Forum AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO - IL PROCEDIMENTO DI NOMINA E LE SUE VICENDE

Trasferimento di residenza dell'amministrato e Tribunale competente.

  • Giacomo Mingardo

    Roma
    18/09/2023 10:31

    Trasferimento di residenza dell'amministrato e Tribunale competente.

    In qualità di amministratore di sostegno pongo il seguente quesito.
    Il mio amministrato ha cambiato residenza. Ora abita in un comune che fa parte del circondario di un Tribunale diverso da quello che ha aperto la procedura. In questo caso il Tribunale di riferimento dell'amministratore rimane quello originario o devo interfacciarmi con il Tribunale della nuova residenza?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/09/2023 11:28

      RE: Trasferimento di residenza dell'amministrato e Tribunale competente.

      Il tema posto dalla domanda deve essere affrontato partendo dalla lettura dell'art. 404 c.c., che radica la competenza a decidere in ordine all'amministrazione di sostegno al Giudice Tutelare del Luogo di residenza o domicilio del beneficiario. Questa competenza interessa sia la fase che conduce all'apertura dell'amministrazione, sia quella successiva.
      Ricordiamo, per inciso, che ai sensi dell'art. 43 c.c., la residenza viene individuata nel "luogo in cui la persona ha la dimora abituale" mentre il domicilio è il luogo in cui la persona "ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi".
      La scelta di indicare questo criterio di competenza risiede nella volontà di assicurare alla persona fragile la presenza di un giudice "vicino", che abbia la possibilità di seguire costantemente l'amministrato. Anche in ambito internazionale la Convenzione dell'Aja del 13 gennaio 2000 per la protezione internazionale degli adulti "vulnerables", accoglie il concetto di "residenza abituale", per assicurare la presenza di un Tribunale il più possibile in grado di tutelare l'interesse dell'adulto incapace.
      Queste premesse ci consentono di indicare il criterio con cui rispondere alla domanda.
      Se il trasferimento della residenza avviene nel corso della prima fase del procedimento, e cioè prima che il Giudice abbia dichiarato l'apertura dell'amministrazione stessa, la competenza territoriale rimarrà invariata, ai sensi dell'art. 5 c.p.c.. In questo modo si evita che l'istruttoria già avviata subisca una battuta di arresto e debba essere ripresa dinanzi ad una altro organo giurisdizionale.
      Se invece il mutamento della residenza si verifichi durante la fase gestoria dell'amministrato, ciò dovrebbe comportare il trasferimento della competenza dell'organo giurisdizionale.
      In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione, con la pronuncia 20/06/2017, n. 15327, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale di Milano, che si era espresso nei medesimi termini.
      Questa opinione si ritrova anche in dottrina, dove si è ritenuto che il fascicolo relativo all'amministrazione di sostegno debba "viaggiare assieme al beneficiario".
      Detto questo dobbiamo precisare che in giurisprudenza si richiede, ai fini del mutamento della competenza, che il cambio di residenza sia volontario.
      In particolare, la Suprema Corte (13/04/2010, n. 8779) non ha ritenuto idoneo a determinare il mutamento della competenza un cambiamento coattivo del domicilio, non supportato da una corrispondente volontà del soggetto di trasferire altrove il prevalente centro dei propri interessi.
      (si trattava del ricovero del destinatario del provvedimento di amministrazione di sostegno in una casa di cura per lungo degenti, non accompagnato da una palese volontà del soggetto di trasferire ivi il proprio domicilio). Negli stessi termini anche Cass. 15/10/2011, n. 21370, la quale ha affermato che "il fatto che una persona sia ricoverata in una casa di cura o di riposo non possa necessariamente implicare, di per sé solo, anche il trasferimento del domicilio della persona stessa in detto luogo, in quanto il ricovero può avere carattere temporaneo e/o comunque non continuativo, potendo la persona per più o meno brevi periodi riportarsi nel luogo lasciato e, soprattutto, voler ivi comunque conservare, per intuibili plurimi motivi morali e materiali, il centro principale dei propri rapporti".