Menu
Forum AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO - L'INDENNITà
Tassazione del compenso dell'amministratore di sostegno
-
Mario Cracco
Roma17/09/2023 18:50Tassazione del compenso dell'amministratore di sostegno
Sono stato amministratore di sostegno di un mio parente ed il giudice tutelare a conclusione dell'incarico (la persona amministrata è venuta a mancare) mi ha liquidato una l'indennità di circa 10.000 euro. Devo emettere fattura? -
Zucchetti SG
Vicenza18/09/2023 11:30RE: Tassazione del compenso dell'amministratore di sostegno
Il tema è delicato, ma anticipando la conclusione del ragionamento che ci apprestiamo a svolgere affermiamo che, di norma, l'indennità riconosciuta all'amministratore di sostegno non va fatturata e non costituisce reddito imponibile.
Il problema si pone, in effetti, in relazione agli artt. 1 (le operazioni imponibili ai fini dell'iva, sono, tra le altre, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi svolte nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni) 3 e 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, poiché se l'amministratore di sostegno è titolare di partita IVA, l'indennità ricevuta potrebbe qualificarsi come corrispettivo della prestazione di un servizio, come si evince, d'altronde, dalla facoltà, contemplata dall'art. 379 c.c., che l'amministratore ha di farsi coadiuvare nell'amministrazione da una o più persone stipendiate.
Inoltre l'art. 9 della direttiva iva (direttiva 2006/112/CE) stabilisce, per un verso, che «si considera "soggetto passivo" chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività» e, per altro verso, che «si considera «attività economica» ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate.
Questa ricostruzione non è stata tuttavia condivisa dalla Sez. quinta della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 14846 del 13/07/2020 ha escluso, salve le eccezioni di cui diremo, che l'indennità riconosciuta all'amministratore di sostegno sia tassabile.
La Corte per spiegare questo convincimento parte dalla considerazione per cui la peculiarità dell'amministrazione di sostegno, rispetto all'interdizione, sta nella funzione di cura della persona, tanto è vero che la scelta tra interdizione e amministrazione di sostegno dipende non dal grado d'incapacità del soggetto ma, di norma, dalla situazione patrimoniale del destinatario. Dunque, a fronte di una situazione patrimoniale che richieda, per la consistenza oppure per il carattere composito, continue e complesse decisioni, l'interdizione andrà preferita rispetto all'amministrazione di sostegno, anche per le interferenze tra le facoltà dell'interessato e i limitati poteri dell'amministratore (Cass. 26 luglio 2013, n. 18171; 26 luglio 2018, n. 19866).
Quindi, secondo la pronuncia, l'ufficio dell'amministrazione di sostegno "è ispirato da un obbligo morale, di elevato valore sociale".
Detto questo, la Corte ricorda che l'ufficio del tutore, e quello dell'amministratore di sostegno sono gratuiti, e non è prevista alcuna indennità per le cure dedicate alla persona dell'incapace (Corte cost. 10 ottobre 2018, n. 218) la quale invece può essere liquidata dal giudice rispetto ad oneri derivanti dall'attività amministrazione di un patrimonio, in considerazione delle relative difficoltà.
Tuttavia, non può dirsi che questa attività "indennizzata" sia indirizzata alla produzione di reddito, e quindi, non può dirsi di natura economica ossia svolta a titolo oneroso.
È infatti prevista la "possibilità" per il giudice (osserva la sentenza) di assegnare un'indennità, a fronte di difficoltà, e compatibilmente con l'entità del patrimonio: sicché la corresponsione è soltanto eventuale. Non solo: l'unico parametro fissato per la liquidazione è l'equità: il che implica ampia discrezionalità del giudice, sia nel decidere di riconoscerla, sia nel quantificarla.
E tutto questo va agganciato al dato, ulteriore, per cui l'amministratore di sostegno è di norma scelto tra i familiari del beneficiario, per cui il professionista che assuma quel ruolo va considerato come surrogato del parente.
Il paniere di queste considerazioni porta la Cassazione a dire che l'indennità non ha funzione di corrispettivo, ossia di effettivo controvalore del servizio fornito, anche se l'amministratore di sostegno è un professionista.
Detto questo, la Corte aggiunge però un passaggio importante, laddove osserva che di reddito dovrà invece parlarsi quando l'attività di gestione del patrimonio del beneficiario risulti in concreto volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, espletata da un professionista a titolo oneroso, ossia per la produzione di reddito. -
Luigi Giani
REGGIO EMILIA (RE)10/01/2024 12:30RE: Tassazione del compenso dell'amministratore di sostegno
Nel caso in cui amministratore di sostegno sia nominato un avvocato scelto dalle apposite elenco depositato in tribunale la mia commercialista afferma che bisogna emettere fattura in quanto la nomina è stata data perché Avv iscritto nell'apposito elenco cosa ne pensate? Grazie -
Zucchetti SG
11/01/2024 13:02RE: RE: Tassazione del compenso dell'amministratore di sostegno
Non è agevole offrire una risposta certa al quesito posto.
Come abbiamo evidenziato nella risposta precedente, gli argomenti in forza dei quali la giurisprudenza (Cass, 13.7.2020, n. 14846) esclude di norma la tassabilità dell'indennità dell'amministratore di sostegno sono i seguenti:
la peculiarità dell'amministrazione di sostegno, rispetto all'interdizione, sta nella funzione di cura della persona, "ispirato da un obbligo morale, di elevato valore sociale";
questo rende l'ufficio dell'amministratore di sostegno tendenzialmente gratuito;
una indennità può essere liquidata dal giudice rispetto ad oneri derivanti dall'attività amministrazione di un patrimonio, in considerazione delle relative difficoltà.
questa indennità non è concepita come corrispettivo, nel senso che non è funzionale a remunerare l'attività, tanto è vero che il giudice è libero di stabilire se sia o meno dovuta (il che non potrebbe essere se si trattasse di un corrispettivo), ed inoltre l'unico parametro fissato per la sua liquidazione è l'equità.
ciò non cambia quando l'amministratore di sostegno sia un professionista, il quale va considerato come surrogato del parente.
Detto questo, la Corte aggiunge che di reddito dovrà invece parlarsi quando l'attività di gestione del patrimonio del beneficiario risulti volta, in concreto, a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, espletata da un professionista a titolo oneroso, ossia per la produzione di reddito.
Ora, nel caso di specie, il fatto che l'avvocato sia iscritto in un apposito elenco non determina ex se la rivisitazione delle conclusioni che la Corte di Cassazione ha svolto, a meno che non si tratti di un elenco nel quale siano iscritti professionisti che abbiano offerto la propria disponibilità a svolgere in modo tendenzialmente stabile e per un numero indistinto di soggetti l'ufficio di amministratori di sostegno in modo professionale. -
Gianna Toffanello
BASSANO DEL GRAPPA (VI)09/05/2024 19:05RE: RE: Tassazione del compenso dell'amministratore di sostegno
Vedi Amministratore di sostegno: l'indennità percepita non è soggetta ad Iva
Commissione Tributaria Provinciale, Trieste, sez. II, sentenza 19/06/2014 n° 283
stralcio...
«l'indennità ex art. 379 c.c. non deve essere assoggettata a tassazione (diretta o indiretta) perché non avente natura remunerativa e non erogata in sostituzione di altra categoria di redditi, come richiesto dall'art. 6 comma II TUIR. L'«equa indennità» alla quale fa riferimento la norma è infatti erogata allo scopo di tenere indenne il destinatario dalle "perdite" patrimoniali subite in conseguenza dello svolgimento dell'incarico e mira a risarcire l'incaricato per la sua distrazione dalle occupazioni quotidiane a prescindere che si tratti di occupazioni remunerate a titolo di lavoro dipendente o ad altro titolo».-
Gianna Toffanello
BASSANO DEL GRAPPA (VI)09/05/2024 19:11RE: RE: RE: Tassazione del compenso dell'amministratore di sostegno
vedi anche Cassazione 14846 del 13.7.2020 -
Zucchetti SG
10/05/2024 13:12RE: RE: RE: RE: Tassazione del compenso dell'amministratore di sostegno
é la pronuncia che abbiamo citato nella risposta precedente, di cui abbiamo riportato i passi significativi.
-
-
-
-
Luigi Giani
REGGIO EMILIA (RE)10/01/2024 12:32Liquidazione eco compenso giudice tutelare all’ADS
Nel caso in cui si voglia fare un reclamo contro un provvedimento di liquidazione di equo compenso del giudice tutelare a favore dell'amministratore di sostegno qual è il termine entro cui fare detto reclamo? -
Luigi Giani
REGGIO EMILIA (RE)11/01/2024 19:55Reclamo ordinanza giudice tutelare in merito alla liquidazione del compenso all’amministratore di sostegno
Nel caso in cui si voglia fare un reclamo contro un provvedimento di liquidazione di equo compenso del giudice tutelare a favore dell'amministratore di sostegno qual è il termine entro cui fare detto reclamo? -
Zucchetti SG
13/01/2024 11:00RE: Reclamo ordinanza giudice tutelare in merito alla liquidazione del compenso all’amministratore di sostegno
Il problema posto della domanda è annoso e travagliato. Anticipando le conclusioni della ricostruzione che ci apprestiamo a svolgere, diciamo subito che attualmente il rimedio previsto è quello del reclamo dinanzi al tribunale in composizione collegiale da esperirsi nel termine di 10 giorni.
L'art. 739 prevede che contro i decreti del giudice tutelare può essere proposto il reclamo dinanzi al tribunale nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
L'art. 720 bis comma 2 c.p.c., in deroga alla previsione generale di cui all'art. 739 c.p.c., stabiliva che "contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla Corte d'Appello a norma dell'art. 739 c.p.c.".
Dottrina e giurisprudenza si sono chieste se la reclamabilità tramite reclamo alla Corte d'Appello riguardasse tutti i decreti emessi dal Giudice Tutelare nell'ambito del procedimento di amministrazione di sostegno o soltanto alcuni di essi.
Si era quindi negli anni, individuato un criterio distintivo a seconda della natura del decreto del Giudice Tutelare da reclamare; nello specifico, questi sono stati distinti in provvedimenti decisori e provvedimenti gestori o amministrativi.
I primi sono quelli che definiscono il procedimento per l'apertura dell'amministrazione di sostegno, affermando, ribadendo o escludendo la sussistenza dei presupposti per la stessa (decreto che dispone l'apertura dell'amministrazione di sostegno; decreto che dispone la proroga della misura disposta a tempo determinato; decreto di diniego della misura; decreto di cessazione o revoca dell'amministrazione di sostegno) ovvero quelli con i quali il Giudice incide su diritti soggettivi personalissimi.
Per essi era previsto il reclamo dinanzi alla Corte d'Appello ex art. 720 bis comma II°.
I secondi sono invece quelli che si configurano come un intervento di tipo gestorio-ordinatorio e amministrativo, e che in quanto tali sono privi del carattere della decisorietà capacità di passare in giudicato (scelta o nomina dell'amministratore di sostegno; sostituzione o rimozione dell'amministratore di sostegno; sospensione dell'amministrazione di sostegno; autorizzazioni del G.T. ai sensi degli artt. 374 e 375 c.c.; decreto di liquidazione dell'equa indennità a favore dell'amministrazione).
Per essi il mezzo di gravame era stato individuato nel reclamo dinanzi al Tribunale in composizione collegiale.
La distinzione, ai fini della individuazione del giudice competente a trattare il reclamo, tra atti decisori ed atti gestori sembrava essersi consolidata in giurisprudenza (Cass. 12.12.2018, n. 32071, Cass. 28.9.2017, n. 22693; Cass. 13.1.2017, n. 784; Cass. 29.10.2012, n. 18634). In particolare, con specifico riferimento al decreto di liquidazione dell'equa indennità Cass., zez. I, 13 gennaio 2017, n. 784 aveva affermato che "In tema di amministrazione di sostegno, i provvedimenti non aventi carattere decisorio ma meramente gestionali assunti dal giudice tutelare (nella specie, decreti con i quali vengono liquidate alcune indennità in favore dell'amministratore) non sono suscettibili di reclamo alla corte d'appello ex art. 720-bis c.p.c., bensì di reclamo al tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 739 c.p.c., trattandosi di provvedimenti che riguardano l'amministrazione, emanati in applicazione dell'art. 379 c.c. Peraltro, la dichiarazione di inammissibilità del reclamo da parte del giudice dell'appello ha natura di dichiarazione di incompetenza, con conseguente prosecuzione del giudizio davanti al competente tribunale in composizione collegiale attraverso il meccanismo della "translatio iudicii".
Sennonchè, Cass. n. 32409 del 2019, aveva espresso una contraria opinione, affermando che ai fini dell'individuazione del giudice competente per il reclamo, non assumerebbe alcun rilievo la distinzione tra provvedimenti decisori e provvedimenti gestori del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno, in considerazione della chiara dizione dell'art. 720-bis, comma 2 c.p.c. che prevede che il reclamo debba essere proposto innanzi alla corte d'appello e non al tribunale in qualsiasi caso, atteggiandosi tale articolo come norma speciale e, come tale, prevalente rispetto alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 739 c.p.c. e dall'art. 45 disp. att. c.c.
A fronte di questo contrasto erano intervenute le sezioni unite, che con la sentenza n. 21985 del 30/07/2021 avevano affermato che "I decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell'art. 720 bis, comma 2, c.p.c. unicamente dinanzi alla Corte d'appello, quale che sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestorio), mentre, ai fini della ricorribilità in cassazione dei provvedimenti assunti in tale sede, la lettera della legge impone in ogni caso la verifica del carattere della decisorietà, quale connotato intrinseco dei provvedimenti suscettibili di essere sottoposti al vaglio del giudice di legittimità".
Si trattava, all'evidenza, del rifiuto del distinguo che si era creato in giurisprudenza.
Sennonché nella materia è successivamente intervenuto il legislatore, con il d.lgs. 10-10-2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), il quale da un lato ha abrogato l'art. 720-bis c.p.c. (con l'art. 3, comma 49, lett. a), e dall'altro, con l'art. art. 473-bis.58 ha previsto, quale mezzo di impugnazione, il reclamo dinanzi al tribunale a norma dell'art. 739 c.p.c..
-
-
Luigi Giani
REGGIO EMILIA (RE)13/01/2024 13:13RE: Tassazione del compenso dell'amministratore di sostegno
Grazie della spiegazione ma secondo voi il termine per fare il reclamo quale è? -
Zucchetti SG
14/01/2024 16:37RE: RE: Tassazione del compenso dell'amministratore di sostegno
Come dicevamo all'inizio della risposta, il termine è di 10 giorni.
-
-