dell'audizione delle parti innanzi il professionista delegato per la discussione sul progetto di distribuzione (Cass. 01/8/2023, n. 23482).
      È così evidente che la domanda di sostituzione, mentre è neutra per il debitore esecutato dacché la sua posizione non cambia, non lo è affatto per il creditore cui ci si intende sostituire, poiché colui che si sostituisce chiede il versamento, in suo favore delle somme che spetterebbero al creditore sostituito, il quale pertanto è legittimato a contestare (sia nell'an che nel quantum) la domanda di sostituzione.
      Queste contestazioni, tuttavia, non possono tuttavia aggravare la posizione degli altri creditori, nel senso di ritardare il loro diritto ad ottenere la quota parte di quanto ricavato dalla vendita del compendio pignorato, nella misura indicata dal piano di riparto.
      Ed allora, per scongiurare questa eventualità, il comma secondo dell'art. 511 prescrive che le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti.
      La traduzione operativa di questa previsione si sostanzia nel fatto che a fronte della contestazione mossa dal creditore avverso una domanda di sostituzione la procedura dovrà avere cura di soprassedere alla distribuzione della somma contesa e procedere al pagamento degli altri creditori. Questo significa che il giudice dell'esecuzione dichiarerà approvato il piano di riparto con esclusione delle somme oggetto di domanda di sostituzione ex art. 511, e nei limiti in cui le stesse sono contestate, provvedendo a risolvere siffatte contestazioni.
      Resta da chiarire come, nella cornice normativa e giurisprudenziale appena delineata, si innesta il pignoramento delle somme da distribuire.
      A questo proposito va premesso che il professionista delegato, in quanto "depositario" delle somme spettanti al creditore assume la veste di terzo pignorato a norma dell'art. 547 c.p.c., che in quanto tale soggiace agli obblighi di cui all'art. 546 c.p.c., per cui "Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode".
      Da questa disposizione deve allora ricavarsi che, anche la eventuale risoluzione della controversa insorta intorno alla domanda di subcollocazione impedirà la distribuzione della somma, per l'intero importo oggetto di pignoramento, il quale dovrà essere versato dal professionista delegato in favore del soggetto che sarà individuato dal giudice dell'esecuzione davanti al quale si è incardinato il pignoramento presso terzi, con l'ordinanza pronunciata a norma dell'art. 548 c.p.c.