Forum AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO - L'INDENNITà

A.so in eredità beneficiata

  • Luigi Sica

    Torino
    22/06/2024 11:24

    A.so in eredità beneficiata

    L'a.so., professionista nominato, ha gestito in nome e per conto della amministrata una eredità con beneficio di inventario. In sede di Rendiconto di chiusura della e.beneficiata e' di diritto ma sopratutto prassi che l'a.so professionista chieda un compenso per la attività svolta al Giudice della successione della e.beneficiata e senza dover chiedere autorizzazioni al Giudice tutelare ?
    • Zucchetti SG

      25/06/2024 12:17

      RE: A.so in eredità beneficiata

      La domanda non ci è chiara. Se abbiamo ben capito, nel patrimonio dell'amministrato è caduta un'eredità accettata con beneficio d'inventario, e l'ADS ha dovuto conseguentemente gestirla.
      Ove così fosse, per inquadrare il tema occorre muovere dalle previsioni di cui agli artt. 471 e 472 c.c., a mente dei quali le eredità devolute in favore de ai minori ed interdetti non possono essere accettate se non con il beneficio di inventario. Queste norme, secondo la giurisprudenza (Cass. 16.11.2007, n. 2374) non si applicano all'amministrazione di sostegno, stante il mancato richiamo da parte dell'art. 411 c.c. Del resto, deve osservarsi che in linea generale l'art. 471 c.c. non può applicarsi ai beneficiari di amministrazione di sostegno, poiché costoro, ai sensi dell'art. 409 c.c., mantengono la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza o l'assistenza dell'amministratore di sostegno.
      Ciò premesso, è chiaro che il Giudice Tutelare, ogni qualvolta ravvisi la sussistenza di qualche rischio per l'amministrato, potrà provvedere ai sensi dell'art. 411, ultimo comma, c.c. e disporre che, laddove ritenuto opportuno, l'accettazione dell'eredità del beneficiario avvenga nelle forme di cui all'art. 484 c.c., e cioè con beneficio di inventario.
      L'alienazione dei beni oggetto di una eredità beneficiata segue regole peculiari.
      Intanto deve essere preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario (a norma dell'art. 484, comma terzo, c.c.) da compiersi nelle forme di cui agli artt. 769 e seguenti c.p.c.
      Inoltre, l'art. 493 prescrive che l'erede decade dal beneficio d'inventario se aliena i beni ereditati senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile.
      Tale autorizzazione è quella di cui all'art. 747 c.p.c., il quale sancisce che "L'autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, sentito il giudice tutelare nel caso di beni appartenenti ad incapaci".
      Questa vendita deve essere eseguita, a norma dell'art. 748 c.p.c., nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori, a proposito dei quali l'art. 733 c.p.c. (oggi sostituito dall'art. 473-bis.65, che dell'art. 733 riproduce il testo) prevede che «Se, nell'autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario della pretura del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere della stessa pretura o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili».
      Come si vede, quest'ultima disposizione è simile a quella di cui all'art. 376 c.c., il quale prevede che "nell'autorizzare la vendita di beni, il giudice tutelare determina se debba farsi all'incanto o a trattative private".
      Così ricostruito il piano normativo possiamo affermare che l'erede beneficiato il quale proceda all'alienazione dei beni ereditari è tenuto alla osservanza di un modus procedendi analogo a quello che vincola l'amministratore di sostegno, atteso che entrambi devono essere autorizzati dal Giudice, ed entrambi e possono essere chiamati a vendere secondo le regole del codice di procedura civile.
      Orbene, poiché alla gestione e vendita dei beni ereditati provvede normalmente l'erede, è evidente che nel caso in cui questi sia beneficiario di amministrazione di sostegno vi provvederà l'ADS, il quale gestirà il patrimonio ereditario in quanto tale, non già nell'esercizio di poteri ulteriori.
      Riteniamo dunque che egli non abbia diritto a percepire compensi ulteriori, benché nella determinazione dell'indennità a lui dovuta si debba certamente tenere conto dello svolgimento di tutto le attività (che potrebbero anche essere state considerevoli) che egli ha compiuto nell'interesse dell'amministrato il quale abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario.
      Se poi l'ADS è stato investito dall'autorità giudiziaria di compiti ulteriori, occorrerà valutare di volta in volta di cosa si tratta.