Forum ESECUZIONI - ESECUZIONE MOBILIARE E PRESSO TERZI

pignoramento presso terzi

  • Vincenzo Maria Marzuillo

    Milano
    10/01/2024 12:46

    pignoramento presso terzi

    salve ho una questione spinosa da sottoporre alla vostra attenzione.
    successivamente al pignoramento presso terzi avente ad oggetto canoni di locazione ad uso non abitativo (adibito a ristorante), il terzo pignorato (cioè il conduttore) anche titolare del ramo d'azienda (per l'esercizio dell'attività di ristorazione) può cedere il ramo d'azienda successivamente al pignoramento ed all'ordinanza assegnazione? e se si è sufficiente eseguire la comunicazione ex art 36 l 392/78 al proprietario dell'immobile locato (debitore ingiunto) o deve eseguire la citata comunicazione anche o solo al creditore pignorante?
    • Zucchetti SG

      11/01/2024 11:42

      RE: pignoramento presso terzi

      È noto che l'azienda, a norma dell'art. 2555 c.c., è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. L'art. 2558 c.c. dispone che, se non è pattuito diversamente nel contratto di cessione, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, ma il terzo contraente può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento dell'azienda, se sussiste una giusta causa.
      In termini analoghi, l'art. 36 l. 27.7.1978, n. 392 (recante "disciplina delle locazioni di immobili urbani") dispone che "Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte".
      In tale contesto, il pignoramento dei canoni di locazione non determina una novazione soggettiva del rapporto locatizio, che continua ad intercorrere tra le parti originarie; il creditore pignorante diviene solo titolare del credito avente ad oggetto i canoni di locazione; neppure si può ritenere che il sopravvenuto pignoramento dei canoni di locazione incida sulla posizione contrattuale del terzo pignorato, il quale non può veder modificata la propria posizione in ragione che la controparte abbia subito il pignoramento. A questo proposito la giurisprudenza ha ad esempio affermato che "L'art 2917 c.c., ai sensi del quale l'estinzione del credito pignorato per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio dei creditori, non limita l'autonomia negoziale del terzo pignorato, sicché, in caso di pignoramento del diritto ai canoni di locazione, il conduttore è libero di sciogliersi dal rapporto contrattuale, ove ne abbia la facoltà secondo regole che lo disciplinano. (Cass., 17/10/2016, n. 20952.).
      Ed allora, invariata la disciplina del rapporto locatizio, sarà onere del conduttore comunicare al cessionario dell'azienda, subentrante nel contratto di locazione, l'esatto contenuto di questo rapporto, la cui disciplina è stata imperativamente modificata dalla ordinanza di assegnazione nel senso che il destinatario dei canoni non è più (come previsto nel contratto) il locatore ma il creditore pignorante; in difetto, riteniamo che il conduttore (cedente) resti obbligato nei confronti del creditore pignorante non essendosi perfezionato l'accollo, in capo al cessionario, del debito nei confronti del creditore procedente.