Forum AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO - IL PROCEDIMENTO DI NOMINA E LE SUE VICENDE

indennità ADS

  • Francesco Severi

    Modena
    13/11/2023 17:20

    indennità ADS

    Buonasera
    sono stato nominato ADS di una signora in stato di incapacità cognitiva.
    E' titolare di un patrimonio ingente.
    L'indennità a me spettante deve essere liquidata con cadenza annuale o alla fine dell'incarico?
    Ho diritto a fondi spese per trasferte ecc. ecc.?
    • Zucchetti SG

      16/11/2023 12:51

      RE: indennità ADS

      Preliminarmente va precisato che all'amministrazione di sostegno si applica l'art. 379 c.c., dettato in materia di tutela (come previsto dal comma 1° dell'art. 411 c.c.), il quale afferma, in linea generale, la gratuità dell'incarico.
      La norma difatti al I° comma dispone che "L'ufficio tutelare è gratuito", per poi prevedere al II° comma che "Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità…".
      La ragione di detta previsione è da ricercare nel fatto che l'incarico, di regola, è svolto da familiari o stretti congiunti del beneficiario e che, pertanto, prevedere un compenso per quella che sostanzialmente dovrebbe essere la cura e l'assistenza di un proprio caro, colliderebbe con il comune principio di equità e ragionevolezza.
      È chiaro che la questione cambia (ed ecco la previsione del II° comma del 379 c.c.) quando l'amministratore di sostegno non fa parte della cerchia familiare (quando quindi si tratta ad esempio di un professionista) e, l'incarico assunto richieda notevole impegno, specifiche competenze e responsabilità legate sia alla cura della persona che alla gestione del patrimonio.
      Pertanto, venendo al quesito posto, entità del patrimonio e difficoltà dell'amministrazione, sono parametri che hanno estrema rilevanza, dei quali il Giudice Tutelare tiene conto nel riconoscimento dell'indennità sia con riferimento al quantum sia, prim'ancora, con riferimento all'an.
      Quanto al primo aspetto, è chiaro che nulla sarà dovuto nell'ipotesi in cui il patrimonio del beneficiario non è capiente, a prescindere dall'attività impiegata per l'adempimento dell'incarico (in questi casi all'ADS spetterà esclusivamente il rimborso dell'eventuali spese anticipate).
      Laddove invece, il beneficiario sia titolare (come nel caso che qui viene rappresentato) di un patrimonio e/o di redditi propri, il Giudice Tutelare potrà riconoscere un'indennità determinandola in via equitativa con riferimento all'entità del patrimonio e alla complessità dell'amministrazione.
      Per evitare disparità nelle liquidazioni si è tentato, in molti uffici giudiziari, di elaborare modelli di calcolo, che si prefiggono di ancorare l'indennità ad elementi oggettivi, come ad esempio quelli che regolano i compensi dovuti agli ausiliari che, su nomina giudiziale, esercitano attività di amministrazione dei patrimoni.
      La richiesta dell'indennità dovrà essere effettuata con apposita istanza da depositarsi contestualmente al rendiconto annuale., il che rende possibile che essa sia liquidata con tale cadenza.
      È bene precisare che, l'istanza dovrà contenere, oltre alla richiesta di liquidazione, le motivazioni ad essa sottesa, pertanto sarà assolutamente necessario indicare nella stessa: a) l'entità del patrimonio del beneficiario, richiamando quanto indicato nel rendiconto; b) le difficoltà connesse alla gestione dell'incarico, sia in termini di complessità (per fare alcuni esempi, diverse operazioni di compravendita immobiliare, oppure, complessità nella cura della persona, o ancora importanti conflittualità nella cerchia familiare del beneficiario), sia in termini di tempo impiegato per l'espletamento dell'incarico.
      Nell'istanza potranno eventualmente essere indicate le indennità percepite negli anni precedenti, anche al fine di motivare la richiesta di un importo superiore ovvero inferiore.
      L'ADS potrebbe altresì "formulare" al Giudice una proposta di liquidazione.
      A proposito della indennità, specifichiamo che secondo la giurisprudenza "L'amministratore di sostegno che, in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività forense, si costituisca in giudizio personalmente in rappresentanza del beneficiario, come consentitogli dall'art. 86 c.p.c., a tanto provvede non già in virtù dell'instaurazione di un rapporto contrattuale professionale, bensì esercitando le funzioni di amministratore di sostegno e, pertanto, non può agire in giudizio chiedendo il pagamento del compenso professionale ma, in base al combinato disposto degli artt. 411 e 379 c.c., può rivolgersi al giudice tutelare per ottenere un'equa indennità per l'opera prestata nella detta qualità. (Cass., 05/03/2021, n. 6197)
      Infine la risposta al secondo dei quesiti, è implicitamente contenuta in quanto già detto sopra, nel senso che nelle ipotesi in cui alll'ADS spetti un'indennità, in linea generale, tutte le eventuali spese sostenute per la gestione dell'incarico, dovranno essere indicate e quindi richieste nell'apposita istanza ex art. 379 c.c.; questo proprio in ragione del fatto che l'indennità spettante all'amministratore ha natura compensatoria e non remunerativa/retributiva.
      Tuttavia, a nostro parere ciò non esclude che l'ADS, indipendentemente dall'indennità richiesta e/o comunque anche prima del deposito della stessa, qualora si trovi a dover anticipare delle spese per la propria attività, possa formulare al Giudice apposita e diversa istanza sottesa ad ottenere eventuale fondo spese; è chiaro che anche in quest'ultimo caso la richiesta dovrà essere debitamente motivata e documentata.