Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO P.C.T. - 30 GIUGNO 2014

C.P. contestazione dei crediti appostati nel piano

  • Renato Caruso

    Roma
    06/12/2016 12:55

    C.P. contestazione dei crediti appostati nel piano

    Mi piacerebbe avere un Vs. parere sulla seguente questione: sono liquidatore di un C.P. e, nel verificare se un credito vantato da uno studio legale, regolarmente appostato nel piano, godesse o meno del privilegio, mi sono accorto di una enorme sproporzione tra l'attività effettivamente svolta e gli onorari richiesti. Posso, nel predisporre lo stato passivo, ridurre il credito o mi devo attenere a quanto indicato nel piano?
    Inoltre, se alcune cause si sono concluse prima del biennio della presentazione della domanda di concordato ed altre dopo, posso considerare in privilegio soltanto il credito relativo agli onorari per queste ultime o devo considerare tutto in privilegio?
    Grazie
    Renato Caruso
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/12/2016 19:37

      RE: C.P. contestazione dei crediti appostati nel piano

      Il silenzio della legge sul mezzo di comunicazione tra curatore e comitato dei creditori da un lato, e l'utilizzo sempre più massiccio e vantaggioso della Pec da parte del curatore per comunicare con i creditori, dall'altro, inducono a ritenere che, ove il presidente del comitato abbia fornito al curatore il suo indirizzo, Pec, possa essere utilizzato questo strumento anche nelle comunicazioni tra loro. Oltre tutto, già l'art. 41 prevede che i singoli membri possano utilizzare per esprimere il voto qualsiasi "mezzo elettronico o telematico, purche' sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto" e il nuovo quinto comma dell'art. 40 dispone che "Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti…"; ed ancora vi sono dei casi in cui l'utilizzo della Pec diventa quasi indispensabile; si pensi, ad esempio, all'ult. comma dell'art. 33, per il quale il rapporto va trasmesso via Pec al Registro delle Imprese e a tutti i creditori a terzi aventi diritto, unitamente alle osservazioni mosse dal comitato dei creditori. Orbene è vero che le osservazioni del comitato vanno depositate in cancelleria, ma seguendo questa regola, il curatore dovrebbe interpellare la cancelleria per sapere se sono pervenute osservazioni, in caso positivo recarsi a prenderle in cancelleria e scannerizzarle perché deve trasmetterle via Pec ai creditori e al Registro delle Imprese, per cui diventa più lineare che venga utilizzato lo stesso strumento per comunicare con i comitato dei creditori e per farsi trasmettere direttamente le osservazioni- visto che ora il curatore è addirittura il destinatario delle domande di insinuazione- e poi depositare le stesse in cancelleria.
      Il comitato, infatti, non dà solo pareri, ma anche autorizzazioni (molte di quelle che prima della riforma erano di competenza del giudice delegato), sicchè quando un atto deve essere autorizzato dal comitato è chiaro che deve risultare in cancelleria che l'autorizzazione è stata concessa, così come, quando è richiesto un preventivo parere su una istanza su cui deve decidere il giudice delegato, questi deve sapere che il parere è stato rilasciato e deve poterlo verificare, in particolare quando la legge richiede il parare favorevole.
      Zucchetti SG Srl
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/12/2016 19:40

      RE: C.P. contestazione dei crediti appostati nel piano

      Ci scusi, è stata inserita una risposta relativa ad altra domanda.
      Domani risponderemo alla sua.
      Zucchetti SG srl
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/12/2016 20:30

      RE: C.P. contestazione dei crediti appostati nel piano

      Premesso che il liquidatore del concordato non deve predisporre uno stato passivo, ma provvedere al pagamento dei creditori, si è sempre discusso dei limiti di autonomia del liquidatore circa la valutazione dei crediti, ove questi, esposti dal debitore, non siano stati contestati in corso di procedura dal commissario. Noi abbiamo sempre sostenuto che il liquidatore, posto che deve provvedere al pagamento è anche legittimato ad interferire sull'an e il quantum dei crediti che deve soddisfare, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione. Se si ammette che il liquidatore ha questo potere, tale organo può anche interferire sulla sproporzione dell'importo richiesto, a meno che non ci sia un contratto stipulato con il debitore; in questo caso gli spazi di contestazione per esorbitanza- ancora possibili- si restringono e la contestazione si sposta più sulle modalità della prestazione effettuata dal professionista svolta non a regola d'arte.
      Per quanto riguarda il privilegio, bisogna preliminarmente stabilire se si è trattato di un incarico unico, per quanto complesso e prorogatosi nel tempo, o di una serie di incarichi indipendenti. In caso di incarico unico, il limite biennale sostanzialmente non opera, almeno per gli onorari, ha detto la S. Corte, con la sentenza 28/01/2014 n. 1740, specificando che "quel limite opera proprio con riferimento alle ipotesi di pluralità di incarichi professionali, nelle quali il biennio non può decorrere che dal momento della cessazione del complessivo rapporto professionale composto dai distinti rapporti originati dai plurimi incarichi: in altri termini, gli ultimi due anni prestazione di cui parla la norma in esame sono gli ultimi in cui si è svolto (non già l'unico o ciascuno dei plurimi rapporti corrispondenti ai plurimi incarichi ricevuti, bensì) il complessivo rapporto professionale, sicchè restano fuori dalla previsione del privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto".
      Se ricorre, quindi questa ipotesi della pluralità di incarichi la sua soluzione è conforme a quella indicata dalla Corte.
      Zucchetti SG srl
      • Renato Caruso

        Roma
        09/12/2016 09:41

        RE: RE: C.P. contestazione dei crediti appostati nel piano

        Vi ringrazio molto per la esauriente risposta.
        Cordiali saluti
        Renato Caruso