Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

SURROGA MEDIOCREDITO CENTRALE - RIPARTO FINALE - ASSENZA DOMANDA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

  • Michele Giuseppe Lo Prejato

    Milano
    25/07/2025 09:37

    SURROGA MEDIOCREDITO CENTRALE - RIPARTO FINALE - ASSENZA DOMANDA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

    Buongiorno,
    Vorrei sottoporVi il seguente quesito.

    Sono Curatore di un fallimento nel quale all'udienza per l'esame delle domande tempestive, tenutasi a gennaio 2023, una banca è stata ammessa al passivo in via chirografaria per un credito relativo all'erogazione di un finanziamento chirografario in favore delle P.M.I., assistito da garanzia del Fondo pubblico ex L. 662/1996.

    Successivamente a giugno 2025 è stato approvato il rendiconto di gestione. Nel frattempo, sempre nel 2025, Medio Credito Centrale ha comunicato di avere deliberato ad ottobre 2023 la messa a perdita del credito e di avere provveduto a novembre 2023 ad effettuare il pagamento dell'importo ammesso al passivo alla banca, che aveva ottenuto l'accesso al fondo per le PMI, precisando che la domanda di ammissione al passivo/la precisazione del credito sarebbe stata effettuata dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione, il cui credito è privilegiato (ex art. 9, comma 5, d.lgs n. 123/98).

    Allo stato la domanda di insinuazione da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione non è ancora pervenuta ed il sottoscritto dovrebbe provvedere al deposito del progetto di riparto finale delle somme.
    Tuttavia ritengo che la domanda di ammissione, qualora venga presentata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, non possa essere esaminata in quanto ultratardiva. Infatti, sebbene è possibile considerare il dies a quo annuale ex art. 101 L.F. dal giorno in cui si è verificato il presupposto per l'ammissione del credito, e quindi non dalla data di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive, bensì dalla delibera di messa a perdita del credito (ottobre 2023) da parte del Fondo di garanzia, ovvero dall'avvenuto pagamento della banca (novembre 2023) del fondo di garanzia, l'Agenzia delle Entrate (se presentasse oggi la domanda) avrebbe atteso comunque più di un anno e mezzo (un anno e nove mesi), senza alcuna apparente giustificazione.

    Poiché dovrei presentare il progetto di riparto finale, Vi chiedo, in relazione al credito della banca, quale dovrebbe essere il soggetto da ammettere alla ripartizione, per il caso in cui la domanda dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione non venga esaminata, ovvero venga esclusa, ovvero non venga mai presentata dal medesimo ente e in considerazione del fatto che la banca, ammessa al chirografo, ha già ricevuto le somme oggetto di insinuazione da parte di MCC.
    Preciso che l'attivo non è sufficiente a soddisfare i creditori chirografari, ma sarebbe sufficiente a soddisfare, almeno in parte, i creditori con il privilegio indicato da MCC (ex art. 9, comma 5, d.lgs n. 123/98).

    Ringrazio e porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/07/2025 20:11

      RE: SURROGA MEDIOCREDITO CENTRALE - RIPARTO FINALE - ASSENZA DOMANDA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

      Abbiamo già risposto a sua identica domanda.
      Zucchetti SG srl