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Forum ESECUZIONI - ESECUZIONE MOBILIARE E PRESSO TERZI
pignoramento credito fiscale general contractor
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Francesco Severi
Modena27/12/2023 15:31pignoramento credito fiscale general contractor
buongiorno
vi sottopongo il seguente caso.
Tizio, proprietario insieme alla moglie e alla cognata di una villetta bifamiliare, dà incarico alla società Alfa di eseguire lavori di efficientamento energetico in regime di superbonus 110.
I lavori vengono eseguiti nella misura del 30% circa.
Tizio in ottobre invia PEC ad Alfa recante diffida ad adempiere, ovvero ad ultimare i lavori, entro il 31.12 data di scadenza del beneficio fiscale.
Alfa non riprende i lavori che al 31.12 non saranno ultimati.
Tizio intende quindi chiedere il sequestro conservativo dei beni e dei crediti (anche fiscali) della società Alfa in previsione di radicare un'azione di merito tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti (da individuarsi nella perdita del bonus fiscale a fronte della mancata conclusione dei lavori entro il 31.12).
Si chiede se condividete l'iniziativa in parola.
Grazie
FS
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Zucchetti SG
29/12/2023 11:53RE: pignoramento credito fiscale general contractor
Per rispondere al quesito formulato va premesso quanto segue.
Nell'ambito dei provvedimenti a carattere cautelare, la misura del sequestro conservativo di cui all'art. 671 c.p.c. rientra, più specificamente, tra i rimedi volti ad assicurare al creditore la conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore di cui all'art. 2740 c.c. e quindi a scongiurare il pericolo della infruttuosità di un successivo provvedimento di condanna, rispetto al quale assolve una funzione ancillare, poiché al termine del processo di merito, in caso di condanna, esso si converte in pignoramento.
La ragione della previsione di un siffatto istituto, il quale annichilisce la facoltà del proprietario di disporre liberamente del bene colpito, si rinviene nell'esigenza, tutelata dall'ordinamento, di impedire che il debitore compia atti dispositivi del proprio patrimonio idonei a pregiudicare le ragioni del creditore dissolvendo la propria garanzia generica nel tempo di celebrazione e definizione del giudizio di merito.
Pertanto, la misura di cui si discorre deve sottendere, all'evidenza, da un lato la probabile esistenza del diritto di credito vantato, e dall'altro nel "fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito" o c.d. pericolo da infruttuosità, vale a dire nel rischio che, durante il tempo necessario allo svolgimento del giudizio a cognizione piena sul credito, il debitore possa porre in essere atti di disposizione in danno dei creditori, in modo che, al termine del processo, il suo patrimonio risulti insufficiente alla soddisfazione del credito.
Secondo consolidata giurisprudenza, tale requisito, che non può dipendere da un mero apprezzamento soggettivo del creditore, deve corrispondere alla realtà oggettiva delle cose, desumibile, anche alternativamente, sia da elementi oggettivi, attinenti alla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore in rapporto proporzionale all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, riguardanti il suo comportamento, che rendano verosimile l'eventualità di un depauperamento del suo patrimonio ed esprimano la sua intenzione di sottrarsi all'adempimento di suoi obblighi in modo da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la sua pretesa non sia soddisfatta" (cfr. Cass. Civ. nn. 2081/2002, 13400/2001, 6042/98, 6460/96);
Così descritti gli indicati presupposti, riteniamo che una domanda di sequestro conservativo potrà essere fondatamente proposta solo ove il ricorrente riesca a dimostrarne l'esistenza. -
Marco Mizzon
Gorizia23/01/2024 14:50RE: pignoramento credito fiscale general contractor
Buongiorno,
sono sicuramente d'accordo sulle premesse generali e teoriche di Zucchetti SG, che però, non rispondono al quesito.
Sto affrontando una vertenza analoga, ho ottenuto il sequestro e ho cercato di porre il vincolo ai crediti fiscali presenti sul cassetto fiscale del contractor.
nel sequestro presso terzi, che segue le forme del pignoramento presso terzi, Agenzia delle Entrate ha fornito la seguente dichiarazione:
"con riferimento ai crediti d'imposta derivanti dal Superbonus edilizio 110%, (quindi da agevolazioni, sia ceduti, sia ricevuti), si ritiene che non presentino i caratteri previsti dall'art. 474 c.p.c., ossia certezza, liquidità ed esigibilità - requisiti essenziali e imprescindibili per potersi procedere ad esecuzione forzata, requisiti che possono essere assunti soltanto dopo che l'ufficio finanziario, svolti i relativi controlli, abbia verificato che il rimborso sia effettivamente dovuto (certezza) e ne abbia quantificato l'ammontare (liquidità);
Si evidenzia come i suddetti crediti non possano considerarsi né certi, né liquidi né esigibili, in quanto l'Amministrazione finanziaria non ha ancora svolto i previsti controlli di legge"
Questa dichiarazione è stata da me contestata, il procedimento verrà sospetto in attesa della conclusione del merito. Successivamente si andrà a discutere la questione che, nella sintesi, a mio parere, non può che portare al riconoscimento della sequestrabilità / pignorabilità di questo genere di crediti.
Si tratta, infatti, nel caso di specie di crediti futuri sottoposti a condizione che possono essere serenamente vincolati "ora per allora" e successivamente liquidati dopo che Agenzia delle Entrate ha effettuato i controlli del caso. D'altrocanto, volendo fare alcune ulteriori considerazioni, se non fossero pignorabili, allora non dovrebbero essere neanche cedibili. Alla medesima considerazione è giunta la giurisprudenza penale (sul web si trovano agevolmente diversi richiami) mentre la giurisprudenza di merito sta ancora formandosi.-
Zucchetti SG
23/01/2024 16:03RE: RE: pignoramento credito fiscale general contractor
Dopo aver premesso che a nostro avviso la risposta al primo quesito formulato è stata ampiamente fornita, e che le questioni poste con il secondo quesito involgono aspetti diversi da quelli scrutinati nel primo, osserviamo che le deduzioni svolte in ordine alla possibilità di sottoporre a sequestro conservativo i crediti d'imposta indicati nella domanda ci sembrano condivisibili, mentre gli argomenti spesi dall'Agenzia delle entrate ci paiono poco convincenti.
Ed invero, la giurisprudenza ha più volte affermato, con riferimento ai crediti suscettibili di essere oggetto di pignoramento a norma dell'art. 543 c.p.c., (e dunque, anche di sequestro ai sensi dell'art. 678 c.p.c.) che "La esigibilità del credito non è a condizione della sua pignorabilità, poiché oggetto dell'espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata quanto una posizione giuridica attiva dell'esecutato, sicché l'espropriazione presso terzi può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura (per via di assegnazione o di vendita e successiva aggiudicazione) concretamente prospettabile nel momento della assegnazione (nella specie, il credito indennitario insorto al momento del sinistro, con esigibilità condizionata all'espletanda procedura d'avaria prevista nel contratto di assicurazione. Cass., Sez. III, 15 marzo 2004, n. 5235).
In altra occasione è sato detto che "In tema di crediti futuri, la mancanza dei requisiti di certezza e liquidità, così come non inficia l'efficacia traslattiva dell'atto di cessione, purché si tratti di un credito non meramente eventuale, in quanto destinato a maturare nell'ambito di un rapporto identificato e già esistente, non incide neppure sulla pignorabilità del credito, e non preclude quindi l'azione esecutiva sullo stesso, posto che il pignoramento pone sul bene un vincolo che ha senso solo se ne sia ipotizzabile l'alienabilità (Cass. sez. L. 10 settembre 2009, n. 19501), giungendo financo ad osservare che "L'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente" (Cass., sez. III, 22 giugno 2017, n. 15607; principio ribadito, da ultimo, da Cass., sez. III, 24 maggio 2023, n. 14419).
Ergo, le deduzioni dell'Agenzia delle entrate non ci sembrano a perfetta tenuta nella misura in cui subordinano la pignorabilità (e dunque la sequestrabilità) di un credito alla sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, di fatto sovrapponendo le condizioni in presenza delle quali un credito può fondare l'azione esecutiva, e quelle in cui un credito può costituirne l'oggetto.
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