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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Imputazione pro-quota compenso curatore su attivo immobiliare da esecuzione
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Cinzia Bonazzoli
Pesaro (PU)05/02/2026 16:41Imputazione pro-quota compenso curatore su attivo immobiliare da esecuzione
Buongiorno,
si sottopone il seguente quesito in materia di imputazione del compenso del curatore.
Nel corso di una procedura fallimentare, un immobile facente parte dell'attivo è stato venduto nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare già pendente, proseguita dopo il fallimento in virtù del privilegio ipotecario del creditore procedente.
La liquidazione del bene è stata integralmente gestita in sede esecutiva (G.E., delegato alla vendita, custode, CTU), mentre la curatela ha svolto attività di coordinamento con la procedura esecutiva, gestione delle somme incassate, adempimenti fiscali connessi alla vendita, rideterminazione delle somme spettanti al creditore procedente e predisposizione del riparto.
Il compenso del curatore è stato determinato unitariamente ed imputato pro-quota alle diverse componenti dell'attivo, pensando di attribuire una quota pari al 20% all'attivo immobiliare proveniente dalla procedura esecutiva.
In considerazione:
- della importante rilevanza economica degli incassi realizzati in sede esecutiva rispetto all'attivo complessivo;
- dell'attività effettivamente svolta dalla curatela nella fase esecutiva (adempimenti fiscali, coordinamento tra procedure, imputazione delle spese e riparto).
si chiede se tale percentuale del 20% del compenso del curatore imputata all'attivo immobiliare proveniente dall'esecuzione, possa ritenersi corretto e conforme ai principi di proporzionalità e ragionevolezza adottati nella prassi.
Ringraziando per l'attenzione, si porgono cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/02/2026 16:32RE: Imputazione pro-quota compenso curatore su attivo immobiliare da esecuzione
Il compenso del curatore non è determinato dalla percentuale di incidenza della sua opera sulla liquidazione del bene avvenuta in sede esecutiva, ma è calcolato, oltre che in base ai criteri generali elencati nell'art. 39 l. fall. e nell'art. 1 del dm n. 30 del 2012, "sull'ammontare dell'attivo realizzato" nella procedura concorsuale, sicchè, nei casi in cui la liquidazione di un bene immobile venga effettuata in sede di esecuzione individuale continuata dal creditore fondiario in pendenza del fallimento del debitore, si tratta di stabilire se il ricavato da detta liquidazione sia da ritenere attivo realizzato dal curatore oppure no.
In questo Forum abbiamo affrontato tale argomento ripetute volte, ricordando come ad un pregresso orientamento favorevole alla soluzione positiva, nel 2018 era intervenuta Cass. 06/06/2018, n.14631), per la quale, "Ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento ex art. 39 l.fall., non può ricomprendersi nel concetto di "attivo realizzato", alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal d.m. n. 30 del 2012, il valore dell'immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto nell'esecuzione svolgendo un'attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita", e identico principio è stato ripreso da Cass. 21/01/2020, n. 1175 che, tuttavia, considerato che, nella specie il curatore aveva amministrato l'immobile ipotecato, provvedendo alle spese di manutenzione, locandolo a terzi e curando gli adempimenti fiscali connessi alla vendita del bene ed intervenendo nella procedura espropriativa con varie richieste al giudice dell'esecuzione, ha ritenuto che "poichè tali attività risultano intraprese nell'interesse e per l'utilità della massa dei creditori, il prezzo ricavato dalla suddetta vendita, ancorchè su impulso del creditore fondiario, è da ritenere incluso nell'attivo fallimentare ai fini del calcolo del compenso al curatore".
Non disponiamo di elementi sufficienti per stabilire se il suo intervento nell'esecuzione individuale sia stato di utilità per la massa dei creditori, In linea generale, non ci sembrano tali gli adempimenti fiscali e il coordinamento tra procedure, nel mentre potrebbe avere rilievo il fatto che abbia ottenuto dall'esecuzione individuale una qualche somma distribuita ai creditori della procedura; ma, come dicevamo si tratta di una valkutazione di merito da svolgere in concreto.
Qualora si ritenga, in base a tale valutazione che il ricavato dalla liquidazione possa considerarsi attivo realizzato dalla procedura, il compenso del curatore va parametrato sull'intero attivo ricavato, così come, qualora si giunga alla conclusione contraria, nessun compenso sarà dovuto al curatore con riferimento al detto bene.
Zucchetti SG srl
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