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delibera di impignorabilità

  • Gianpiero Vecchio

    Vallo della Lucania (SA)
    25/02/2021 16:48

    delibera di impignorabilità

    Salve, in una procedura esecutiva mobiliare promossa nei confronti di un Ente Locale, sono stato nominato consulente al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per far valere la delibera di impignorabilità delle somme assoggettate ad esecuzione ai sensi dell'art. 159 TUEL.
    Il mio dubbio è il seguente.
    Al fine di verificare il rispetto della sentenza della Corte Cost. n. 211 del 18.06.2003 dovrei controllare che l'Ente Locale non abbia eseguito pagamenti "preferenziali, oppure se li ha compiuti, abbia seguito l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento.
    La citata verifica, circa il rispetto dell'ordine cronologico, deve essere effettuata dalla data di adozione della delibera di impignorabilità ai sensi dell'art. 159 TUEL:
    - fino alla data di notifica del pignoramento presso terzi all'istituto tesoriere;
    - fino dalla data della dichiarazione resa dal terzo tesoriere;
    - fino alla data coincidente con la fine del semestre oggetto della delibera ai sensi dell'art. 159 TUEL.
    • Zucchetti SG

      01/03/2021 06:38

      RE: delibera di impignorabilità

      È noto che in tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente ad oggetto somme giacenti presso il tesoriere, a fronte della eccezione di nullità del pignoramento caduto su somme destinate con delibera dell'organo esecutivo alle finalità di cui all'art. 159, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, il creditore procedente che intende far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione per la sussistenza della condizione preclusiva dell'impignorabilità delle somme prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 18 giugno 2003 (consistente nell'emissione, dopo l'adozione della delibera indicata e la relativa notificazione al tesoriere dell'ente locale, di mandati per titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso) assolve l'onere della prova incombente su di lui adducendo circostanze di fatto dalle quali sia desumibile il sospetto della sussistenza dell'indicata condizione preclusiva.
      Questa allegazione non può essere validamente contrastata dalla produzione di una mera certificazione proveniente da uno degli organi o uffici dell'ente, in quanto, nel processo civile, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge, nessuno può formare prove a proprio favore, ed il giudice può disporre consulenza tecnica di ufficio (così, anche recentemente, Cass. sez. III, 13/11/2020, n. 25836; negli stessi termini Cass., sez. III, 26/03/2012, n. 4820).
      Il rispetto della emissione dei mandati di pagamento per titoli diversi da quelli vincolati senza il rispetto dell'ordine cronologico delle fatture o, dove non è prevista fattura, della determinazione di impegno di spesa affonda le sue radici nell'art. 11, comma primo, d.l. 18 gennaio 1993, n. 8 (convertito con modifiche in l 19 marzo 1993, n. 68) che condizionava il regime dell'impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati dal legislatore non solo alla delibera (originariamente trimestrale) di quantificazione degli importi delle somme de quibus, ma anche all'ulteriore circostanza che dalla data di adozione di siffatta delibera non fossero stati emessi mandati di pagamento a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture cosí come pervenute per il pagamento o, trattandosi di somme non soggette a fatturazione, dalla data di deliberazione di impegno da parte dell'ente.
      Questo perché, nell'ottica del legislatore, se si vincola una somma in nome delle finalità di cui al comma due (e cioè: a) al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scaduti nel semestre in corso; c) all'espletamento dei servizi locali indispensabili) l'ente locale non può implicitamente tornare sui suoi passi emettendo nel semestre mandati di pagamento per finalità diverse, senza rispettando l'ordine cronologico delle fatture o delle determine di impegno di spesa, il che si sostanzia nella utilizzazione delle somme vincolate per fini diversi da quelli per cui il vincolo di impignorabilità è stato apposto con la delibera di giunta.
      Se così è, la risposta alla domanda deve essere nel senso che la verifica da compiersi ad opera del consulente nominato dal giudice deve compiuta abbracciando un lasso temporale che giunge fino alla data coincidente con la fine del semestre oggetto della delibera ai sensi dell'art. 159 TUEL.
      Ciò detto, osserviamo che quasi mai gli enti riescono a rispettare l'ordine cronologico delle fatture o delle determine.
      Ciò in quanto ciascun ufficio (settore) gestisce le proprie fasi della spesa secondo la seguente scansione: adozione della determina di impegno, ordinazione della fattura o del servizio, trasmissione della fattura all'ufficio di riferimento da parte del fornitore, liquidazione della stessa da parte del medesimo ufficio, emissione dei mandati di pagamento da parte della ragioneria.
      Orbene, l'ufficio ragioneria non è a conoscenza della data di ricezione delle fatture da parte dei vari uffici comunali, ed anche se sul provvedimento di liquidazione la data di ricezione fosse indicata non sarebbe possibile sapere se presso i vari uffici comunali siano giacenti altre fatture di data anteriore a quelle in pagamento; inoltre a volte le fatture relative a forniture di materiali o esecuzione di manutenzioni, si riferiscono indistintamente a vari servizi, e non è da escludere che fra tali servizi alcuni siano da ritenere indispensabili, altri no.
      Se il comune si difende nel giudizio esecutivo avente ad oggetto somme che egli ritiene impignorabili, normalmente nomina un difensore, e se a costui riconosce un acconto molto probabilmente quel pagamento non rispetta le condizioni per il mantenimento del vincolo di impignorabilità, poiché è certamente un pagamento "preferenziale".
      Dunque, un primo accertamento da compiere potrebbe essere quello di verificare se le fatture vengono preliminarmente tutte trasmesse alla ragioneria affinché questa, nell'emissione dei mandati, possa rispettare l'ordine cronologico delle fatture. Se così non è, ben difficilmente il vincolo di impignorabilità potrà essere garantito.
      • Simone Landri

        AGRIGENTO
        21/11/2023 16:00

        RE: RE: delibera di impignorabilità

        Chiedo in che modo il creditore procedente che intende far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione per la sussistenza della condizione preclusiva dell'impignorabilità delle somme prevista dalla sentenza della Corte costituzionale possa assolvere nel giudizio di accertamento ex art 549 cpc all'onere della prova adducendo circostanze di fatto dalle quali sia desumibile il sospetto della sussistenza dell'indicata condizione preclusiva.
        • Zucchetti SG

          25/11/2023 06:41

          RE: RE: RE: delibera di impignorabilità

          Per rispondere all'interrogativo dobbiamo, necessariamente, partire da alcuni passaggi della precedente risposta, dove avevamo osservato che , il creditore procedente il quale intende far valere la caducazione del vincolo di destinazione quando (come stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 18 giugno 2003) dopo l'adozione e la notificazione al tesoriere dell'ente locale della delibera semestrale, sono stati emessi mandati di pagamento per titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso, assolve l'onere della prova incombente su di lui se indica circostanze di fatto dalle quali sia desumibile il sospetto della sussistenza dell'indicata caducazione (a questo proposito Cass. 26 marzo2012, n. 4820 aveva ritenuto che al creditore fosse sufficiente "allegare il sospetto" purché fondato su elementi concreti che il vincolo sia venuto meno per uno dei fatti sopra indicati), ed in questo caso spetta al comune l'onere di dimostrare il rispetto dell'ordine cronologico dei mandati di pagamento. Questa dimostrazione, secondo Cass. 19 maggio 2021, n. 13676 passa attraverso la dimostrazione: della disponibilità di cassa all'atto del pignoramento; della non detenzione di somme ulteriori rispetto a quelle destinate al pagamento di retribuzioni, mutui e all'erogazione di servizi indispensabili; della mancata emissione di mandati a titoli diversi da quelli vincolati; del rispetto dell'ordine cronologico previsto, ed a questo ultimo fine sono inidonei il libro giornale dei mandati che l'attestazione proveniente dalla stessa amministrazione a dimostrare la sussistenza dei presupposti di impignorabilità ex art. 159 d.lgs 267/2000.
          La logica che riconosce a questi fatti la idoneità a far venire meno il vincolo di impignorabilità è la seguente: se l'ente locale vincola una somma (con la delibera di impignorabilità) in nome delle finalità di cui al comma due dell'art. 159 TUEL (e cioè: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scaduti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili) l'ente locale non può implicitamente tornare sui suoi passi emettendo nel semestre mandati di pagamento per finalità diverse, senza rispettando l'ordine cronologico delle fatture o delle determine di impegno di spesa, il che si sostanzia nella utilizzazione delle somme vincolate per fini diversi da quelli per cui il vincolo di impignorabilità è stato apposto con la delibera di giunta.
          A volte questa prova viene banalmente fornita dal mandato di pagamento emesso per il pagamento dell'acconto dovuto all'avvocato che viene incaricato dal comune di difenderlo nel giudizio di opposizione all'esecuzione o al precetto.
          Nel caso affrontato da Cass., n. 25836 del 13 novembre 2020 la Corte aveva ritenuto assolto l'onere della prova da parte dell'opponente, il quale aveva indicato impegni di spesa (non inverosimilmente estranei), successivi al suo credito sicché spettava al Comune la prova di aver invece rispettato, in concreto, il vincolo e, al di fuori del vincolo, l'ordine temporale dei pagamenti.