Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO P.C.T. - 30 GIUGNO 2014

Piano di Riparto Finale- fallimento vecchio rito

  • Carlo De Carlini

    DESIO (MB)
    18/11/2016 10:52

    Piano di Riparto Finale- fallimento vecchio rito

    Sto procedendo ad effettuare i pagamenti previsti nel Piano di Riparto Finale e vengo a conoscere, fra l'altro, l'esistenza di questi casi:
    1)Il creditore è una ditta individuale fallita con fallimento chiuso oltre 5 anni;
    2)Il creditore è una ditta individuale fallita con fallimento chiuso da 1 anno;
    3)Il creditore è una S.r.l. fallita con fallimento chiuso da oltre 5 anni;
    4)Il creditore è una S.r.l. fallita con fallimento chiuso da 1 anno;
    5)Il creditore è una S.n.c. fallita con fallimento chiuso da oltre 5 anni;
    6)Il creditore è una S.n.c. fallita con fallimento chiuso da 1 anno;
    7)Il creditore è una S.r.l. cancellata dal Registro delle Imprese;
    8)Il creditore è una S.n.c. cancellata dal Registro delle Imprese;
    9)Il creditore è una ditta individuale cancellata dal Registro delle Imprese.

    Desidererei conoscere il comportamento che deve tenere il Curatore nei casi sopra indicati.

    Ringrazio.
    Dott. Carlo De Carlini
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/11/2016 19:08

      RE: Piano di Riparto Finale- fallimento vecchio rito

      Per quanto riguarda i casi di creditori ditte individuali, siano o non cancellati dal registro delle Imprese (nn. 1,2,9), lei deve inviare il dovuto da riparto all'ex fallito, che, alla chiusura del suo fallimento, è ritornato nella piena disponibilità dei suoi diritti patrimoniali, compresi quindi i crediti.
      Per quanto riguarda i casi di creditori S.r.l. (nn. 3,4,7) solo per la fattispecie sub 7) dice che la società è stata cancellata dal registro delle imprese, per cui dobbiamo desumere che, per quanto strano, nei casi sub 3 e 4 la cancellazione non sia stata effettuata. Orbene, se alla chiusura del fallimento le società non sono state cancellate dal registro delle imprese, l'importo dovuto va trasmesso al legale rappresentante della società; se cancellate e per quella sicuramente cancellata, i creditori devono ritenersi irreperibili e, quindi procedere a norma del comma quarto dell'art. 117 l.f.
      Per quanto riguarda i creditori S.n.c. (nn. 5,6,8), vale grosso modo lo stesso discorso fatto per la Srl, per le società non cancellate. Per quelle cancellate, potrebbe fare il tentativo di sapere da un socio o dall'ex legale rappresentante quale era la composizione sociale e le quote dei soci, e se fattibile anche per numero e dimensioni, trasmettere il dovuto alla società a ciascun socio per la quota di ognuno; se questa via diventa eccessivamente complicata (per difficoltà di conoscere i dati necessari o per la morte di qualche socio, o altro) può considerare il creditore irreperibile, con conseguente applicazione dell'art. 117, co. 4.
      Zucchetti SG srl