Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

No autorizzazione G.D. ex art. 25 L.F. per costituirsi nel giudizio a fronte opposizione Stato Passivo

  • Luca Cosentino

    Pescara
    09/01/2017 16:55

    No autorizzazione G.D. ex art. 25 L.F. per costituirsi nel giudizio a fronte opposizione Stato Passivo

    Chiedo gentile conferma sull'inutilità di presentare istanza ex punto 6), comma I, art. 25 L.F., al Giudice Delegato, per costituirsi in giudizio a fronte di opposizione allo Stato Passivo in quanto dovrebbe valere la previsione del comma II, art. 31 L.F.
    In sostanza il Curatore provvederà a nominare il legale per costituirsi contro l'opposizione allo S.P. senza formulare preventiva istanza ex art. 25 L.F. al G.D.
    Grazie
    Luca Cosentino
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/01/2017 20:07

      RE: No autorizzazione G.D. ex art. 25 L.F. per costituirsi nel giudizio a fronte opposizione Stato Passivo

      Esatto. L'art. 31, co. 2, riallacciandosi al precedente testo, esenta dall'autorizzazione i giudizi "in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento". La nuova formula non è tra le più riuscite. Emerge chiaro dall'accostamento delle fattispecie citate che il legislatore intende far riferimento al procedimento di accertamento del passivo, ma sicuramente non alla fase avanti al giudice delegato ove il curatore è l'organo necessario e naturale che deve predisporre il progetto di stato passivo provvisorio e partecipare all'adunanza dei creditori personalmente per cui non ha bisogno che la sua capacità processuale sia integrata da un atto del giudice, bensì alle fasi di "contestazione" dello stato passivo, riassumibili nella opposizione allo stato passivo, nella impugnazione e revocazione dei crediti, rispettivamente previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 98. Ha dimenticato il legislatore che anche le tardive ora vengono trattate come le domande tempestive e le relative decisioni sono impugnabili a norma dell'art. 98, per cui il riferimento alle tardive è del tutto superfluo e inopportuno.
      Zucchetti SG srl
      • Andrea Mancini

        Livorno
        15/03/2023 11:51

        RE: RE: No autorizzazione G.D. ex art. 25 L.F. per costituirsi nel giudizio a fronte opposizione Stato Passivo

        Egr. ritengo, e qui chiedo la vs opinione,
        che non sia necessaria neanche l'autorizzazione al Comitato dei creditori per la nomina del difensore della procedura fallimentare per assisterla nell'opposizione allo stato passivo formulata dal creditore escluso.
        Ringrazio per la risposta.

        • Zucchetti SG

          Vicenza
          15/03/2023 20:03

          RE: RE: RE: No autorizzazione G.D. ex art. 25 L.F. per costituirsi nel giudizio a fronte opposizione Stato Passivo

          No, non è necessaria. L'unico organo che autorizza le azioni giudiziarie è il giudice delegato, ad eccezione dei casi in cui la legge ritiene non necessaria tale autorizzazione.
          Zucchetti SG srl
        • Luca Cosentino

          Pescara
          16/03/2023 08:49

          RE: RE: RE: No autorizzazione G.D. ex art. 25 L.F. per costituirsi nel giudizio a fronte opposizione Stato Passivo

          Concordo. Le autorizzazioni ad agire giudizialmente esulano da quanto la legge fallimentare demanda al Comitato dei Creditori. Potrebbe trarre in inganno il comma I, art. 41 L.F. nella parte in cui scrive "ne autorizza gli atti" ma non si tratta delle azioni legali che, comunque, potrebbero essere prospettate nel programma ex art. 104 ter L.F. e così conseguire anche l'avallo del Comitato.