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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO P.C.T. - 30 GIUGNO 2014
Concordato Preventivo
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Mauro Variale
BARI06/06/2018 18:22Concordato Preventivo
Buonasera,
necessito di conoscere il vostro orientamento in ordine ai seguenti aspetti in ambito di concordato preventivo:
1.Il professionista creditore che ha prodotto solo notula pro forma ha diritto all'imponibile in privilegio con o senza interessi?
2.Quale è la sorte di IVA, CPA e spese indicate nella notula pro forma: sono da iscrivere al passivo? In caso affermativo sono da iscrivere in chirografario o in privilegio?
3.In caso di attività giudiziale con soccombenza da parte della società in concordato, e di distrazione o di mancata distrazione ex art 93 c.p.c. come vanno computati i crediti?in un'unica somma o in somme differenziate tra professionista e parte vincitrice della controversia?
4.gli interessi legali sulla somma riportata nelle notule/pro forma devono calcolarsi? e, se si, da quando?e, soprattutto, come bisogna comportarsi in caso di notula ricevuta successivamente alla data di deposito della domanda di concordato?-
Zucchetti SG
Vicenza07/06/2018 20:16RE: Concordato Preventivo
Domande 1 e 4- Il credito del professionista nasce dal fatto che egli, su incarico del committente, ha eseguito una prestazione professionale, per cui se tale attività è stata svolta prima dell'ammissione al concordato, il credito può essere riconosciuto quale concorsuale ed anche sulla base di una nota pro forma, potendo il professionista emettere la fattura al momento del pagamento.
Ovviamente stiamo parlando del professionista del debitore concordatario e il riconoscimento del suo credito presuppone che sia data la prova dello svolgimento dell'attività per la quale il compenso viene chiesto e sia stata svolta in modo tale da non destare contestazioni; una volta riconosciuto il credito, questo va collocato tra i privilegiati ex art. 2751bis n. 2 c.c., nei limiti e per il periodo temporale indicato da tale norma. Riconosciuto il credito in privilegio, gli interessi vanno determinati a norma dell'art. 2749 c.c., che regola appunto il trattamento degli interessi generati dai crediti privilegiati.
La decorrenza di questi parte dal momento in cui il credito è liquido ed esigibile e, quindi nel caso dalla presentazione della parcella proforma, ed a questa situazione va adattato l'art. 2749 c.c.
Quesito 2- La risposta dipende dalla interpretazione dell'art.1 comma 474 L.205/2017 che ha esteso il privilegio di cui all'art. 2751bis c.c. anche ad IVA e CAP. Se l'attività in questione è stata svolta nel corso di quest'anno, non vi è dubbio che il privilegio va riconosciuto. Se è antecedente noi abbiamo più volte detto in questo Forum che il nuovo privilegio può essere fatto valere immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge, ossia dopo l'1.1.2018, indipendentemente dall'epoca cui si riferisce la prestazione, perché il privilegio è sì una caratteristica del credito, ma assume rilevanza nel momento in cui il credito viene azionato in un concorso (anche nell'esecuzione individuale se vi sono più creditori partecipanti), posto che la collocazione rileva solo in rapporto con altri creditori che partecipano sullo stesso patrimonio nel caso questo sia insufficiente per la soddisfazione di tutti. Ma esistono opinioni contrarie.
Quesito 3- Per la verità non ci è molto chiaro. Ci sembra di capire che il debiore concordatario sia rimasto soccombente in una causa e sia stato condannato anche al pagamento delle spese processuale con distrazione a favore dell'avvocato.
Se è così, la parte vincitrice può insinuare il credito per capitale, interessi,. ecc., nel mentre stante la distrazione a favore dell'avvocato della controparte, è il legale legittimato a chiedere il rimborso delle spese di causa. Pensiamo che si sia trattato di un giudizio di cognizione, per cui le relative spese non godono di alcun privilegio. Il credito per capitale avrà il privilegio che la legge eventualmente gli riconosce in ragione della sua causa (dipendente, agente, artigiano, ecc.).
Zucchetti SG srl
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Mauro Variale
BARI08/06/2018 15:18RE: RE: Concordato Preventivo
Salve,
grazie, alla prossima.
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