Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO P.C.T. - 30 GIUGNO 2014

AMMISSIONE PASSIVO INAIL

  • Paolo Carobbio

    Alzano Lombardo (BG)
    15/03/2017 09:32

    AMMISSIONE PASSIVO INAIL

    Buongiorno,
    prima della dichiarazione di fallimento della ditta individuale si è infortunato gravemente un dipendente. A seguito dell'infortunio è stato avviato un procedimento penale nei confronti dell'imprenditore ora fallito non risultano invece procedimenti civili. Il procedimento si è concluso (sentenza passata in giudicato) con la condanna dell'imprenditore per il reato da lui commesso, inoltre la sentenza ha condannato l'imprenditore a risarcire i danni per circa 450.000 euro all'INIAL che ha indennizzato l'episodio infortunistico erogando al dipendente le prestazioni di legge.
    Si precisa che all'epoca dell'infortunio l'imprenditore individuale aveva stipulato anche una assicurazione per la copertura dei rischi da responsabilità civile. Nonostante le ripetute missive la Compagnia Assicuratrice non ha mai risposto in merito al sinistro.
    L'INAIL a seguito della sentenza sopra riportata ha fatto pervenire allo scrivente curatore insinuazione la passivo del fallimento della ditta individuale richiedendo l'ammissione al passivo per le somme erogate per legge al dipendente e richiedendo per tali somme il privilegio di cui all'art. 2767 sulle somme dovute dalla compagnia assicuratrice che garantisce la r.c. dell'impresa fallita.
    Alla luce di quanto sopra si chiede se si debba ammettere il credito richiesto dall'INAIL e se spetta il privilegio di cui al 2767 c.c..
    Inoltre, si chiede se lo scrivente curatore sia obbligato per qualsiasi motivo ad agire nei confronti della Compagnia Assicuratrice che garantisce la r.c. visto che ne il fallito, ne l'INAIL, ne il dipendente infortunatosi hanno mai proposto azione in tal senso ma inviato solo missive alla compagnia assicuratrice.
    Distinti saluti.
    Paolo

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/03/2017 16:56

      RE: AMMISSIONE PASSIVO INAIL

      La norma di cui all'art. 2767 c.c. tutela il danneggiato nel caso il danneggiante sia assicurato per la responsabilità civile, diversa da quella automobilistica (per la quale esiste l'azione diretta); ove, infatti il danneggiato non abbia azione diretta, l'assicuratore versa l'importo del risarcimento al fallimento e su questa indennità la norma citata concede un privilegio speciale di grado undicesimo in favore del danneggiato. Peraltro il dipendente del datore di lavoro fallito non ha bisogno di richiamare tale norma per i danni subiti nell'espletamento dell'attività perchè questa voce di credito rientra nella previsione dell'art. 2751bis n. 1 c.c., che dà un privilegio prevalente su quelli di grado undicesimo di cui all'art. 2767 c.c. (sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale- Corte Cost. 28/12/2006, n. 457- che anche se ha ritenuto irrilevante la questione proposta circa l'inesistenza l'azione diretta del dipendente nei confronti della compagnia assicuratrice del datore di lavoro, ha dato interessanti indicazioni in tal senso).
      Nella fattispecie da lei rappresentata, la compagnia assicuratrice per la responsabilità civile non ha risarcito il fallimento né sembra sia disposta a farlo, visto che non risponde nemmeno alle richieste fatte, per cui il problema del privilegio speciale sulla somma, che non c'è, non si pone o comunque andrebbe respinto per mancanza dell'oggetto del privilegio.
      Ma, al di là di questa considerazione è, più a monte da vedere, se l'Inail - che presumibilmente nel caso ha svolto azione di rivalsa per la rendita corrisposta in favore del lavoratore infortunato- goda del privilegio di cui all'art. 2767 c.c. per tale credito, nel caso la compagnia assicuratrice rimborsi il fallimento..
      La risposta non è agevole. La premessa è che "l'azione di rivalsa esercitata dall'Inail nei confronti delle persone civilmente responsabili, in caso di responsabilità penale accertata a loro carico a seguito di infortunio sul lavoro, configura una speciale azione di regresso spettante "iure proprio" all'Istituto ai sensi degli art. 10 e 11 d.P.R. n. 1124 del 1965, esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio" (Cass., 17/07/2013, n. 17486); e questo spiega perché l'Inail non si sia "surrogata" nella posizione del dipendente facendo valere il privilegio ex art. 2751bis n. 1 c.c., ma non risolve il problema (anticipiamo che in una nostra risposta di qualche anno addietro avevamo dato una risposta più netta, ma in una situazione in cui non erano definiti i termini della questione). La giurisprudenza, infatti, è costante nell'affermare che "il privilegio di cui all'art. 2767 c.c., avente a oggetto l'indennità dovuta dall'assicuratore all'assicurato e la cui previsione è ispirata all'esigenza di sottrarre il terzo al concorso dei creditori chirografari dell'assicurato, trova applicazione solo nel settore dell'assicurazione volontaria" (da ult. Cass. 08/01/2016, n. 128; Cass. n. 5172/2010), per cui sembrerebbe che le assicurazioni sociali ne siano escluse, ma tutte le sentenze fanno però riferimento all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, in cui la l. n. 990 del 1969 perché questa riconosce al danneggiato l'azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore.
      E questo è il punto critico perché, in realtà, nel caso dell'infortunio sul lavoro, il danneggiato ha azione diretta nei confronti dell'Inail, ma non nei confronti della compagnia assicuratrice della responsabilità civile, né contro quest'ultima ha azione diretta l'Inail per il regresso. Conseguentemente, nell'ipotesi di fallimento dell'assicurato per la responsabilità civile, l'assicuratore è tenuto a pagare l'intera indennità al fallimento; ma se è così, si deve anche ammettere che il danneggiato, o chi agisce in via di regresso come l'Inail, possa insinuarsi con il privilegio di cui all'art. 2767 c.c.
      Questo non significa che l'indennità pagata dalla compagnia assicuratrice vada destinata all'Inail, ma solo che questo ente ha un privilegio speciale di grado undicesimo su detta somma, per cui solo se dopo aver pagato i creditori di grado precedente rimane qualcosa della somma in questione, questa va assegnata all'Inail, secondo il sistema solito dei privilegi speciali.
      Zucchetti SG srl