Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Procedura Esecutiva e Fallimento

  • Cinzia Bonazzoli

    Pesaro (PU)
    10/02/2021 17:49

    Procedura Esecutiva e Fallimento

    Vorrei chiedere un chiarimento in merito al comportamento che occorre tenere qualora si verifichi la coesistenza di una procedura esecutiva immobiliare e di una procedura concorsuale (Fallimento) che ha nel proprio attivo l'immobile già oggetto di esecuzione.
    La procedura fallimentare si sostituisce alla procedura esecutiva? Gli eventuali introiti della procedura esecutiva vengono attratti nel fallimento?
    Inoltre in presenza di Fallimento può essere intrapresa una procedura esecutava sugli immobili del fallimento?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/02/2021 19:59

      RE: Procedura Esecutiva e Fallimento

      L'art. 51 l. fall. stabilisce che "Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento". E' chiaro, pertanto, inziando a rispondere alla sua ultima domanda che "in presenza di Fallimento può essere intrapresa una procedura esecutava sugli immobili del fallimento", però la norma fa salve diverse disposizioni di legge, ossia deroghe al principio e una deroga, forse oggi rimasta l'unica, è prevista in favore del creditore fondiario che, a norma dell'art. 42 TUB può iniziare o proseguir e il giudizio esecutivo anche in pendenza del fallimento del debitore.
      Lei non ci dice che tipo di esecuzione era pendente al momento della dichiarazione di fallimento, per cui facciamo sinteticamente le due ipotesi:
      a-se non si tratta di esecuzione fondiaria, il creditore, per effetto del richiamato art. 51 l. fall. non può proseguire l'esecuzione in corso, che andrebbe dichiarata improcedibile; tuttavia il comma sesto dell'art. 107 prevede che "Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizione del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'art. 51".
      In sostanza il curatore deve valutare se sia più conveniente abbandonare la procedura esecutiva pendente e vendere il bene in sede fallimentare, oppure, in considerazione dello stato in cui era arrivata la procedura esecutiva (fatta già la stima, pubblicità, è stato manifesto l'interesse a partecipare di qualcuno, utilizzare la priorità della trascrizione del pignoramento su una successiva iscrizione antecedente però al fallimento, ecc.), subentrare nella stessa e proseguire, al posto dell'originario esecutante, l'esecuzione avanti al giudice dell'esecuzione. In questo caso l'esecutante diventa il fallimento, per cui, come nell'altra alternativa, percepisce le rendite e il ricavato della vendita del bene; gli effetti della vendita, sia in sede esecutiva che fallimentare, sono gli stessi, trattandosi entrambe di vendite coattive.
      b-Se si tratta di esecuzione fondiaria, il creditore, come detto, può continuare l'esecuzione, per cui è lui che riceve i frutti dell'immobile, quali i canoni, e il ricavato della vendita va a lui assegnato in pagamento del suo credito; il curatore può, a norma del secondo comma dell'art. 42TUB, intervenire in quella esecuzione (non sostituirsi a lui, come nel caso precedente) per far valere i crediti prioritari sull'ipoteca (praticamente le prededuzioni) nel senso che, quando si procede alla distribuzione finale dell'esecuzione, vanno pagate prima le spese della procedura e le prededuzioni portate dal curatore e poi il credito ipotecario. Tale pagamento, però non è definitivo, nel senso che, a sua volta, il creditore fondiario deve comunque partecipare al fallimento presentando l'insinuazione, perché nel fallimento si fa il conto finale del dare e avere; ossia nel fallimento si calcola quanto avrebbe percepito il creditore fondiario in quella sede e quanto ha ricevuto in sede esecutiva e, se ha ricevuto di più, deve restituire il surplus.
      Zucchetti Sg srl
      • Cinzia Bonazzoli

        Pesaro (PU)
        18/02/2021 19:08

        RE: RE: Procedura Esecutiva e Fallimento

        "il curatore può, a norma del secondo comma dell'art. 42TUB, intervenire in quella esecuzione"
        Qualora il curatore non intervenga nell'esecuzione perde il diritto di far valere i crediti prioritari sull'ipoteca?
        Potreste spiegarmi la natura di quel "può"?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          19/02/2021 19:38

          RE: RE: RE: Procedura Esecutiva e Fallimento

          Per un lapsus abbiamo scritto nella precedente risposta art. 42 TUB, nel mentre si tratta dell'art. 41, il cui secondo comma stabilisce che "L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione….".
          La situazione non cambia perché la norma, come si vede, attribuisce esattamente al curatore la facoltà di intervenire nell'esecuzione, che noi avevamo tradotto nel può intervenire.
          Il significato di tali termini è proprio quello letterale, nel senso che non esiste un obbligo per il curatore di intervenire, ma semplicemente una facoltà, da cui- unitamente ad altri argomenti- si è tratta la convinzione che l0'assegnazione fatta in favore del creditore fondiario nell'esecuzione ha carattere provvisorio, dovendosi il conteggio definitivo effettuarsi in sede fallimentare. Allo scopo, con il decreto correttivo del 2007, fu aggiunto alll'art. 52 un terzo comma , per il quale il principio della esclusività dell'accertamento del passivo si applica "anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'art. 51" (nonché un periodi di eguale significato nel primo comma dell'art. 110 l. fall.). Questa norma comporta che anche il creditore fondiario, sebbene 8° norma del citato art. 41 TUB) non sia soggetto al divieto di cui all'art. 51 potendo iniziare o proseguire le azioni esecutive anche in pendenza del fallimento del debitore, ha l'onere di far valere, attraverso l'insinuazione, il suo credito nel fallimento perché è in quella sede che, definitivamente va accertato qual è il credito effettivo del fondiario e la quota di soddisfazione che avrebbe ricevuto nel fallimento.
          Conclusivamente, quindi, il mancato intervento del curatore nell'esecuzione individuale non pregiudica la possibilità di far valere nel fallimento i crediti prioritari sull'ipoteca.
          Zucchetti SG srl
          • Paola Maria Bisignani

            barcellona pozzo di gotto (ME)
            26/02/2021 15:10

            RE: RE: RE: RE: Procedura Esecutiva e Fallimento

            un chiarimento: a seguito dell'intervenuta dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, come previsto da diverse Linee guida dei tribunali italiani, il Curatore deve procedere sollecitamente a quantificare e far liquidare le spese della procedura fallimentare, compreso il suo compenso, che devono essere sopportate pro quota dal creditore fondiario.
            come si deve effettuare tale liquidazione laddove l'attivo del fallimento è costituito solo da immobili sottoposti a due procedure esecutive ( la prima con un immobile e l'altra con più immobili) e, successivamente alla sentenza di fallimento è stato venduto il solo immobile pignorato con la prima procedura.
            ove pochi mesi prima del fallimento erano stati già venduti degli immobili e non è stato ancora effettuato il riparto, il ricavato della vendita va conteggiato ai fini della quantificazione del compenso del curatore.
            grazie
            Avv. Paola Bisignani
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              26/02/2021 19:45

              RE: RE: RE: RE: RE: Procedura Esecutiva e Fallimento

              Noi abbiamo più volte detto che anche il ricavato della vendita dei beni in sede esecutiva nella procedura continuata dal creditore fondiario costituisce attivo realizzato su cui calcolare il compenso del curatore perché si tratta comunque di immobile facente parte dell'attivo fallimentare, che viene liquidato in altra sede per scelta del creditore cui la legge attribuisce tale potere, e l'assegnazione della somma al creditore fondiario ha natura provvisoria, per cui i conteggi finali si fanno nel fallimento; ma la Cassazione (Cass. 21 gennaio 2020, n. 1175) ha ritenuto che "Ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento ex art. 39 l.fall., non può ricomprendersi nel concetto di "attivo realizzato", alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal d.m. n. 30 del 2012, il valore dell'immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto nell'esecuzione svolgendo un'attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita".
              Bisognerà vedere quale linea sceglierà il tribunale che deve provvedere alla liquidazione del suo compenso o, come nel caso, di un acconto sul suo compenso.
              Zucchetti SG srl