Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

restituzione deposito cauzionale in caso di fallimento del conduttore

  • Pietro Rivellini

    Lacco Ameno (NA)
    18/05/2021 19:33

    restituzione deposito cauzionale in caso di fallimento del conduttore

    Buona sera,
    avrei bisogno di qualche riferimento giurisprudenziale in caso di fallimento del conduttore di un immobile, recesso del contratto ex art. 80 L.F. comunicato dal Curatore e Sua richiesta, nel momento in cui è stato materialmente restituito l'immobile al proprietario, al locatore del deposito cauzionale versato dal fallito al momento della stipula del contratto.
    Si precisa che il Locatore vanta: 1) crediti in privilegio per canoni non pagati dal fallito prima della declaratoria di fallimento e 2) crediti in prededuzione per indennità di occupazione (il contratto è stato risolto ex art. 80, ma i locali sono stati occupati per alcuni mesi anche dopo il fallimento per la presenza di alcuni macchinari non facilmente trasportabili, anche vista la particolare situazione pandemica e il lockdown imposto dalle Autorità) e un ulteriore importo -risibile- per indennizzo da anticipato recesso ex art. 80 stabilito dal G.D.
    La problematica si sostanzia nel fatto che il locatore non vuole restituire il deposito cauzionale allo scrivente Curatore invocando la compensazione ex art. 56 L.F. tra crediti e debiti.
    Si ritiene, invece, che la compensazione ex art. 56 non è applicabile -o al limite è parzialmente applicabile compensando solo il debito al punto 1 o 2- dal momento che il diritto alla restituzione del credito da cauzione è sorto dopo la sentenza di fallimento e in particolare quando l'immobile è stato restituito. Del resto la tesi del locatore sembrerebbe lesiva della par condicio creditorum.
    Si sono trovate alcune sentenze di cassazione e discussioni su questo forum per il caso del fallimento del Locatore, ma ancora nulla per la fattispecie appena illustrata riguardante il fallimento del conduttore.
    Ringrazio in anticipo per il contributo che potrete darmi.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/05/2021 19:40

      RE: restituzione deposito cauzionale in caso di fallimento del conduttore

      La compensazione tra crediti e debiti prevista dall' art. 56 l. fall. costituisce una deroga al principio della par condicio creditorum e presuppone la reciprocità, nel senso che i crediti e debiti devono correre tra gli stessi soggetti, per cui i fatti genetici delle rispettive obbligazioni devono essere o entrambi anteriori alla dichiarazione di fallimento (ossia deve trattarsi di crediti del fallito e verso il fallito) o entrambi successivi a tale evento (ossia deve trattarsi di crediti della massa e verso la massa); quello che l'art. 56 non consente è che un creditore per titolo o causa anteriore soddisfi le proprie ragioni mediante compensazione con i rispettivi debiti non verso il fallito ma verso il fallimento (la massa fallimentare o il curatore).
      Orbene se noi consideriamo, come correttamente lei dice, che l'obbligo in capo al locatore restitutorio del deposito cauzionale, seppur collegato al contratto di locazione, sorge soltanto a seguito della cessazione del contratto di locazione attuata con il recesso del curatore ex art. 80 l. fall., tale debito è verso la massa fallimentare per cui è compensabile solo con la parte di credito che il locatore vanta verso la stessa massa fallimentare, ossia il credito in prededuzione comprensivo della quota di occupazione successiva alla dichiarazione di fallimento e dell'indennizzo da recesso, che l'ult. comma dell'art. 80 qualifica espressamente come prededucibile; non invece compensabile con il suo credito per canoni pregressi, che è un credito chiaramente concorsuale.
      Zucchetti Sg srl
      • Pietro Rivellini

        Lacco Ameno (NA)
        21/05/2021 08:53

        RE: RE: restituzione deposito cauzionale in caso di fallimento del conduttore

        Grazie mille, risposta chiarissima. Immaginavo che lo snodo fosse la separazione del credito compensabile . Il dettato dell'art. 56, però, non mi sembra così esauriente e parla di "crediti e debiti verso il fallito, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento".
        Per favore, c'è qualche sentenza in merito (possibilmente Cassazione) o, in via residuale, riferimenti dottrinali?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          21/05/2021 19:18

          RE: RE: RE: restituzione deposito cauzionale in caso di fallimento del conduttore

          E' insegnamento ormai costante della Suprema Corte, a partire da Cass. sez. un. n. 775 del 1999, che la compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del fallito divenga liquido od esigibile dopo il fallimento, purchè il fatto genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che è sufficiente che i requisiti di cui all'art. 1243 c.c., ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia.
          Se l'art. 56 l.fall. richiede, quale unica condizione per la compensabilità dei debiti verso il fallito, che il fatto genetico del credito opposto in compensazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, ne consegue, per un verso, l'inapplicabilità della estinzione compensativa qualora una delle due situazioni faccia capo direttamente alla massa fallimentare, mentre l'altra sia sorta direttamente nei confronti del fallito, in virtù dell'anteriorità del fatto genetico all'apertura della concorsualità sistematizzata; per altro verso, l'applicabilità dell'effetto compensativo ai crediti e debiti sorti entrambi dopo la dichiarazione di fallimento in quanto ricorrenti tra le stesse parti.
          Zucchetti Sg srl
      • Simone Giannecchini

        Lido di Camaiore (LU)
        01/03/2025 11:27

        RE: RE: restituzione deposito cauzionale in caso di fallimento del conduttore

        Spett.le,

        mi ricollego al quesito:

        la società A al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale conduceva in locazione una autovettura
        il giorno successivo all'apertura della liquidazione giudiziale l'autovettura viene restituita ed il locatore eccepisce di trattenere la cauzione in compensazione dei propri crediti verso la società A.
        Confermate pertanto che la compensazione non possa essere accolta in quanto il diritto dalla procedura alla restituzione della cauzione sorge post apertura della procedura mentre il debito verso il locatore è ante procedura ?

        grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          03/03/2025 18:16

          RE: RE: RE: restituzione deposito cauzionale in caso di fallimento del conduttore


          La consegna dell'auto da parte del debitore dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale a suo carico sarebbe inefficace nei confronti della massa a norma dell'art. 144 c.c.i.i., ma evidentemente la curatela ha "ratificato" tale atto restitutorio, non facendo valere l'inefficacia. Così stando le cose non possiamo che confermare quanto detto nelle risposte precedenti.
          Zucchetti SG srl