Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
art. 56 Dlgs 42/2004 (codice beni culturali) - applicabilità alla procedura fallimentare
-
Francesco Sotgiu
Sassari04/09/2025 19:16art. 56 Dlgs 42/2004 (codice beni culturali) - applicabilità alla procedura fallimentare
Buongiorno,
Un'Ente avente qualifica di "Fondazione Onlus" viene dichiarato fallito. Lo stesso è proprietario di un bene immobile suscettibile di interesse culturale (in quanto edificato da oltre settanta anni).
Prima di procedere alla sua alienazione la Curatela, in base al disposto dell'art. 12 del Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali), ha richiesto ai competenti Organi del Ministero la verifica della sussistenza dell'interesse storico artistico culturale.
Gli Organi, al termine del procedimento, hanno apposto il vincolo di interesse culturale per l'immobile in discussione.
L'art. 56 comma 1 lett.b) dello stesso Dlgs 42/2004 dispone testualmente: "È altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero l'alienazione dei beni culturali appartenenti (...) a persone giuridiche private senza fine di lucro (...)".
Stante combinato delle norme citate parrebbe che, qualora venga apposto il vincolo di interesse culturale sul bene e il proprietario dello stesso sia una persona giuridica privata senza scopo di lucro, prima di procedere alla vendita l'alienante deve acquisire preventivamente l'autorizzazione da parte del Ministero competente.
La norma non parrebbe contenere specifiche deroghe qualora il bene sia venduto in ambito di vendita forzata o fallimentare.
Tanto premesso il Curatore, considerata la natura della fallita, è obbligato a richiedere l' autorizzazione al Ministero prima di procedere alla liquidazione del bene vincolato seppur questo sia alienato in ambito fallimentare?
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
05/09/2025 16:58RE: art. 56 Dlgs 42/2004 (codice beni culturali) - applicabilità alla procedura fallimentare
Rispondiamo all'interrogativo osservando quanto segue, con la premessa che la norma di riferimento non è l'art. 56, poiché esso si riferisce alle alienazioni volontarie, e tale non è quella che si attua in sede concorsuale.
Ai sensi dell'art. 59 del citato d.lgs. gli atti che trasferiscono la proprietà di beni culturali sono denunciati al Ministero entro trenta giorni dalla stipula, presso la Soprintendenza del luogo in cui si trovano i beni.
La denuncia è presentata: dall'alienante, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione; dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso; dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte.
Ai sensi del quarto comma del citato art. 59 la denuncia contiene:
a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
b) i dati identificativi dei beni;
c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dalla legge.
In forza del successivo art. 61, il Ministero esercita la prelazione nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della denuncia (o nel termine di 180 giorni decorrenti dal momento in cui ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa) notificando all'acquirente il provvedimento di prelazione. L'ultimo comma dell'art. 61, dispone che "In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa".
Dunque, nel caso di specie il curatore dovrà avere cura di eseguire la denuncia di cui all'art. 59, comma due, cit., ossia di trasmettere (a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo pec) il decreto di trasferimento al competente Soprintendente nel termine di trenta giorni. È ben vero che a provvedere dovrebbe essere l'acquirente, ma per evitare situazioni di empasse, il nostro suggerimento è quello per cui ad attivarsi sia il curatore.
Si osservi che secondo una risalente pronuncia (Cass., 9 settembre 1953, n. 3005) l'obbligo di denuncia si ricollega al decreto di trasferimento, non già al provvedimento di aggiudicazione, sicché l'aggiudicatario deve aver già versato il saldo del prezzo.
Non sembra tuttavia pregiudizievole la possibilità di ipotizzare la diversa soluzione per cui oggetto di denuncia sia il provvedimento di aggiudicazione (accompagnato da una bozza del decreto di trasferimento), in modo tale da consentire alla pubblica amministrazione di esercitare il diritto di prelazione senza costringere l'aggiudicatario ad un (potenzialmente inutile) esborso monetario.
Come si è detto sopra, in pendenza del termine di sessanta giorni per l'esercizio della prelazione il trasferimento della proprietà è sospensivamente condizionato.
Se la prelazione non viene esercitata, il Giudice delegato adotterà un provvedimento (meramente ricognitivo) con il quale si darà atto del mancato esercizio della prelazione, il quale costituisce titolo per la cancellazione della condizione sospensiva ai sensi dell'art. 2668, comma terzo, c.c. (se invece il decreto di trasferimento non è stato ancora pronunciato, provvederà in tal senso).
Se invece il ministero esercita il diritto di prelazione, il decreto di trasferimento (ove emesso) si considererà tam quam non esset ed all'aggiudicatario andrà restituito il prezzo versato (ove si aderisca alla tesi per cui la denuncia presuppone l'intervenuta emissione del decreto di trasferimento). Con il tempestivo esercizio della prelazione, "la proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica" (art. 61 comma 3), il che esclude la necessità di pronunciare un nuovo decreto di trasferimento.
-