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Forum ESECUZIONI - ESECUZIONE MOBILIARE E PRESSO TERZI
Pignoramento presso terzi
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Silvia Pecora Polese
Salerno08/05/2020 18:24Pignoramento presso terzi
Gent.mi
è stato notificato alla società in attività (amministrazione controllata) pignoramento presso terzi nei confronti di un dipendente della società .
La notifica è avvenuta il 15/10/2019
L'udienza di citazione è fissata per il 14/01/2020
L'atto intima il pignoramento delle somme dovute dalla data di notifica.
il dipendente è collocato in aspettativa non retribuita da lui richiesta per gravi motivi di saluti dal 30.09.19
Sono state accantonate somme pari 1/5 per le mensilità maturate dal 15/10/19 in poi,
-mensilità di settembre mese con prestazione di servizio
-ott e nov aspettativa non retrib.
-dicembre non lavorato ma in busta presenti le festività
-tredicesima mensilità
Non ho trasmesso la dichiarazione entro i termini, per poi presentarmi all'udienza del 14.01.2020 per rendere la dichiarazione ma il ruolo non era stato iscritto
L'udienza si è poi tenuta, senza nessuna notifica al terzo, il 20.01.2020, mi è stato notificato poi il verbale di rinvio a data 10.07.20, motivando il rinvio per l'assenza del terzo.
Devo trasmettere la dichiarazione, in quanto non si terrà l'udienza per la fase emergenziale,
vi chiedo se è corrett trasmettere la stessa dichiarazione redatta per l'udienza di gennaio 2020 indicando le somme dovute accantonate dal 15/10/ 2019 a gennaio 2020 come indicato dal pignoramento oppure
vista l'udienza di luglio le somme dovute da indicare devono essere da data di notifica a luglio data di udienza? oppure devono essere accantonate da luglio in poi?
devono essere accantonate anche le somme per tredicesime festività e malattie?
Inoltre nell'atto è indicata quota di 1/5 ma lo stipendio è inferiore a 1200 la percentuale in questo caso dovrebbe essere pari a 1/10, devo farlo presente ?
grazie saluti
spp
grazie
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Zucchetti SG
10/05/2020 12:53RE: Pignoramento presso terzi
L'interrogativo richiede lo svolgimento di alcune premesse.
È del tutto pacifico che a seguito del pignoramento presso terzi, sia il debitore esecutato che in terzo pignorato perdono la disponibilità del credito. In particolare, il terzo, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., assume le vesti di custode del credito.
Pur a fronte di questi indiscussi principi, la dottrina e la giurisprudenza da sempre si domandano quale sia il momento determinante per l'acquisto dell'efficacia del pignoramento e la giurisprudenza, (invero criticata da una parte della dottrina) è giunta alla conclusione che la sussistenza del credito debba essere valutata solo nel momento del perfezionamento della fattispecie complessa, vale a dire con la dichiarazione non contestata del terzo ovvero, nell'ipotesi di giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, con la sentenza che accerta detto obbligo, restando invece irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento (Cass., 26-7-2005, n. 15615; Cass., 29-5-2007, n. 12602).
Se è così, tutto ciò che entra nella disponibilità del terzo a partire dal giorno della notificazione iniziale sino al giorno della dichiarazione (e fino alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione) è assoggettato al vincolo di destinazione pubblicistica, vincolo che comporta l'inefficacia per il creditore procedente, e per i creditori intervenuti, di ogni atto di disposizione del credito da parte del debitore o del terzo.
Questo assunto deve essere tenuto fermo anche se l'udienza viene, per qualunque motivo, differita. In primo luogo il pignoramento presso terzi è ancora costruito nella forma della citazione del terzo a comparire all'udienza, sebbene la dichiarazione possa essere resa anche a mezzo raccomandata. In secondo prescindere dalla considerazione dei crediti maturati successivamente alla ricezione della citazione imporrebbe una declaratoria di improcedibilità dell'azione esecutiva quante volte fosse inesistente al momento del pignoramento ma maturato al giorno dell'udienza.
Quanto al contenuto della dichiarazione, è sufficiente che il terzo indichi qual è la misura della retribuzione, comprensiva di accessori.-
Silvia Pecora Polese
Salerno10/05/2020 22:20RE: RE: Pignoramento presso terzi
Vi ringrazio per la vostra risposta
nel caso in esame il pignoramento è avvenuto il 14.10.19 unico credito maturato a questa data è la mensilità di settembre,
mentre fino alla data dell'udienza 20.01.20 sono maturati i mesi di settembre dicembre e tredicesima mensilità
Dalla vostra esposizione deduco che la dichiarazione dovrà riportare la situazione del debito nei confronti del dipendente al 20.01.20 (prima udienza come da atto di pignoramento),
ma non mi è chiaro se dovrà riportare i crediti maturati sino a tale data, oppure solo i crediti presenti alla data della ricezione atto 14.10.19.
Nella dichiarazione, è opportuno far presente che, l'attuale situazione aziendale legata anche alla fase emergenziale, impedisce qualsiasi pagamento anche se disposto dal Giudice per la situazione in esame .
grazie
spp-
Zucchetti SG
13/05/2020 07:46RE: RE: RE: Pignoramento presso terzi
Nella dichiarazione dovranno essere indicati tutti i crediti maturati alla data della dichiarazione medesima poiché, come abbiamo detto, essi vanno a comporre l compendio pignorato.
Quanto ad eventuali difficoltà aziendali legati alla situazione emergenziale, essi non esonerano il datore di lavoro (ed in generale i debitori) dal pagamento delle retribuzioni.
Se poi il terzo pignorato dovesse ritenere di sottoporre al giudice specifiche questioni, è evidentemente libero di farlo.-
Silvia Pecora Polese
Salerno19/05/2020 12:15RE: RE: RE: RE: Pignoramento presso terzi
Vi chiedo scusa perché non ho ben formulato il quesito
la scrivente si è presentata in udienza alla data indicata nell'atto con la dichiarazione ma il ruolo non presente è stato iscritto dopo giorni e poi rinviato a giugno.
pertanto l' udienza è stata differita
La dichiarazione anche se trasmessa alla data odierna,
-dovrà essere datata e contenere gli importi maturati sino alla data di udienza 20.01.20 indicata nell'atto?
oppure contenere gli importi maturati sino alla data dell'udienza differita a giugno?
vi ringrazio nuovamente e mi scuso
spp-
Zucchetti SG
21/05/2020 08:13RE: RE: RE: RE: RE: Pignoramento presso terzi
Comprendiamo la precisazione, ma i termini della risposta rimangono invariati.
Come abbiamo detto, oggetto di pignoramento sono (almeno) i crediti maturati sino alla data in cui il terzo rende la dichiarazione (e, a nostro avviso, fino alla data di pronuncia dell'ordinanza), indipendentemente dal fatto che l'udienza a tal'upo fissata sia stata, per le più disparate ragioni, differita.
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Silvia Pecora Polese
Salerno29/09/2020 12:12RE: Pignoramento presso terzi
ho provveduto ad inoltrare dichiarazione sul dovuto alla data dichiarativa versando la somma.
Il creditore pign.intima il versamento degli altri importi maturati successivamente alla dichiaraz e pagamento.
ma non ci sono stipendi maturati
Il dipendente risulta in Cigo corrisposta da INPS con buste paga pari a zero e successivamente in Asp non Retrib con le buste paga a zero
Posso provvedere ad inviare una dichiarazione attestante l'assenza di importi maturati inviandola anche al giudice?
grazie
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Zucchetti SG
01/10/2020 06:27RE: RE: Pignoramento presso terzi
Rispondiamo alla ulteriore richiesta di precisazioni osservando che il terzo pignorato è obbligato nei confronti del creditore procedente anche per le retribuzioni maturate dopo l'ordinanza di assegnazione, fino al completo soddisfacimento del credito azionato esecutivamente (lo si ricava agevolmente dalla lettura degli artt. 543, 547 e 553 c.p.c.). Va tuttavia precisato che se ad un certo punto dello svolgimento del rapporto di lavoro, detti crediti (come nel caso di specie) non maturano, nulla è dovuto.
È opportuno quindi che si risponda all'intimazione rappresentando che il dipendente risulta il CIGO e successivamente in ASP.
Non è necessario, né possibile inviare la dichiarazione anche al giudice, atteso che con l'ordinanza di assegnazione il processo esecutivo per pignoramento presso terzi giunge al suo fisiologico epilogo e dunque si estingue. In questo senso si esprime la costante giurisprudenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1768 del 14/07/1967; Sez. 3 - , Sentenza n. 13163 del 25/05/2017; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11660 del 07/06/2016; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 615 del 17/01/2012; Sez. 3, Sentenza n. 17520 del 23/08/2011; Sez. 3, Sentenza n. 4505 del 24/02/2011; Sez. 1, Sentenza n. 25946 del 11/12/2007; Sez. L, Sentenza n. 3138 del 28/06/1989; Sez. 3 - , Sentenza n. 5489 del 26/02/2019; Sez. 3 - , Sentenza n. 10820 del 05/06/2020).
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