Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO P.C.T. - 30 GIUGNO 2014

quietanza liberatoria

  • Maria Luisa Partenope

    Foggia
    15/11/2017 00:09

    quietanza liberatoria

    Con opposizione a Decreto Ingiuntivo la società debitrice del fallimento, assumeva di aver pagato le fatture di cui al monitorio con vari acconti, risultanti dalle proprie scritture contabili.
    Il Giudice in prima udienza concede la provvisoria esecuzione.
    La società debitrice deposita successivamente istanza di revoca/sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, allegando una quietanza liberatoria a firma del fallito.
    Il Giudice la rigetta motivando, tra le altre, che il detto scritto non ha data.
    Tale quietanza liberatoria viene depositata anche con la memoria n. 1 ex art. 183 cpc.
    Come per incanto, con la memoria n.2 ex art. 183 cpc, l'opponente deposita la medesima quietanza liberatoria che, questa volta, ha un timbro postale con data certa.
    Viene addebitato il deposito del documento privo di data certa, come errore della segretaria della società debitrice.
    E' possibile questo "cambiamento" di rotta e soprattutto è opponibile al fallimento la detta quietanza ai sensi dell'art 2704 c.c.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/11/2017 20:10

      RE: quietanza liberatoria

      Il sesto comma dell'art. 183 cpc stabilisce che: "Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:
      1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
      2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
      3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria".
      Come può vedere, quindi, il termine sub n. 2) per la seconda memoria è finalizzato, oltre che alle repliche e alle modifiche allo scopo di definire il thema decidendum, anche alle indicazione dei mezzi istruttori e alla produzione di documenti, allo scopo di fissare il thema probandum, tant'è che il termine successivo è concesso solo per l'indicazione di prove contrarie.
      Nel suo caso, quindi, la produzione del documento datato, se, come pare di capire, è stata effettuata con la seconda memoria di cui sopra, è da ritenere regolare e con tale produzione non si ha alcuna mutatio né emendatio libelli perché si tratta di una attività istruttoria tesa a sostenere l'eccezione già ritualmente formulata di avvenuto pagamento.
      La quietanza in questione, se fornita di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, è opponibile anche alla massa e, quindi al curatore. Il timbro postale è generalmente ritenuto idoneo a fornire la data certa del documento su cui è apposto, per cui la stampigliatura deve essere proprio sul documento prodotto, ovviamente in originale, potendosi la fotocopia prestare a manipolazioni.
      Zucchetti SG srl