Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

FALLIMENTO E GSE

  • MAURIZIO POCETTI

    lanciano (CH)
    19/03/2021 11:33

    FALLIMENTO E GSE

    Buongiorno a tutti
    vi rappresento quanto segue per chiedere un Vs gradito parere in merito.
    La società prima del fallimento investiva nella installazione sull l'opificio del fallito (che detiene la proprietà dello stesso per la quota di 1/3) in un impianto fotovoltaico. Ante fallimento non adempiendo la ditta oggi fallita al pagamento delle rate di leasing effettuava una cessione del credito in favore della Banca leasing delle quote mensili fatturate al GSE fino al 2023, ovvero estinzione del debito.
    Il contratto scade nel 2035 con logico corollario che dal 2023 al 2035 la oggi fallita potrebbe incassare la "rendita" del GSE
    La ditta fallisce nel 2021 sarei dell'avviso di procedere come segue:
    - dalla data del fallimento le fatture devono essere emesse dalla fallita, ragion per cui vorrei chiedere al GSE di versare direttamente alla Curatela le quote di produzione di energia mensili, in questo modo la Curatela potrebbe sostenere le spese di corrente per mantenere attivo l'impianto e mantenerne il valore...
    - la banca leasing a questo punto dovrebbe insinuarsi al fallimento per il credito residuo.
    Quanto precede potrebbe essere fattibile alla luce di una transazione di cessione del credito ante fallimento? Ovvero la curatela deve rinunciare a predetto impianto che allo stato stato attuale rappresenta forse l'unico attivo oltre alla quota di 1/3 dell'opificio?
    Grazie per
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/03/2021 20:11

      RE: FALLIMENTO E GSE

      E' chiaro che la questione deve necessariamente passare attraverso un accordo con la società concedente il leasing, non tanto per la cessione dei crediti quanto per il rapporto sottostante.
      Invero, quanto alla cessione dei crediti, secondo la giurisprudenza di legittimità, il contratto di cessione, quando ha ad oggetto crediti futuri, si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non determina il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, in questi casi, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; "pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n. 2, c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione" (cfr. per tutte (Cass. 17 gennaio 2012, n. 551).
      Il problema della cessione potrebbe essere facilmente risolto chiedendo, come lei suggerisce, al GSE di versare direttamente alla Curatela le quote di produzione di energia mensili, ma a questo punto, la curatela o subentra nel contratto di leasing pagando le rate successive al fallimento (per quelle precedenti rimaste impagate, il creditore deve insinuarsi) del contratto di leasing, oppure si scioglie dal contratto, con le conseguenze di cui all'art. 72 quater l. fall..
      Zucchetti SG srl
      • MAURIZIO POCETTI

        lanciano (CH)
        29/03/2021 12:31

        RE: RE: FALLIMENTO E GSE

        Ringrazio per il puntuale e tempestivo chiarimento
        Dott Maurizio Pocetti