Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO P.C.T. - 30 GIUGNO 2014

autocertificazione Curatore copie avviso di vendita art. 498

  • Fabrizio Caspani

    MARIANO COMENSE (CO)
    11/04/2018 14:47

    autocertificazione Curatore copie avviso di vendita art. 498

    Buongiorno,
    devo notificare ai creditori ipotecari l'avviso di vendita degli immobili fallimentari. Devo obbligatoriamente richiedere copia autentica alla cancelleria o posso inviare copia autenticata dal Curatore, come disposto nel D.L. 90/2014?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/04/2018 20:28

      RE: autocertificazione Curatore copie avviso di vendita art. 498

      Riteniamo che possa provvedere anche il curatore giacchè l'art. 52 del d.l. n. 90 del 2014 ha aggiunto all'art. 16bis del d.l.18/10/2012, n. 179, convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221, il seguente comma 9bis:
      "Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita' telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformita' a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice".
      Zucchetti Sg srl