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Esecuzioni mobiliari - vendita quote srl

  • Giovanna Antonini

    AVEZZANO (AQ)
    14/03/2025 10:30

    Esecuzioni mobiliari - vendita quote srl

    Buongiorno. Avrei bisogno di un Vs. parere. Nell'ambito delle procedure esecutive mobiliari la vendita di quote di S.r.l. può avvenire all' incanto solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste al il comma 3 art.2471 cc (quote non liberamente trasferibili) o tale modalità può essere adottata anche in assenza di vincoli sulle quote?
    Mi sembra inoltre di aver compreso che in caso di libera trasferibilità e improbabile realizzo di un prezzo superiore alla metà rispetto al valore stimato sia più opportuno procedere con una vendita senza incanto (con aggiudicazione definitiva senza possibilità di presentare offerte nei 10 gg successivi (Art.2471 sempre 3 comma), chiedo un Vs. parere in merito.
    Per le vendite telematiche sono inoltre previsti degli standard da rispettare ovvero è raccomandabile procedere con la presentazione delle offerte mediante il modulo web ministeriale "Offerta telematica" (Dm 32 /2015) o è possibile procedere anche a vendite con procedure semplificate? Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      17/03/2025 07:39

      RE: Esecuzioni mobiliari - vendita quote srl

      Il terzo comma dell'art. 2471 c.c. disciplina la vendita di quote non liberamente trasferibili.
      La norma prevede che ove il pignoramento abbia colpito una quota di s.r.l. non liberamente trasferibile, se creditore (riteniamo non solo il procedente, ma anche gli intervenuti muniti di titolo esecutivo), debitore e società non raggiungono un accordo per il trasferimento "amichevole" della stessa il giudice, dopo aver verificato il mancato raggiungimento dell'intesa, ne dispone la vendita all'incanto, ma l'aggiudicazione non è definitiva, atteso che la società conserva la facoltà di presentare un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.
      E quindi chiaro, a contrario, che se si tratta di vendita di quote liberamente trasferibili si procede con la vendita all'incanto.
      Attenzione però: il fatto che il codice utilizzi il termine "incanto" non vuol dire, secondo noi che si debba vendere con il sistema dell'incanto, potendo procedersi anche mediante vendita senza incanto.
      Come noto, il d.l. 12.9. 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, con l. 10.11.2014, n. 162, ha previsto (sia per la vendita mobiliare che per quella immobiliare) che l'incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene. Questo principio costituisce l'espressione della forte preferenza, accordata dal legislatore, al sistema della vendita senza incanto, in ragione della maggiore affidabilità di questo modello procedimentale rispetto all'incanto.
      A tale considerazione di carattere generale, deve poi aggiungersi il rilievo che l'espressione "incanto" utilizzata dall'art. 2471, 3° co., c.c., non sembra essere utilizzata dal legislatore nella sua accezione tecnica, poiché nessun elemento logico giuridico induce a ritenere che la vendita con il sistema dell'incanto debba essere preferita a quella senza incanto, né vi sono altrettante ragioni logico giuridiche che ostacolano la praticabilità della vendita senza incanto delle quote. Non mancano del resto all'interno del codice civile plurime ipotesi nelle quali, benché il legislatore parli di "incanto", si ritiene pacificamente utilizzabile anche il "senza incanto" (si pensi all'art. 376, dove il termine incanto viene utilizzato quale alternativa alla trattativa privata, agli artt. 719 e 720 a proposito della vendita dei beni ereditari, all'art. 1506 a proposito del riscatto di parte indivisa, all'art. 1515 a proposito della vendita coattiva per inadempimento del compratore, all'art. 2466 a proposito della vendita della quota del socio moroso, all'art. 2646 a proposito della trascrizione delle divisioni, all'art. 2727 a proposito della vendita delle cose date in pegno, all'art. 2862 a proposito degli effetti dell'ipoteca contro il terzo acquirente, agli artt. 2893, 2895 e 2897 a proposito della vendita della cosa ipotecata).
      Quanto alle modalità, se si tratta di vendita competitiva da compiersi in seno alla procedure concorsuali, il rispetto del dm 32/2015 non è obbligatorio (almeno secondo la prevalente opinione). Se invece si tratta di una esecuzione individuale quelle modalità vanno rispettate.
      A questo proposito riteniamo possibile seguire la procedura prevista dall'art. 25 del citato dm, poiché trattasi comunque di beni mobili.