Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Concordato Preventivo in continuità - scadenza piano fine anno 2025
-
Maurizio Calvi
Chieti Scalo (CH)01/09/2025 11:47Concordato Preventivo in continuità - scadenza piano fine anno 2025
S.p.A. in concordato preventivo in continuità, scadenza fine anno.
Dopo aver parzialmente adempiuto alla proposta (prededucibili e privilegiati), residuerebbero i chirografari per il completo adempimento del piano.
Nelle more (deceduto il titolare amministratore, sostituito da altro rappresentante legale), la situazione aziendale è ingravescente, tanto che a giugno si sospende l'attività con il licenziamento di tutti dipendenti.
Dall'ultima relazione semestrale al 30 giugno emerge un patrimonio netto negativo ed un azzeramento di fatto del capitale sociale. L'assemblea convocata per la presa d'atto della situazione e per gli adempimenti conseguenti è andata deserta per la mancata partecipazione del socio di maggioranza. Ad oggi la società è completamente inattiva ed il commissario non riesce ad ottenere alcuna informazione sulle intenzioni in merito della proprietà e dell'organo amministrativo. A specifiche richieste scritte, la società non risponde affatto.
Sebbene inoltre, la società abbia percepito un cospicuo indennizzo assicurativo (depositato presso il conto corrente bancario acceso a nome della procedura nella disponibilità dello stesso commissario e quindi non della società) tale da soddisfare l'intero ceto chirografario ancora in attesa, essa sinora non ha inteso proporre alcun piano di riparto in tal senso.
Si chiede quali siano gli obblighi e le responsabilità del commissario in tali circostanze se non ancora quelli di mera vigilanza sull'operato della società (allo stato quindi in grave pregiudizio dei creditori) in attesa che la medesima si decida a proporre adeguato piano di riparto.
Si precisa infine che, seppur informalmente, il commissario è venuto a conoscenza della eventuale intenzione dell'organo amministrativo di chiedere liquidazione giudiziale attesa l'interruzione dell'attività produttiva.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/09/2025 15:40RE: Concordato Preventivo in continuità - scadenza piano fine anno 2025
Nella situazione descritta in cui il commissario, utilizzando la somma esistente sul conto corrente della procedura, potrebbe adempiere al concordato, la permanenza dell'inerzia dell0organo amministrativo della società concordataria giustifica, a nostro avviso, oltre alle dovute relazioni in cui si descrivono i fatti accaduti, l'applicazione del comma 4 dell'art. 118 CCII. Questo, infatti, prevede che "Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti". La norma è ora pacificamente applicabile anche alle ipotesi di concordato presentato dal debitore posto che il comma 3 dispone che " Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata", ove quell'anche chiarisce che tale dovere del debitore sussiste sia quando la proposta è presentata dal debitore che da un creditore, con le conseguenze di cui al comma 4.
Rimane, in ogni caso, il ricorso alla risoluzione del concordato per inadempimento, cui è ora legittimato anche il commissario su istanza di uno o più creditori.
E' comunque strano che l'amministratore societario, pur potendo adempiere il concordato stia meditando di chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale, per cui sarebbe opportuno, prima di prendere l'iniziativa di cui sopra, sentire detto amministratore per capire le ragioni del suo intento e cercare di coordinarsi per una soluzione che sia la migliore per l'interesse dei creditori.
Zucchetti SG Srl
6-
-